Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-17, n. 202301665

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-17, n. 202301665
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301665
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2023

N. 01665/2023REG.PROV.COLL.

N. 00353/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2017, proposto dal signor P C, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e J J D N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C, in Roma, viale Gioacchino Rossini 18;

contro

la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria n. 1675/2016, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il consigliere S M;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado l’odierno appellante impugnava il parere negativo di valutazione di incidenza ambientale nonché il conseguente rigetto dell’istanza di variante del progetto in precedenza approvato dalla Regione Calabria relativamente all’installazione di una pala c.d. minieolica nel Comune di Castroregio.

1.1. In primo grado l’odierno appellante articolava cinque mezzi di gravame (da pag. 4 a pag.18).

Egli articolava, altresì, una domanda risarcitoria in relazione al ritardo con cui l’Amministrazione aveva, a suo dire, provveduto.

Il danno sarebbe consistito nella perdita degli incentivi di cui al bando GSE 2014 nonché in quello derivante dalla mancata produzione di energia (pari rispettivamente ad euro 990.000,00 ed euro 264.000), al quale avrebbero dovuto aggiungersi le spese sostenute per l’istruttoria, quelle di connessione richieste da Enel, nonché quelle relative al compenso dei professionisti incaricati del progetto.

2. Nella resistenza della Regione Calabria il T.a.r., con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, ha rigettato sia la domanda di annullamento che quella di risarcimento del danno, compensando tra le parti le spese di lite.

3. L’appello dell’originario ricorrente, rimasto integralmente soccombente, censura esclusivamente il rigetto della domanda risarcitoria.

I. In primo luogo, si sostiene che la statuizione del T.a.r., che ha valorizzato la “ mancanza della spettanza del bene della vita ”, non sarebbe congruente rispetto all’oggetto della domanda che non sarebbe stato collegato al diniego di variante quanto al ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto.

In tal senso, lo stesso T.a.r. avrebbe riconosciuto “ la possibilità di presentare altro progetto conforme alle esigenze del sito anche mediante il rispetto di eventuali prescrizioni o indicazioni della pubblica amministrazione con particolare riferimento ai profili di impatto ambientale (dimensioni dell’opera, rumorosità o altro) ”.

Il primo giudice non ha rilevato, altresì, che il ricorrente aveva già ottenuto l’approvazione del progetto riguardante l’installazione di una pala minieolica di potenza pari a 20 Kw, presentato in data 9 giugno 2010 (decreto n. 14530 del 15 ottobre 2012).

Tale progetto non è stato realizzato in ragione della successiva richiesta di autorizzazione al potenziamento con motore da 200KW, la quale è stata respinta dopo oltre quattro anni, previe plurime richieste di integrazioni documentali che avrebbero alimentato aspettative di esito favorevole in capo al ricorrente.

L’appellante ha fatto riferimento, altresì, alla giurisprudenza amministrativa secondo cui l’introduzione dell’art. 2 – bis , comma 1, della l. n. 241/90, avrebbe reso superfluo un giudizio di spettanza sul bene della vita anelato.

Tale disposizione presuppone infatti che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino in quanto incide sulla predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a progetti imprenditoriali, condizionandone la relativa convenienza economica.

Quale parametro di risarcimento del danno, l’appellante ha richiamato la perizia prodotta in primo grado la quale – si sostiene - avrebbe potuto essere utilizzata dal primo giudice per rapportarla al danno derivante dal ritardo nella realizzazione della pala minieolica originariamente prevista.

II. Le plurime richieste documentali dell’Amministrazione avrebbero obbligato il ricorrente a produrre reiteratamente la medesima documentazione già inizialmente allegata, facendo sì che i termini di definizione del procedimento venissero ampiamente superati.

L’appellante ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il quinto motivo del ricorso di primo grado e la domanda di risarcimento del danno, che ha quantificato nella somma di euro 99.000,00 in conseguenza della perdita delle incentivazioni statali e di euro 26.400,00 per la mancata produzione di energia, salva la differente somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

4. Si è costituita, per resistere, la Regione Calabria.

5. In data 25 novembre 2021, l’appellante ha confermato la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio.

6. Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblica udienza del 12 gennaio 2023, alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.

