Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-09, n. 201705173

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-09, n. 201705173
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705173
Data del deposito : 9 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2017

N. 05173/2017REG.PROV.COLL.

N. 07232/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA IIANA

IN NOME DEL POPOLO IIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7232 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, n. 266;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 17501/2010, resa tra le parti, concernente la destituzione dal servizio di carabiniere per motivi disciplinari.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Direzione Generale per il Personale Militare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il Consigliere C S e uditi per le parti l’avvocato A.F. Tartaglia e l’avvocato dello Stato G. Natale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il sig. -OMISSIS-, carabiniere in servizio permanente, il giorno 1 maggio 2009 veniva sottoposto a fermo di P.G. a seguito del rinvenimento, nelle sue immediate vicinanze, di un ovulo di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

L'Amministrazione disponeva, quindi, una serie di accertamenti sanitari, all'esito dei quali il sig. -OMISSIS- veniva giudicato non idoneo al servizio militare e di istituto per un periodo di 60 giorni.

In data 16.7.2009 l'Amministrazione avviava nei confronti del sig. -OMISSIS- un'inchiesta formale e in data 4.8.2009 veniva nuovamente collocato in aspettativa per ulteriori 63 giorni, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 53/1989, per infermità non dipendente da causa di servizio.

Su iniziativa del Comando di appartenenza il sig. -OMISSIS-, in data 22.9.2009, veniva sottoposto ad esami ematochimici che accertavano la sua positività all'assunzione di cannabinoidi e cocaina.

Tale referto, all'esito di ulteriori esami specialistici, veniva confermato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Torino che, in data 30.9.2009, giudicava il predetto affetto da "reazione disadattativa in documentato uso di cocaina e THC", con dichiarazione del medesimo di non idoneità al servizio militare per altri 180 giorni.

1.2. L'Amministrazione, pertanto, con provvedimento n. 405/3-2009 del 22.10.2009, avviava un nuovo procedimento disciplinare al termine del quale la Commissione di disciplina giudicava il Carabiniere -OMISSIS- "non meritevole di conservare il grado".

La Direzione Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa, in data 2 febbraio 2010, facendo proprie le conclusioni della Commissione di Disciplina, con provvedimento notificato il 10.2.2010 sanzionava il sig. -OMISSIS-- con la perdita del grado per rimozione e la cessazione dal servizio permanente, ai sensi dell'art. 34 e dell'art. 12, lettera f) della legge n. 1168/1961.

Avverso il provvedimento il sig. -OMISSIS-- proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio.

1.3. Il T.A.R. con sentenza n. 1750 del 14 giugno 2010, resa in forma semplificata, ha rigettato il ricorso, ritenendo le determinazioni dell'Amministrazione "più che sufficientemente motivate" e adottate "a conclusione di una approfondita istruttoria: nel corso della quale sono sempre state rispettate le garanzie difensive dell'inquisito."

1.4. Avverso la sentenza il sig. -OMISSIS-- ha proposto appello.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha chiesto di rigettare l'appello sostenendone l'infondatezza.

All'udienza pubblica del 5 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

2. L’appello è infondato e va respinto.

2.1 Con articolate censure l’appellante lamenta l’illegittimità del provvedimento emanato dall’Amministrazione per violazione e falsa applicazione di legge, dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio. L’appellante lamenta, inoltre, eccesso di potere per carenza, inadeguatezza e insufficienza della motivazione del provvedimento ed eccesso di potere per violazione del principio della gradualità nell’applicazione delle sanzioni disciplinari.

L’appellante sostiene che il T.A.R. Lazio avrebbe omesso di effettuare un’istruttoria autonoma, senza motivare la ragione di tali decisioni e si sarebbe limitato a recepire le conclusioni della Commissione di disciplina, mentre sarebbe stato necessario effettuare una accurata valutazione perchè l’irrogazione della massima sanzione della destituzione non può che essere conseguenza di un autonomo e approfondito accertamento disciplinare.

