Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2023-11-10, n. 202304539
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Pubblicato il 10/11/2023
N. 04539/2023 REG.PROV.CAU.
N. 08332/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8332 del 2023, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Regione Emilia Romagna, Provincia Di Modena, non costituiti in giudizio;
Azienda Agricola Muzzarini Achille e Silvio S.S., rappresentata e difesa dall'avvocato G C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13492/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Agricola Muzzarini Achille e Silvio S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 il Cons. T M e uditi per le parti l’Avvocati dello Stato Paolo Marchini e l’avvocato Francesco Vannicelli in sostituzione dell'avvocato G C M;
Nel bilanciamento degli opposti interessi, la sollecita fissazione dell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del cod. proc. amm., appare la soluzione più idonea sia per tutelare le ragioni dell’agenzia appellante che chiede di salvaguardare l’interesse pubblico generale sia di quelle del privato, che ha anche proposto appello incidentale e che rileva a sua volta un danno irreparabile, atteso che l’eventuale sospensione degli effetti della pronuncia di primo grado comporterebbe il recupero di prelievi supplementari calcolati su QRI errati, tutte questioni, queste, che meritano di essere approfondite al merito della causa. Spese compensate per la fase cautelare.