Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-10-14, n. 202208780

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-10-14, n. 202208780
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208780
Data del deposito : 14 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2022

N. 08780/2022REG.PROV.COLL.

N. 02218/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2218 del 2017, proposto da
NICOLETTA FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato P in Roma, corso Rinascimento, n. 11;

contro

COMUNE DI CASORIA, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda), n. 4528 del 2016;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 10 ottobre 2022 il Cons. Dario Simeoli;

Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;

Rilevato in fatto che:

- la signora Nicoletta F impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania la nota dirigenziale del Comune di Casoria prot. n. U/0200/PT del 6 febbraio 2009, con cui era stata rigettata, previo avviso di rigetto del 13 novembre 2008, la domanda di condono edilizio, da lei presentata ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, in relazione ad un immobile sito nello stesso Comune alla Via Volturno n. 19;

- alla base del diniego l’Amministrazione deduceva l’improcedibilità della domanda, non avendo la signora F presentato l’istanza nei termini compresi tra il 11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, bensì solo in data 28 dicembre 2007, pur avendo versato le previste anticipazioni di oblazione ed oneri in data 10 dicembre 2004 (l’Amministrazione dichiarava, altresì, che per mero errore era stata certificata la procedibilità della domanda);

- a fondamento della domanda di annullamento, la signora F deduceva che:

i) la mancata presentazione dell’istanza di condono entro i termini di legge sarebbe surrogabile con il tempestivo versamento della prima rata dell’oblazione e degli oneri concessori;

ii) la pendenza di una pratica di condono in corso di istruzione escluderebbe la tardiva presentazione della relativa istanza;

iii) il provvedimento di diniego si porrebbe in contraddizione con il certificato di congruità dell’oblazione rilasciato dall’amministrazione comunale in data 17 aprile 2008;

iv) sarebbe comunque maturato il silenzio assenso sulla richiesta di condono avanzata dalla ricorrente mediante il pagamento effettuato nel 2004, essendo abbondantemente scaduto, senza che l’amministrazione si sia nel frattempo espressa in qualche modo, il termine annuale per provvedere previsto dall’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994 per i comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune di Casoria;

v) non essendo stato il diniego di condono preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, sarebbe stato impossibile per la ricorrente di esercitare le prerogative partecipative in ordine alla consultazione degli atti inerenti alla pratica di sanatoria;

- il Tribunale Amministrativo per la Campania, con sentenza n. 4528 del 2016, respingeva il ricorso;

- avverso la predetta sentenza, la signora F ha proposto appello, insistendo nel sostenere che:

a) la mancata presentazione dell’istanza di condono entro i termini di legge sarebbe surrogabile, per sostanziale equivalenza, con il tempestivo versamento della prima rata dell’oblazione e degli oneri concessori, che comproverebbe la assoluta tempestività della inequivocabile manifestazione di volontà di conseguire concessione in sanatoria;
il comportamento serbato dall’Amministrazione procedente sarebbe stato, inoltre, lesivo del legittimo affidamento del privato posto che, dopo essersi attivato per l’integrazione della pratica, certificato la congruità dei versamenti e la procedibilità della domanda, avrebbe poi emesso un provvedimento di diniego in contrasto con quanto già attestato e certificato;

b) all’atto dell’emanazione del diniego, sarebbe comunque maturato il silenzio-assenso sulla richiesta di condono avanzata dalla ricorrente mediante il pagamento effettuato nel 2004, essendo scaduto il termine biennale per provvedere ai sensi e per gli effetti del comma 37, dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003;

- il Comune non si è costituito nel giudizio di appello;

Considerato in diritto che:

- la sentenza di primo grado deve essere confermata;

- è incontestato tra le parti che l’istanza di condono per cui è causa è stata presentata al Comune di Casoria in data 28 dicembre 2007;

- la prima rata di pagamento dell’oblazione (e degli oneri concessori) è stata invece versata il 10 dicembre 2004;

- l’art. 32, comma 32, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, prevede la possibilità di rilasciare un titolo abilitativo edilizio in sanatoria (delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente) a seguito di apposita domanda da presentarsi, «a pena di decadenza», tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, «unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione prevista dal successivo comma 35»;

- in ragione del chiaro tenore letterale della norma ‒ il cui fondamento è quello di cristallizzare ad una data certa l’accesso ad un beneficio extra ordinem ‒ deve escludersi che sia consentita la produzione postuma della domanda;

- la mancata presentazione dell’istanza di condono entro i termini di legge non è surrogabile con il tempestivo versamento della prima rata dell’oblazione e degli oneri concessori;

- l’attestazione del pagamento dell’oblazione non costituisce un equipollente giuridico della ‘dichiarazione’ che soltanto contiene (oltre che l’impegno ad ottemperare ai relativi adempimenti) tutte le informazioni necessarie a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini della condonabilità;

- il mancato rispetto del termine perentorio esclude altresì il decorso del termine per la formazione del silenzio-assenso: un’istanza, per potere innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, deve essere quantomeno aderente al ‘modello normativo astratto’ prefigurato dal legislatore (cfr., sul tema generale, Consiglio di Stato, VI sezione, 8 luglio 2022, n. 5746);

- a fronte di una domanda di condono tardiva, il rigetto (o meglio l’archiviazione) della pratica edilizia è un atto del tutto vincolato, ancorato al solo presupposto della violazione del termine perentorio e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione, neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione, non potendo configurarsi alcun legittimo affidamento in relazione a situazioni contra legem;

- come poi esattamente osservato dal giudice di prime cure, la pendenza di una pratica di condono edilizio in fase istruttoria può ben accompagnarsi al (successivo) riscontro della tardività della presentazione della relativa istanza, «non implicando necessariamente tale pendenza la sicura procedibilità della domanda»;

- quanto alla violazione delle regole in tema di contraddittorio procedimentale, è sufficiente considerare che, essendo «palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato», l’atto non è comunque annullabile ai sensi dell’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990;

- peraltro, l’interessata è stata in grado di esercitare le sue prerogative partecipative, essendo stata destinataria di un preavviso di rigetto;

- le spese di lite del secondo grado di giudizio non devono liquidarsi atteso che la controparte pubblica non si è costituita;

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