Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202210874

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202210874
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210874
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 10874/2022REG.PROV.COLL.

N. 02717/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2717 del 2019, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

Dott. Giovanni Vaccaro, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Lettera, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via dell’Orso, n. 84;



per la riforma

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima quater , del 18 gennaio 2019, n. 715, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. Giovanni Vaccaro;

Vista l’ordinanza cautelare del 17 maggio 2019, n. 2373;

Vista l’ordinanza collegiale del 21 marzo 2022, n. 1997;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il cons. Francesco Guarracino e uditi l’avv. dello Stato Antonio Grumetto per la parte appellante e l’avv. Francesco Lettera per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (n.r.g. 9618 del 2012) il dott. Giovanni Vaccaro, già dirigente superiore dell’Amministrazione penitenziaria inquadrato nella qualifica di dirigente d’istituto penitenziario con D.M. 28 giugno 2006 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, e collocato a riposo dal 19 maggio 2012, impugnava la nota del 20 settembre 2012, n. 0333517, con la quale il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del Personale e della formazione aveva respinto la sua richiesta di beneficiare dell’art. 1, co. 260, lett. b), della l. 27 dicembre 2005, n. 266, in base al quale « a decorrere dal 1° gennaio 2006 è attribuita ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio », con la motivazione che con l’entrata in vigore della riforma della dirigenza penitenziaria il ruolo dei dirigenti superiori sarebbe stato, di fatto, soppresso.

Con la sentenza segnata in epigrafe, il T.A.R. adito accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava l’atto impugnato.

Riteneva infatti il primo giudice, facendo propria la ricostruzione normativa effettuata in una precedente sentenza del T.A.R. Campania (sez. IV, 21 aprile 2016, n. 2050) che, nonostante con la riforma della dirigenza penitenziaria operata dal d.lgs. n. 63/2006 fosse formalmente venuta meno la qualifica di dirigente superiore richiamata dal comma 260 dell’art. 1 della l. n. 266/2005, tuttavia ad essa fosse equiparabile a ogni effetto la qualifica di dirigente penitenziario idoneo a ricoprire incarichi superiori, riconosciuta anche al ricorrente a decorrere dal 18 marzo 2006 in applicazione del co. 3 dell’art. 26 dello stesso d.lgs. n. 63/2006 (secondo cui « il personale già inquadrato nella qualifica di dirigente superiore dell’Amministrazione, è inquadrato nella nuova carriera con la qualifica di dirigente penitenziario, secondo l’ordine di ruolo, nel rispettivo ruolo professionale, ed è riconosciuto idoneo a ricoprire gli incarichi superiori di cui alla tabella A »).

Soggiungeva che, a ragionare diversamente, tutti i dirigenti superiori in servizio sarebbero stati vittima di un’illegittima “degradazione” e osservava che la difesa dell’Amministrazione non aveva preso posizione sul differente trattamento riservato ai colleghi del ricorrente collocati in quiescenza dopo l’entrata in vigore della riforma e versanti in posizioni analoghe alla sua.

Avverso la decisione di primo grado il Ministero della giustizia ha interposto appello, al quale ha resistito il dott. Vaccaro.

La domanda di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata, proposta dal Ministero con atto separato, è stata accolta da questo Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza del 17 maggio 2019, n. 2372.

Con successiva ordinanza del 21 marzo 2022 n. 1997 sono stati disposti incombenti istruttori affinché la parte privata perimetrasse più specificatamente il suo interesse ad agire, con particolare riguardo ai riflessi morali e patrimoniali, e il Ministero, a propria volta, rappresentasse e documentasse il contenuto dei provvedimenti adottati per analoghe richieste presentate da ex colleghi dell’appellato, nonché specificasse « se l’inserimento dei dirigenti nella “tabella A” sia stato sempre considerato elemento indefettibile per il conferimento degli incarichi di dirigenza generale e simmetricamente se da siffatto inserimento sia sempre derivata un’effettiva adibizione dei dirigenti interessati a mansioni di carattere generale, chiarendo, all’occorrenza, se tale conseguenza sia stata automatica ovvero sia stata preceduta da un’ulteriore valutazione dei titoli, della carriera e delle peculiari competenze di tali soggetti ».

Eseguiti tali adempimenti rispettivamente in data 10 e 14 giugno 2022 e depositati dalle parti ulteriori scritti difensivi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2022.



DIRITTO

1. – Anzitutto va

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