Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-30, n. 202406843

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-30, n. 202406843
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406843
Data del deposito : 30 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2024

N. 06843/2024REG.PROV.COLL.

N. 08500/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8500 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 466 del 2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2024 il Cons. Elena Quadri;

E' dato atto, altresì, del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Coronin, Marconcini, Michelon, Squadroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

-OMISSIS- S.r.l. ha impugnato l’ordinanza del dirigente della sezione commercio attività produttive del comune Verona n. 1097 dell’1 settembre 2021 di sospensione dei titoli autorizzatori di somministrazione di alimenti e bevande relativamente all’attività sita in piazza delle Erbe n. 30 all’insegna “-OMISSIS-” per otto giorni consecutivi dal 23 settembre 2021 al 30 settembre 2021, nonché l’ordinanza n. 927 del 21 luglio 2021 di sgombero del suolo pubblico occupato abusivamente.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso con sentenza n. 466 del 2022, appellata da -OMISSIS- per i seguenti motivi di diritto:

I) error in iudicando per non corretta applicazione di legge (art. 10 TULPS, art. 3, comma 16, l. n. 94/2009, artt. 2699 e 2700 c.c.) nonché per erronea/mancata valutazione dei profili di eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione del rigetto del primo motivo di ricorso;

II) error in iudicando per non corretta applicazione di legge (art. 10 TULPS, art. 3, comma 16, l. n. 94/2009, artt. 13 e 14 l. n. 689/81) nonché per erronea/mancata valutazione delle risultanze processuali e dei profili di eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione del rigetto del secondo motivo di ricorso;

III) error in iudicando per non corretta applicazione di legge (art. 8 e 8 -bis l. n. 689/1981) nonché per carenza della motivazione del rigetto del terzo motivo di ricorso;

IV) error in iudicando per non corretta applicazione di legge (art. 35 c.p.a.) nonché per carenza della motivazione del rigetto del quarto motivo di ricorso.

Si è costituito per resistere all’appello il comune di Verona.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 18 luglio 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l’appello proposto da -OMISSIS- per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 466 del 2022 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del dirigente della sezione commercio e attività produttive del comune Verona n. 1097 dell’1 settembre 2021 di sospensione dei titoli autorizzatori di somministrazione di alimenti e bevande relativamente all’attività sita in piazza delle Erbe n. 30 all’insegna “-OMISSIS-” per otto giorni consecutivi dal 23 settembre 2021 al 30 settembre 2021, nonché dell’ordinanza n. 927 del 21 luglio 2021 di sgombero del suolo pubblico occupato abusivamente.

Deve premettersi che all’appellante erano state contestate le seguenti infrazioni:

A) verbali di accertamento di violazione della Questura di Verona: i) 22/2020 per somministrazione bevande alcooliche in orario non consentito cui è seguita ordinanza ingiunzione del Prefetto n. 144/2021 che è stata impugnata avanti il Giudice di Pace;
ii) 23/2020 per omessa cessazione del servizio e sgombero del locale oltre l’orario di chiusura cui è seguita ordinanza ingiunzione del Prefetto n. 142/202 anch’essa impugnata avanti il Giudice di Pace;
iii) 24/2020 per apertura del locale oltre l’orario prescelto e massimo consentito cui non era seguito al momento della proposizione del ricorso alcun provvedimento;

B) verbali della Polizia Locale di Verona n. 11009256 per aver protratto l’apertura oltre l’orario di chiusura e n. 11009257 per prosecuzione attività di somministrazione e mancato sgombero del locale dopo l’orario di chiusura, mai notificati.

C) verbale di contestazione illecito amministrativo 603/2020 per violazione disposizione di contenimento

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