Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-10, n. 202403268

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-10, n. 202403268
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403268
Data del deposito : 10 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2024

N. 03268/2024REG.PROV.COLL.

N. 05560/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 5560 del 2023, proposto da
Arriva Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Agenzia della Mobilità Piemontese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Formentin, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



nei confronti

NS GR BU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 gennaio 2022, n. 215, resa tra le parti;

Visti il ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia della Mobilità Piemontese e del NS GR BU;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Elefante, Buongiorno, Papetti in delega dell'Avv. Formentin;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. È oggetto di ricorso per ottemperanza la sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 215 del 12 gennaio 2022, resa nel giudizio n. 2020/2019 r.g., che ha accolto in parte l’appello di DE s.p.a. e, riformando la sentenza appellata, ha accolto “nei sensi e limiti indicati in motivazione” il ricorso introduttivo di primo grado proposto avverso gli atti impugnati adottati dall’Agenzia della Mobilità Piemontese.

2. La ricorrente Arriva Italia s.r.l., operatore del settore della mobilità che gestisce, tra gli altri, servizi di trasporto pubblico locale urbano e interurbano, ha incorporato, in data 1° gennaio 2021, la società DE s.p.a., già facente parte del gruppo che erogava servizi di trasporto passeggeri con autobus e parte appellante nel giudizio in cui fu resa la sentenza di cui domanda l’ottemperanza.

3. Espone in punto di fatto che:

- con contratto stipulato in data 30 marzo 2010 veniva affidata al NS GR BU la gestione del Trasporto Pubblico Locale (di seguito anche “TPL” ), del trasporto su ferro ed altri nella Provincia di Cuneo per una durata complessiva di 72 mesi (e quindi per una “durata iniziale” pari a sei anni fino al 21 dicembre 2016, rinnovabili, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 163/2006, per una durata massima di 36 mesi);

- la Regione Piemonte, con delibera di Giunta n. 17-4134 del 12 luglio 2012, suddivideva il territorio regionale in quattro bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali doveva essere organizzato lo svolgimento del TPL al fine di massimizzare l’efficienza del servizio e conseguire economie di scala, ex art. 3 bis d.l. n. 138/2011 convertito in l. n. 148/2011 come modificato dall’art. 53 del d.l. n. 83/2012, individuando il bacino ottimale n. 2 corrispondente al territorio della Provincia di Cuneo;

- ai sensi della l.r. n. 1/2000 e ss.mm.ii. (in particolare l.r. nn. 1/2015 e 9/2015), entro il 30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulavano con l’Agenzia della Mobilità Piemontese (di seguito anche solo “MP” o “Agenzia” ) , convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere (trasferimento poi avvenuto tra il 2015 e il 2017);

- con provvedimento dell’Agenzia della Mobilità Piemontese n. 594 del 21.11.2016, il summenzionato contratto con il NS era rinnovato per 36 mesi, fissando il nuovo termine per la scadenza dei contratti dal 22 dicembre 2016 al 22 dicembre 2019;

- tuttavia, con la Determinazione n. 313 del 27 maggio 2019, il Direttore dell’Area pianificazione e controllo dell’Agenzia disponeva altresì la proroga, ai sensi dell’art. 4, par. 4 del Regolamento (CE) 1370/2007, dei contratti di servizio afferenti al bacino di Cuneo e approvava la nuova documentazione contrattuale, con stipula dell’atto di proroga in data 5 agosto 2019 per un periodo di 5 anni, con scadenza al 9 giugno 2024;

- di tale determinazione n. 313/2019 (nonché di tutti gli atti amministrativi presupposti ivi espressamente richiamati) la società DE s.p.a. (oggi incorporata nella società ricorrente) domandava l’annullamento, con ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto al T.a.r. per il Piemonte, domandando, inoltre, la declaratoria d’inefficacia ex art. 121, co. 1, lett. b) e, in subordine, ex art. 122 c.p.a. dell’atto di proroga, a valere per il periodo temporale 23 dicembre 2019 – 9 giugno 2024, dei suddetti contratti di servizio con il NS controinteressato, già fatti oggetto di precedente rinnovo da parte dell’Agenzia, formulando plurime censure con cui contestava sotto vari profili la decisione di prorogare la durata contrattuale, lamentando, tra l’altro, l’assenza dei presupposti di operatività di cui all’art. 4, par. 4, del Reg. (CE) n. 1370/07 a fondamento della proroga disposta e la violazione del termine massimo previsto dal Regolamento CE 1370/2007 sia per la proroga che per la durata del contratto;

