Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-10-16, n. 201704782
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2017
N. 04782/2017REG.PROV.COLL.
N. 05194/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5194 del 2016, proposto da:
AN UC AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Braca, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 13363/2015, resa tra le parti, concernente mancata conferma nell'incarico di giudice di pace nella sede di Firenze
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Lidia Braca, Valentina Fico per l'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame, il dott. AN UC AZ, già giudice di pace nella sede di Firenze, impugna la sentenza 26 novembre 2015 n. 13363, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, ha respinto il ricorso da lui proposto avverso la delibera del Consiglio superiore della Magistratura del 13 dicembre 2006 ed il conseguente decreto di recepimento del Ministero della Giustizia del 9 gennaio 2007, di mancata conferma nell’incarico di giudice di pace, oltre che avverso tutti gli atti presupposti e connessi (in particolare, verbale del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Firenze del 6 luglio 2006; parere del Presidente del Tribunale di Firenze dell’11 maggio 2006; parere senza data, prot. n. 1447/06, del giudice di pace coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace di Firenze).
La sentenza impugnata, decidendo su tre motivi (con i quali era stato dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà, irragionevolezza, mancanza della motivazione), ha respinto il ricorso, ritenendo che il ricorrente avesse sostanzialmente inteso impugnare l’esito del giudizio, in forza del quale, a differenza degli altri candidati, egli non è stato confermato nell’ufficio, e che, con le proprie doglianze, avesse inteso suffragare una valutazione diversa e contraria rispetto a quella svolta dal C.S.M., comparando in più passaggi il profilo proprio con quello degli altri candidati, allo scopo di dimostrare l’illegittimità della delibera impugnata per irragionevolezza e disparità di trattamento, andando ad impingere nel merito della decisione stessa. Pertanto, ha ritenuto inammissibili le censure sollevate relativamente al merito delle valutazioni e delle determinazioni compiute dal C.S.M. Quanto ai rilievi espressi dalla delibera impugnata, il TAR ha ritenuto che essi integrino pienamente la fattispecie che consente di non procedere alla conferma nell’incarico, stante l’assenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 3, e dall’art. 7, comma 2 bis, della legge n. 374 del 1991, recante l’istituzione del giudice di pace, ed ha altresì ritenuto adeguatamente motivata la delibera stessa per relationem al parere negativo reso dal competente Consiglio Giudiziario. Ha, infine, escluso la fondatezza delle censure di disparità di trattamento e di illogicità e contraddittorietà della delibera impugnata, nella parte in cui il C.S.M. ha ritenuto ostativa alla conferma del magistrato onorario l’applicazione della sanzione dell’ammonimento, a differenza di altre ipotesi in cui questa non ha invece impedito il rinnovo dell’incarico.
Avverso tale decisione vengono proposte, con i motivi di appello, le argomentazioni in gran parte già svolte dinanzi al TAR, in merito ai seguenti asseriti profili di illegittimità della delibera impugnata:
arbitrarietà delle valutazioni espresse dal C.S.M. che, superando i limiti della discrezionalità, sarebbero sfociate nel puro arbitrio e quindi nell’eccesso di potere, per come sarebbe dimostrato dal fatto che la sanzione dell’ammonimento è stata ritenuta per il ricorrente pienamente ostativa alla conferma e per altri giudici di pace comunque non ostativa, senza che vi sia alcuna motivazione (neanche per relationem ) in ordine alle ragioni in forza delle quali detta sanzione è, da una parte, pienamente ostativa e, dall’altra, non ostativa;
inadeguatezza della motivazione della delibera per relationem ai seguenti atti: a) parere contrario del Consiglio giudiziario del 6 luglio 2006 (a sua volta, basato sul parere del Presidente del Tribunale, secondo il ricorrente privo di elementi concreti di riscontro e consistente in una scheda con giudizi non motivati; su statistiche ferme al 22 marzo 2005, quindi non aggiornate; sui ritardi segnalati nel deposito delle sentenze, malgrado in numero di gran lunga inferiore al numero delle sentenze depositate in ritardo segnalate per altro giudice di pace confermato nell’incarico, nonché inferiore all’arretrato di