Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-24, n. 202303068
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 03068/2023REG.PROV.COLL.
N. 05177/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5177 del 2022, proposto da
Rail Cargo Carrier Italy S.r.l., Fuorimuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., Inrail S.p.A., Sbb Cargo Italia S.r.l., Rail Traction Company S.p.A., Oceanogate Italia S.p.A., Captrain Italia, Dinazzano Po S.p.A., Gts Rail S.p.A., Interporto Servizi Cargo S.p.A., Cfi Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A., Sangritana S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 187;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, del Presidente del Consiglio e del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituito in giudizio;
per la riforma
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sez.I, 231/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione dei Trasporti e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Massimo Giordano e Giorgio Santini per l'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sez.I, 231/2022 di reiezione del ricorso e motivi aggiunti proposti da Rail Cargo Carrier Italy S.r.l., Fuorimuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., Inrail S.p.A., Sbb Cargo Italia S.r.l., Rail Traction Company S.p.A., Oceanogate Italia S.p.A., Captrain Italia, Dinazzano Po S.p.A., Gts Rail S.p.A., Interporto Servizi Cargo S.p.A., Cfi Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. e Sangritana S.p.A. (d’ora in poi parte appellante) avverso la delibera n. 225 del 22 dicembre 2020 dell’ Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in poi Autorità) recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei Trasporti per l’anno 2021”, integrata dalla delibera n. 20 dell’11 febbraio 2021 concernente “Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell’Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all’anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l’anno 2021”.
Cumulativamente le società ricorrenti hanno impugnato il d.P.C.M. 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della delibera dell’Autorità nonché il provvedimneto del Segretario generale dell’ART n. 30/2021 del 4 marzo 2021 recante “Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2021.
Con ricorso per motivi aggiunti, le società hanno chiesto l’annullamento della decisione non conosciuta con la quale l’Autorità ha stabilito l’esenzione dal contributo 2021 per le imprese di trasporto di merci su gomma e la FAQ con la quale s’è dato corso ai rimborsi del contributo dell’anno 2021, già versato dalle imprese di trasporto su gomma per conto terzi:
Esenzione che presterebbe il fianco a dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento fra imprese svolgenti il medesimo servizio.
2. Le imprese ricorrenti, esercenti l’attività di trasporto ferroviario, anche internazionale, di merci per il tramite di un contratto di capacità e assegnazione di tracce stipulato con Rete ferroviaria italiana s.p.a., hanno denunciano, in via sostanziale, la violazione dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 sul rilievo che le imprese esercenti trasporto ferroviario di merci non rientrerebbero nell’ambito dei servizi regolati dall’Autorità; nonché, dal punto di vista contabile, l’assenza di dati desumibili dal bilancio di previsione e quelli del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell’attività che giustifichino la determinazione del quantum concreto del contributo richiesto.
3. Il Tar ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti.
Le modifiche apportate dal d.l. n. 109/2018, convertito in l. n. 130/2018, all'art. 37 del d.l.. 201/2011, ad avviso dei giudici di prime cure, avrebbero chiarito che l'obbligo contributivo è in connessione con il concreto esercizio delle attività dell'Autorità, il quale spazia dall’attività regolatoria in senso proprio ad altre attività previste dalla legge (es. funzioni di organismo di regolazione esercente le competenze nel settore dei trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative infrastrutture ex art. 37 d.lgs. 112/2015).
E che, con riferimento alle infrastrutture ferroviarie, vengono in rilievo molteplici atti regolatori dell’Autorità adottati in materia di servizi di manovra ferroviaria ex art. 13 del d.lgs. 112/2015, materia che assume primaria rilevanza nella struttura dei costi dei servizi logistici.
Quanto alle censure di natura contabile, il Tar le ha respinte sul rilievo che legge ha tracciato precisi argini sostanziali e procedimentali, poi puntualizzati dal giudice delle leggi, “ di tal ché non può ricevere favorevole scrutinio la censura delle parti ricorrenti che lamenterebbe apoditticamente una lacuna istruttoria e motivazionale sul punto: il riferimento ai documenti contabili programmatici e consuntivi”.
3.1 Con riguardo alle censure dedotte con motivi aggiunti, i giudici di prime cure le hanno respinte, escludendo – quanto ai dubbi di costituzionalità dell’esenzione in favore degli autotrasportatori – che possa predicarsi quell’assoluta identità di ratio tra le due realtà economiche poste in raffronto dalla ricorrente.
4. Appellano la sentenza Rail Cargo