Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-02-18, n. 202501336

CS
Accoglimento
Sentenza
18 febbraio 2025
TAR Bologna
Sentenza
22 luglio 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-02-18, n. 202501336
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501336
Data del deposito : 18 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2025

N. 01336/2025REG.PROV.COLL.

N. 09297/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9297 del 2022, proposto dalla Regione del TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi 5;



contro

la S.I.M.O. S.r.l. - Società Immobiliare IA TO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



nei confronti

del Comune di IA TO, della Immobiliare Olympia S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il TO (Sezione Seconda) n. 00567/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Regione TO impugna la sentenza del T.a.r. per il TO, sezione II, n. 567/2022, pubblicata in data 15 aprile 2022, che, in accoglimento del ricorso nrg 1149/2009, proposto dalla società S.I.M.O. srl, ha annullato, in uno con gli atti presupposti, la deliberazione della Giunta regionale del veneto, n. 3654 del 25 novembre 2008, avente ad oggetto: “Comune di IA TO (TV), Piano Regolatore Generale - Variante n. 63. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 – l.r. 27.06.1985, n. 61”.

2. Il ricorso nrg 1149/2009 veniva introdotto dalla società S.I.MO. – Società Immobiliare IA TO S.r.l. – che, nella qualità di proprietaria in IA TO (TV) di due terreni (Censiti al foglio 30 del Catasto come mappali 145 e 2739) dell’estensione complessiva di 3.800 mq, lamentava l’illegittima compressione del proprio ius aedificandi a seguito della approvazione della su menzionata variante parziale n. 63 al p.r.g.

Con la suddetta variante parziale, veniva impressa a una importante porzione della proprietà di S.I.MO (della superficie di 4.500 mq) la destinazione ZTO F1.2 (Aree di interesse comune), al fine di realizzarvi la sede della Polizia Municipale e della Protezione civile nonché la Caserma dei Carabinieri.

In precedenza, con la variante n. 30 al p.r.g., l’area in questione, prima inserita nel Programma Integrato n. 2, era stata classificata come Z.T.O. C2/106 con specifiche prescrizioni, tra le quali l’incremento fino ad un massimo del 70% della possibilità di riconvertire a residenza la volumetria esistente.

La Società S.I.M.O. lamentava che: a) ancora prima della conclusione dell’iter relativo alla variante n. 30, il consiglio comunale di IA TO, con deliberazione n. 44 del 24 febbraio 2005, avesse adottato un’ulteriore variante parziale (n. 63); b) l’insediamento di tale “cittadella della sicurezza”, oltre che in contrasto con la precedente variante, risultava del tutto inadeguato in relazione alle dimensioni dell’area e alla sua ubicazione, oltre che alla viabilità di collegamento.

A seguito di alcuni incontri con il Comune, la società SI, e quella confinante, condividevano con l’amministrazione comunale l’opportunità di una rimodulazione delle previsioni urbanistiche dichiarandosi disponibili ad assumere l’impegno a farsi carico della realizzazione, sull’area, di 1.000 mq di verde pubblico e di 360 mc di uffici pubblici, con successiva cessione all’ente territoriale, a condizione chela regione approvasse tali modifiche.

Sennonché, la variante n. 63 entrava in vigore nel testo originario.

3. Da qui, la proposizione del ricorso nrg 1149/2009 innanzi al T.a.r. per il TO.

3.1. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.

A) Con riferimento alle delibere del Consiglio comunale di adozione e approvazione della variante n. 63 al P.R.G.

i) Violazione dell’art. 19 della legge 1159/1942. Violazione dell’art. 50 della l.r. n. 61/1985. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di presupposto. Carenza di potere. Difetto di motivazione.

ii) Violazione dell’art. 46 della L.R. 61/85. Difetto di presupposto. Carenza assoluta di potere. Difetto di motivazione. Illogicità. Sviamento.

iii) Difetto di motivazione. Illogicità manifesta e contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento e di efficienza della P.A. Omessa istruttoria.

iv) Contraddittorietà sotto altro profilo. Illogicità. Carenza di motivazione. Difetto di presupposto. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Sviamento.

v) Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di buona fede. Omessa motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del principio del contraddittorio. Disparità di trattamento.

vi) Violazione degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

B) Con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 3654 del 25 novembre 2008.

i) Invalidità derivata da quella dei provvedimenti comunali.

ii) Difetto di presupposto. Erroneità. Difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di motivazione.

III) Ulteriore contraddittorietà. Difetto di presupposto. Ancora sul difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell’art. 199 ter delle NTA della VPRG di adeguamento al PALAV.

3.2. Si costituivano, per resistere, la Regione TO e il comune di IA TO che eccepivano, altresì, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In particolare, la Regione TO rappresentava “come, nel corso del giudizio, il Comune di IA TO si fosse dotato di un Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), con conseguente introduzione di una nuova disciplina su tutto il territorio comunale, di tal chè il precedente piano regolatore approvato dalla Regione - e della cui variante parziale si stava controvertendo - era stato sostituito da altra strumentazione urbanistica facente capo ad enti (Provincia e Comune) diversi dalla Regione, per cui il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.

Il Comune di IA TO rappresentava anch’esso, a fondamento della ritenuta improcedibilità del gravame, l’intervenuto mutamento della disciplina urbanistica.

3.3. Il T.a.r. per il TO, con la sentenza n. 567 del 15 aprile 2022, respingeva le eccezioni di improcedibilità del gravame, riteneva fondati i soli motivi sopra rubricati sub 3.1-A-punti iii)-iv) - a mezzo dei quali la Società aveva dedotto “l’illogicità e la incoerenza delle scelte urbanistiche compiute con l’impugnato strumento urbanistico che, da un lato, reitera le previsioni di recupero e riqualificazione urbanistica già compiute per l’area in questione, con la possibilità quindi di riconversione della volumetria già realizzata anche a fini residenziali, dall’altro prevede l’insediamento delle sedi della Polizia Municipale e della Protezione civile e della Caserma dei carabinieri” – respingeva i restanti motivi, condannava alle spese la Regione e il Comune.

Il giudice territoriale, in particolare:

a)respingeva le eccezioni di improcedibilità del gravame per mancata

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