Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-02, n. 201403328

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-02, n. 201403328
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403328
Data del deposito : 2 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09100/2013 REG.RIC.

N. 03328/2014REG.PROV.COLL.

N. 09100/2013 REG.RIC.

N. 01365/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9100 del 2013, proposto da:
C s.r.l., in proprio e quale capogruppo del costituendo r.t.i. con Elettromical di Marcianò Filippa in Micalizzi, rappresentata e difesa dall'avv. S G, con domicilio eletto presso l’avv. Gianpaolo Lacopo in Roma, via di Villa Pepoli n. 4;

contro

Azienda ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli", rappresentata e difesa dall'avv. M D T, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

nei confronti di

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “C M” s.c. p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Natale Carbone e Domenico Ruggiero, con domicilio eletto presso l’avv. Natale Carbone in Roma, via Germanico n. 172;



sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2014, proposto da:
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "C M" s.c.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Natale Carbone e Domenico Ruggiero, con domicilio eletto presso l’avv. Natale Carbone in Roma, via Germanico n. 172;

contro

C s.r.l., in proprio e quale capogruppo del costituendo r.t.i. con Elettromical di Marcianò Filippa in Micalizzi, rappresentata e difesa dall'avv. S G, con domicilio eletto presso l’avv. Gianpaolo Lacopo in Roma, via di Villa Pepoli n. 4;

nei confronti di

Azienda ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli", rappresentata e difesa dall'avv. M D T, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

entrambi per la riforma

della sentenza del T.a.r. Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - n. 00605/2013, resa tra le parti, concernente affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il completamento e rifunzionalizzazione del nuovo presidio Morelli.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli", di Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “C M” s.c.p.a e di C s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati S. Galluzzo, R. De Bonis, su delega di M. De Tommasi, e N. Carbone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I.- Il costituendo r.t.i. C s.r.l. con Elettromical s.a.s. di Marcianò Filippa in Micalizzi, il Consorzio nazionale cooperative di produzione lavoro “C M” s.c.p.a. ed altri tre concorrenti partecipavano alla gara indetta dall’Azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi al “progetto OM/01/02 completamento e rifunzionalizzazione nuovo Ospedale Morelli”, definitivamente aggiudicata in favore del predetto Consorzio con deliberazione 16 maggio 2013 n. 466 del Direttore generale.

C s.r.l., in proprio e quale capogruppo del costituendo r.t.i. secondo graduato, impugnava detta deliberazione ed il verbale della commissione giudicatrice del 22 ottobre 2012, nella parte concernente l’ammissione al prosieguo della procedura il Consorzio, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del suo diritto a conseguire l’aggiudicazione ed il contratto, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno per equivalente. Il Consorzio proponeva ricorso incidentale.

Con sentenza 19 novembre 2013 n. 605 del TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, non risultante notificata, il ricorso principale è stato respinto e il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

In particolare, premessa la priorità per economia processuale dell’esame del ricorso principale, circa il primo motivo, volto a contestare l’indicazione del progettista junior da parte del raggruppamento temporaneo di professionisti a sua volta chiamato dal Consorzio a svolgere l’attività di progettazione, non direttamente dal Consorzio stesso ed all’interno del r.t.p., il primo giudice ha rilevato che la prescrizione di gara prevede la presenza “in ogni caso” del progettista junior , il quale quindi non necessariamente coincide con il “professionista abilitato da meno di cinque anni” né deve essere all’interno del r.t.p., analogamente ad altre figure quali il responsabile della qualità e il professionista abilitato per la sicurezza;
la lettera della norma, poi, induce a ritenere che debba essere proprio il progettista e non il concorrente ad indicare il progettista junior così come le altre figure, non rilevando in tale ambito l’istituto dell’avvalimento.