- il Tar adito, tuttavia, con sentenza n. 219 del 26 marzo 2020, rigettava il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli infondati;

- tale decisione era appellata dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 215 del 12 gennaio 2022, accoglieva, ritenendolo fondato, il solo quarto motivo di gravame proposto in subordine (con il quale si era dedotta la violazione del termine massimo previsto dall’art. 4, par. 4, del Regolamento CE 1370/07 per la durata della proroga, che andava parametrata alla durata iniziale del contratto senza tener conto dei rinnovi), dichiarando, per l’effetto, l’inefficacia della proroga del contratto di servizio di cui alla determinazione impugnata limitatamente al periodo in esubero rispetto alla durata massima consentita.

4. La ricorrente lamenta, dunque, la violazione ed elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 215/2022 del Consiglio di Stato da parte degli atti successivamente adottati dall’Agenzia della Mobilità Piemontese.

4.1. In particolare, la società ricorrente evidenzia che:

- a seguito della sentenza, con Determinazione del direttore generale reg gen. n. 901 del 22 dicembre 2022 (avente ad oggetto “Presa d’atto dell’esito della sentenza del Consiglio di Stato n.215/2022 - imposizione di obblighi di servizio per il trasporto pubblico locale afferente il Bacino di Cuneo in capo all’Operatore Economico NS GR BU sino al 31/03/2023”) l’Agenzia ha preso atto di quanto ivi stabilito e specificatamente che il contratto in essere avrebbe terminato la sua validità in data 22 dicembre 2022;

- richiamando l’art. 92, co. 4- ter del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 con la quale è stato stabilito che “Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza” e la necessità di attendere l’approvazione del Programma Triennale dei Servizi 2023-2025 da parte della Regione Piemonte, ha ritenuto di confermare sino alla data del 31 marzo 2023, ai sensi dell’art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, l’applicazione in capo a GR BU degli obblighi di servizio pubblico previsti del contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati nella d.d. n. 313 del 27 maggio 2019;

- ha specificato, tuttavia, che “durante tale periodo saranno in ogni caso effettuate tutte le attività prodromiche previste nell’avviso di pre-informazione (e nei documenti richiamati), relative all’affidamento del contratto di servizio pubblico per il Bacino Sud, come da schema approvato con determinazione dirigenziale n. 839/2021 del 30/12/2021 (…), ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007” .

4.3. Sennonché, lamenta la ricorrente, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato avesse stabilito che il contratto con GR BU non avrebbe potuto essere prorogato per una durata superiore al 22 dicembre 2022, l’Agenzia ha prorogato nuovamente il contratto di servizio con il medesimo operatore economico ai sensi dell’art. 4 par. 4 del menzionato Regolamento dapprima sino al 31 marzo 2023 e poi fino al 30 giugno 2023 (ulteriore proroga di emergenza al fine di predisporre una ulteriore proroga per investimenti in favore di GR BU).

Infatti, con determinazione del direttore generale n. 227 del 31 marzo 2023 (avente ad oggetto “Servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano afferenti al bacino sud (bacino di Cuneo) – conferma in capo all’operatore economico GR BU dell’imposizione degli obblighi di servizio ai sensi dell’art. 5 par. 5 del Regolamento CE 1370/2007” ) l’Agenzia ha affermato di star concludendo l’iter per la proroga ex art. 4, paragrafo 4 del Regolamento CE 1370/2007 ed ex art. 24, co. 5 bis, d.l. 4/22 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/22 del contratto di servizio al NS.

4.4. Sul rilievo per cui l’Agenzia avrebbe “platealmente ignorato le statuizioni della sentenza citata, avviando l’iter di proroga del contratto di servizio del NS invece di attivare le procedure per l’affidamento dei servizi ai sensi del regolamento CE 1370/2007” , la società Arriva Italia ha dunque domandato che sia accertata la nullità dei sopra menzionati atti dell’Agenzia - la determinazione n. 227 del 31 marzo 2023, ove occorrer possa la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia

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