Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-08-01, n. 202406921

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-08-01, n. 202406921
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406921
Data del deposito : 1 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2024

N. 06921/2024REG.PROV.COLL.

N. 05174/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5174 del 2020, proposto dal Comune di Tolve, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio territoriale del Governo di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’interno, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 130 dell’8 febbraio 2020


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 giugno 2024 il consigliere Ofelia Fratamico e udita per la parte appellante l’avvocato F M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal decreto del Prefetto di Potenza del 9 luglio 2013 con cui è stata irrogata al Comune di Tolve la sanzione di € 21.318,00, pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto 2010, prevista dall’art. 243 comma 5 TUEL.

2. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la Basilicata dal Comune stesso che ha lamentato i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 243 d.lgs. n. 267/2000”;

- eccesso di potere per manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

3. Con la sentenza n. 130 dell’8 febbraio 2020 il T.a.r. per la Basilicata ha rigettato il ricorso, condannando il Comune di Tolve alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’interno e della Prefettura di Potenza.

4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato la riforma della suddetta pronuncia che si sarebbe basata su documenti in realtà ad esso non riferibili e, dunque, assolutamente inidonei a costituire elementi di prova nei suoi confronti.

5. Per resistere all’appello si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo di Potenza.

6. All’udienza straordinaria del 5 giugno 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

7. Con il suo appello il Comune di Tolve ha dedotto, come anticipato, l’erroneità della pronuncia del T.a.r. che, a suo parere, avrebbe rigettato il ricorso conferendo un valore determinante a documenti che, non riconducibili in nessun caso alla sua posizione nei confronti dell’Amministrazione, non avrebbero dovuto necessariamente essere contestati tramite querela di falso. In particolare, tali atti sarebbero stati assolutamente inidonei a costituire una prova a suo carico, non essendo indicativi di alcun inadempimento da parte sua agli obblighi previsti dal TUEL, tale da giustificare l’adozione della sanzione impugnata in primo grado.

8. Le suddette censure sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito illustrati.

9. La questione controversa verte esclusivamente sull’esatto invio da parte del Comune di Tolve all’Amministrazione del rendiconto 2010, completo in tutte le sue parti, entro il termine perentorio del 2 aprile 2013. Assumendo l’inadempimento da parte dell’ente locale dell’obbligo su di esso gravante al riguardo entro tale termine, la Prefettura di Potenza ha irrogato nei suoi confronti la sanzione di cui all’art. 243 comma 5 TUEL, ingiungendo il pagamento dell’importo € 21.318,00

10. La stessa Amministrazione dell’interno ha, però, ammesso, da parte sua, nelle difese svolte in primo grado, “che il certificato in questione (era)… stato trasmesso per la prima volta dal Comune di Tolve in data 14 marzo 2012 e poi ritrasmesso … undici mesi più tardi in data 19 febbraio 2013 e poi in data 22 marzo 2013 e, infine, in data 25 marzo 2013” anche se ogni volta l’invio sarebbe stato inficiato da alcuni “errori di caricamento tramite gestione TBEL”, cosicché “ solo dall’esame del certificato acquisito al protocollo della Direzione centrale del Ministero dell’interno al n. 53694 in data 10 aprile 2013 (privo di)…errori di sorta…la procedura informatica (avrebbe)… potuto regolarmente elaborare il certificato in questione, verificando ed acquisendo i dati”.

11. Il Comune di Tolve nel suo appello ha contestato la ricostruzione dei fatti accolta dal T.a.r. nella sentenza impugnata e, specificamente, la valenza degli atti che, prodotti nel corso del giudizio di primo grado dall’Amministrazione dell’interno, avrebbero dimostrato l’avvenuta instaurazione da parte di quest’ultima di un’interlocuzione con esso per richiedere l’ulteriore invio del certificato suddetto, oggetto di una incompleta spedizione.

12. Le argomentazioni svolte nell’atto di appello dal Comune risultano, in verità, congrue e condivisibili, in quanto dalla disamina del fascicolo di primo grado emerge come, a fronte della riconosciuta reiterata spedizione da parte del Comune dei documenti richiesti, nel rispetto del termine fissato, gli estratti dal protocollo ministeriale che sono stati depositati in giudizio dalla Prefettura (doc. 9-10-11 del fascicolo di parte resistente) non rechino alcuna menzione del contenuto della comunicazione inviata, né del destinatario della stessa, né delle date di avvenuta ricezione e consegna dei messaggi, così da apparire non probanti ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione prevista dalla legge,

13. La suddetta ricostruzione dei fatti non risulta efficacemente smentita neppure dal riferimento contenuto nel provvedimento originariamente impugnato alla circostanza dell’avvenuto invio, in data 26 marzo 2013, della comunicazione di incompletezza del rendiconto comunale, inidonea, in verità, ad assumere qualsiasi valore determinante al riguardo e, dunque, non necessitante di apposita querela di falso per essere confutata.

14. Da qui, dinanzi a chiari, precisi e concordanti indizi circa l’avvenuta, reiterata spedizione da parte del Comune di quanto richiestogli nel termine previsto, alla mancanza di specifici elementi contrari - che sarebbe stato onere della Prefettura produrre - e al dettato letterale della norma in esame, che sanziona la mancata trasmissione della certificazione e non il semplice incompleto invio dei dati, l’appello deve, dunque, essere accolto, con accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso di primo grado ed annullamento del decreto originariamente impugnato.

15. Una simile interpretazione della disciplina applicabile, lungi dall’inficiare irreparabilmente l’efficienza del sistema dei controlli sugli enti locali (provvisoriamente o strutturalmente) deficitari, come paventato dalla difesa del Ministero dell’interno nel corso del giudizio di primo grado, valorizzando la buona fede del Comune ed i tentativi fatti per adempiere agli obblighi prescritti e per superare le criticità riscontrate, nonché il dettato letterale delle norme sanzionatorie, appare anzi la più aderente alla ratio della disciplina del TUEL, finalizzata a rafforzare la leale collaborazione tra i vari livelli dell’Amministrazione per il conseguimento di una sana gestione delle finanze pubbliche.

16. Per la particolarità della controversia e per la novità delle questioni, sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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