Circa il secondo ed ultimo motivo, concernente la mancata sottoscrizione del Consorzio sulle tre relazioni relative alla progettazione da inserire nella busta contenente l’offerta tecnica, il TAR ha osservato che gli elaborati in questione costituiscono un documento unitario che si conclude con il cronoprogramma, sottoscritto dal legale rappresentante concorrente con allegazione di fotocopia del rispettivo documento d’identità, sicché tale sottoscrizione assolve alla funzione di assicurare provenienza e serietà dell’offerta, oltreché la sua totale imputazione al Consorzio, con la conseguenza dell’inconfigurabilità della dedotta violazione dell’art. 46, co. 1 bis , del codice dei contratti in tema di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione”.

II.- Con atto inoltrato per le notifiche il 9 dicembre 2013 e depositato il 16 seguente C s.r.l., in proprio e quale capogruppo del costituendo r.t.i. con Elettromical, ha appellato detta sentenza deducendo:

1.- Error in judicando della sentenza appellata, sul primo motivo del ricorso principale. Illegittimità dell’ammissione dl Consorzio “C M” per violazione della lex specialis , punto 4.2.2., lett. b), del disciplinare di gara, nella parte in cui prescrive la necessaria presenza, all’interno della compagine del concorrente ovvero tra i progettisti indicati, di n. 1 progettista junior .

2.- Error in judicando della sentenza appellata, in ordine al secondo motivo del ricorso principale. Illegittimità del provvedimento di ammissione del Consorzio “C M” per violazione e falsa applicazione della normativa generale sulla validità delle offerte e per contrasto con la lex specialis – punto 5.5. del disciplinare di gara, in tema di sottoscrizione dell’offerta.

3.- Infondatezza del ricorso incidentale.

In data 17 dicembre 2013 il Consorzio “C M” si è costituito in giudizio ed il 14 gennaio 2014 ha depositato breve memoria per l’udienza camerale prevista per il 16 seguente, ma annullata in assenza di domanda cautelare.

Il 25 gennaio 2014 si è costituita in giudizio anche l’Azienda ospedaliera ed ha svolto controdeduzioni.

Con memoria del 31 gennaio 2014 l’appellante ha illustrato il proprio secondo motivo.

Lo stesso giorno anche il Consorzio ha depositato memoria, con la quale ha svolto controdeduzioni, poi il 7 febbraio seguente ha replicato all’appellante.

Con breve memoria depositata in vista dell’odierna udienza pubblica, C ha insistito nella domanda di subentro, stante l’ancora mancato inizio dei lavori.

III.- Con atto inoltrato per la notifica l’11 febbraio 2014 e depositato in originale il 25 seguente anche il Consorzio “C M” ha – parzialmente – appellato la stessa sentenza n. 605 del 2013, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il proprio ricorso incidentale.

A sostegno dell’appello ha dedotto:

a.- Erroneamente il TAR ha limitato l’esame al ricorso principale, ritenuto infondato, mentre avrebbe dovuto anche valutare ed accogliere il ricorso incidentale in presenza di censure escludenti prospettate da entrambe le parti ed in ossequio al principio di imparzialità.

b.- Il ricorso incidentale era fondato in relazione ai seguenti motivi:

1.- Mancato possesso dei requisiti speciali (attestazione di qualificazione SOA in categoria OS28) in capo alla mandante Elettromical). Violazione della normativa di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 60 e 79 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2.- Violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000. Violazione della normativa di gara.

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione l’impresa C non era in possesso del requisito della regolarità contributiva, che però è stato dichiarato come sussistente dalla Commissione di gara.

3.- Violazione del principio di corrispondenza tra quote del raggruppamento, parti di servizio assunte dai componenti e requisiti di partecipazione. Violazione della normativa di gara.

4.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 90 del d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 266 del d.P.R. n. 207 del 2010. Violazione della normativa di gara. I progettisti indicati dal RTI C non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di moralità.

5.- Violazione del disciplinare di gara: a) Mancata indicazione delle figure professionali richieste dalla normativa di gara (non sono indicati il responsabile della qualità e il professionista abilitato per la sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008);
b) Natura mista del raggruppamento. Mancato possesso dei requisiti da parte dei mandanti del RTI;
c) Violazione dell’art. 90, co.

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