Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-10, n. 202306717

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-10, n. 202306717
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306717
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 06717/2023REG.PROV.COLL.

N. 09151/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9151 del 2020, proposto dalla società Idroreghion Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F S, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Albo dei gestori ambientali, sezione regionale della Calabria, Albo nazionale dei gestori ambientali - Comitato Nazionale, Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1421 del 13 agosto 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il consigliere M Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello della società Idroreghion servizi s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per la Calabria n. 1421 del 13 agosto 2020.

2. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento proposta dalla società avverso il provvedimento di rigetto della domanda d’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Calabria, Categoria 4, Classe E, adottato in data 27 gennaio 2020, prot. n. 607/2020.

3. La società appellante si occupa di servizi di conduzione della rete fognaria, di impianti di sollevamento fognari e di impianti di depurazione.

3.1. In data 9 ottobre 2019, la società ha presentato la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 4 classe E.

3.2. Il 29 gennaio 2020, l’Albo dei Gestori Ambientali ha notificato il provvedimento di diniego dell’iscrizione “ per mancanza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lettera e) del D.M. n. 120 del 3 giugno 2014 e della circolare n. 31/ALBO/PRES del 08.01.2018 ”.

4. La società ha impugnato il diniego innanzi al competente T.a.r. per la Calabria.

4.1. L’Albo dei gestori ambientali, sezione nazionale e sezione regionale, ancorché intimati, non si costituivano in giudizio.

4.2. Con l’ordinanza pubblicata il 7 maggio 2020, il T.a.r. ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Camera di commercio di Catanzaro e del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare.

4.3. La società ha effettuato le notificazioni conseguenti, procedendo, però, a notificare il ricorso presso la sede del Ministero e non presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

4.4. Con l’ordinanza del 25 giugno 2020, il T.a.r. ha rilevato una presunta inammissibilità del ricorso, per nullità della notifica al Ministero, in quanto effettuata presso la sua sede e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, ed ha assegnato un termine alla ricorrente per dedurre su questa questione.

4.5. In data 15 luglio 2020, la società ha depositato una memoria integrativa.

5. Con la sentenza n. 1421/2020, il T.a.r. per la Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso e il non luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione delle parti intimate.

5.1. Segnatamente, il Giudice di primo grado ha affermato che “ secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 1 settembre 2014, n. 4444), ai sensi dell'art. 41 comma 3, c.p.a., il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato all'autorità statale emanante presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale innanzi al quale è incardinata la causa, cosicché è nulla la notifica del ricorso fatta direttamente all' amministrazione statale nella sede della stessa, anziché presso l'Avvocatura dello Stato ed inammissibile è il ricorso proposto innanzi al primo giudice ;” e ha concluso che in ragione della nullità della notificazione non possa ritenersi scusabile l’errore.

6. La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla società, con un unico motivo di appello.

6.1. Si è costituito il Ministero, resistendo all’appello.

7. All’udienza dell’8 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con il motivo di appello proposto, la società censura la sentenza di primo grado per non aver concesso un termine per la rinnovazione della notificazione, a fronte di un errore che sarebbe qualificabile come scusabile e una notificazione qualificabile come “nulla”, ma non come “inesistente”.

8.1. Il motivo di appello può essere accolto in ragione di quanto si dirà di seguito.

8.2. Invero, in base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1 del c.p.c. e 11, comma 3, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, L. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10 comma 3, L. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati ex lege dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l’Avvocatura stessa;
in particolare la notifica va fatta presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l’Avvocatura generale dello Stato, con sede a Roma (Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7988).

8.3. L’art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione vigente nel tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, disponeva che “ Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza .”.

8.4. Per la giurisprudenza amministrativa, talmente consolidata da esimere da qualsiasi citazione, la notificazione avvenuta direttamente presso la sede del Ministero, in violazione del richiamato articolo 11, r.d. n. 1611/1933, determinava la nullità della notificazione per causa imputabile al notificante e andava pertanto esclusa l’ammissibilità della rinnovazione.

Non può invece parlarsi di inesistenza della notificazione, in considerazione del fatto che l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o dell’atto di impugnazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (per mancanza o dell’attività di trasmissione o dell’attività di consegna), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr., ex plurimis , Cons. Stato Sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3654;
Sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4899;
id., 7 ottobre 2019, n. 6763;
Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2462;
Cass. civ., Sez. Un. 20 luglio 2016, n. 14916).

8.5. Pertanto, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 44, comma 4, c.p.a, nella parte in cui prevedeva che il Giudice ordinasse la rinnovazione della notificazione soltanto se la nullità fosse avvenuta per causa non imputabile al notificante, in caso di nullità della notifica il giudice deve sempre ordinare la sua innovazione e, perciò, senza giudicare sulla scusabilità dell’errore, assegnare alla parte ricorrente un nuovo termine che, ove rispettato, consente la sanatoria in via retroattiva del relativo vizio processuale (Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2022, n. 2442).

8.6. In ragione della (precedente) formulazione (costituzionalmente illegittima) dell’art. 44, comma 4, c.p.a., il T.a.r. ha dunque negato la fissazione del termine per la rinnovazione della notificazione, applicando una norma incostituzionale (ancorché, per così dire, in nuce , in quanto l’incostituzionalità non era ancora stata dichiarata), determinando, in tal modo, sia pure “incolpevolmente”, la lesione del diritto di difesa della parte che aveva chiesto la concessione del termine per la rinnovazione.

8.7. L’avvenuta violazione di questa garanzia processuale, strumentale al pieno esercizio del diritto di difesa (Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2018, n. 10), scaturita dall’applicazione di una norma, successivamente dichiarata incostituzionale, che lede il diritto di difesa della parte incorsa nella nullità della notificazione, determina l’annullamento della sentenza di primo grado e costituisce una fattispecie di rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

9. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l’appello va accolto con il conseguente annullamento della sentenza impugnata e la regressione della causa al T.a.r., ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

Nel tenore delle questioni controverse e nella novità della questione, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.

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