7. L’appello è infondato e deve essere respinto.

8. In primo luogo, non corrisponde al vero che la domanda di risarcimento del danno articolata in primo grado riguardasse il danno c.d. da mero ritardo nel provvedere.

La domanda di risarcimento era stata infatti specificamente correlata alla mancata percezione degli incentivi statali nonché alla mancata produzione di energia, asseritamente derivanti dal ritardo con cui la Regione Calabria avrebbe evaso la domanda di valutazione d’impatto ambientale relativa alla installazione di una pala eolica da 200 KW, diretta alla sostituzione di un aerogeneratore della pala minieolica (già autorizzata) con potenza nominale di 20 KW, ricadente all’interno del sito rete Natura 2000 – ZPS “Alto Ionio Cosentino”.

In tal senso, la Regione ha correttamente sottolineato il fatto che la perizia di parte prodotta in primo grado, ai fini della quantificazione del danno, ha effettuato unicamente la valutazione dei presumibili svantaggi economici che sarebbero derivati dalla mancata realizzazione del progetto di variante, commisurati ad euro 990.000,00 per la perdita degli incentivi statali ed euro 264.000,00 per mancata produzione di energia.

Pertanto, la domanda oggetto del presente appello è, in realtà, una domanda nuova, che modifica il thema decidendum di primo grado, in violazione dell’art. 104 c.p.a..

8.1. Né è condivisibile quanto sostenuto dall’appellante circa il fatto che egli si sarebbe limitato ad emendare la domanda originaria, mediante una variazione, puramente quantitativa, del “ petitum ”.

La domanda del risarcimento del danno da mero ritardo, rispetto a quella che del danno derivante dalla ritardata ovvero mancata attribuzione di una posizione di vantaggio effettivamente dovuta, è infatti caratterizzata da una differente causa petendi .

Nel primo caso, il danno deriva dalla lesione di un interesse collegato a un bene della vita effettivamente spettante.

Nel secondo caso è il tempo o meglio, il correlato diritto all’autodeterminazione negoziale, che si configura quale autonomo bene della vita la cui lesione è suscettibile di dare luogo ad un danno ingiusto (cfr., in tal senso, la decisione dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2018, par. 42 e ss.).

Al riguardo va peraltro ricordato che, da ultimo, la decisione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 7/2021 –nel riaffermare il carattere extracontrattuale della responsabilità civile dell’Amministrazione per danno da ritardo - ha ribadito il principio secondo cui è necessario valutare ai fini risarcitori la lesione del bene della vita anelato, collegato all’interesse legittimo dell’istante.

In ogni caso, la risarcibilità anche del c.d. danno da mero ritardo, come fattispecie di danno da comportamento e non da provvedimento, richiede che sia provato sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità rispetto alla condotta scorretta che si imputa all’Amministrazione.

8.2. Quanto al passaggio argomentativo in cui il T.a.r. ha sottolineato che “ Rimane ferma la possibilità per il ricorrente di presentare altro progetto conforme alle esigenze del sito anche mediante il rispetto di eventuali prescrizioni o indicazioni della pubblica amministrazione con particolare riferimento ai profili di impatto ambientale (dimensioni dell’opera, rumorosità o altro) ”, si tratta di un mero obiter dictum , privo di valenza decisoria, dal quale non può trarsi alcun elemento utile al riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione nella vicenda di cui trattasi.

Va infatti considerato che il ricorrente aveva già conseguito l’autorizzazione finalizzata alla realizzazione di un intervento di minore impatto ambientale, giudicato compatibile con il sito protetto, e che la mancata realizzazione di tale progetto è dovuta esclusivamente ad una precisa scelta imprenditoriale, legata al fatto che – come dal ricorrente stesso affermato sin dal primo grado (ricorso, pag. 2) – tale investimento si era rivelato antieconomico.

A ciò si aggiunga che non è stato dato comunque dato alcun principio di prova del fatto che il ritardo nel provvedere sull’istanza di variante fosse imputabile alla p.a. e non già ad una carenza del progetto presentato e della documentazione necessaria per poterne valutare l’effettiva incidenza ambientale.

9. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.

10. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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