3. Le censure non meritano accoglimento.

3.2 Il provvedimento del 2 febbraio 2010 del Ministero della Difesa, con cui è stata irrogata nei confronti dell’interessato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado e di cessazione dal servizio permanente è stato adottato, infatti, sulla base degli accurati approfondimenti effettuati dalla Commissione di disciplina, per cui appaiono pretestuose le affermazioni dell’appellante che sia stato tralasciato “di osservare e valutare tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi dell’illecito ascritto”. L’Amministrazione non ha mancato, poi, di agire con prudenza, tenendo conto sia delle risultanze offerte dalla Commissione di disciplina, che dei referti sanitari e dei laboratori di analisi acquisiti agli atti dell’inchiesta.

3.3. Il signor -OMISSIS- nell'atto di appello non disconosce l’esito degli accertamenti sanitari disposti nell’immediatezza del suo fermo, avvenuto in data 1 maggio 2009 a Torino, né di essere stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo cocaina (acquistata da spacciatore senegalese), sostanza il cui sequestro è stato convalidato dalla procura della Repubblica e per la cui detenzione è stato segnalato all’autorità prefettizia.

Ed è sulla base di ciò che egli è stato dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio militare, mentre in sede di inchiesta formale gli è stato contestato che il possesso della cocaina caratterizzava un comportamento contrario ai doveri propri di un carabiniere il quale, per i delicati compiti ricoperti, deve conservare integre le proprie capacità fisiche e psichiche. Le analisi di laboratorio disposte hanno confermato, poi, che la sostanza trovata era effettivamente cocaina (quantità pari a 204,50 mg.).

3.4 Orbene il signor -OMISSIS-, pochi giorni dopo il rientro in servizio, e precisamente il 22 settembre 2009, sottoposto ad esami ematochimici è ancora risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi e di cocaina, per cui è stato dichiarato nuovamente non idoneo al servizio per 180 giorni a far tempo dall’1 ottobre 2009. Da ciò l’avvio di un altro procedimento disciplinare, all’esito del quale egli è stato giudicato non meritevole di conservare il grado e incompatibile a prestare ulteriormente servizio nell’Arma dei carabinieri.

3.5. Il Collegio non può che osservare che l’appellante non ha addotto, a giustificazione del proprio operato, alcuna argomentazione utile e che la sua condotta è da considerarsi palesemente riprovevole e contraria al comune senso della morale e, in quanto tale, inconciliabile con le funzioni proprie di un carabiniere e con la sua permanenza in una Istituzione che ha, tra i vari compiti di polizia, anche quello di contrastare i traffici di droga e la tossicodipendenza.

Per consolidata giurisprudenza (sent. n. 2810 del 23/05/2013 Cons. di Stato sez. III), il comportamento di un carabiniere che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, inficia l’esemplarità della sua condotta, si ripercuote sull’equilibrio psichico e si pone in contrasto con i doveri attinenti al suo status e al grado rivestito, ledendo il prestigio del Corpo. Resta fermo che l'Amministrazione dispone, in materia disciplinare, di ampio potere discrezionale nell’apprezzare i fatti e nel caso di specie, non si appalesano vizi logici nel suo operato, né incongruenze o sproporzione tra fatti e sanzione adottata, circostanze sole che avrebbero consentito un sindacato da parte del giudice della legittimità.

4. Nessun rilievo assume, inoltre, il richiamo fatto dall’appellante all’articolo 89 bis della legge numero 685/1975 come modificato dalla legge numero 162/1990, perché la norma si riferisce al personale militare di leva, all’epoca obbligatoria e non agli appartenenti alle forze di polizia, particolarmente tenuti al rispetto di solidi principi etici, morali e comportamentali.

Nel caso che ci occupa l’Amministrazione ha operato, come si è detto, con il massimo della prudenza e sottoposto ripetutamente l’interessato ad accertamenti sanitari che hanno riscontrato il persistente stato di tossicodipendenza.

5. In conclusione, le determinazioni dell’Amministrazione, essendo state adottate dopo approfondita istruttoria e nell’accertato rispetto delle garanzie difensive dell'appellante, non possono che determinare il rigetto del gravame.

6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in misura di complessivi euro 2000,00 in favore del Ministero della Difesa appellato e della Direzione Generale del Personale dello stesso Ministero, appellati.


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