Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-08-01, n. 202406921
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2024
N. 06921/2024REG.PROV.COLL.
N. 05174/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5174 del 2020, proposto dal Comune di Tolve, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio territoriale del Governo di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’interno, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 130 dell’8 febbraio 2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 giugno 2024 il consigliere Ofelia Fratamico e udita per la parte appellante l’avvocato Francesca Messina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal decreto del Prefetto di Potenza del 9 luglio 2013 con cui è stata irrogata al Comune di Tolve la sanzione di € 21.318,00, pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto 2010, prevista dall’art. 243 comma 5 TUEL.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la Basilicata dal Comune stesso che ha lamentato i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 243 d.lgs. n. 267/2000”;
- eccesso di potere per manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
3. Con la sentenza n. 130 dell’8 febbraio 2020 il T.a.r. per la Basilicata ha rigettato il ricorso, condannando il Comune di Tolve alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’interno e della Prefettura di Potenza.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato la riforma della suddetta pronuncia che si sarebbe basata su documenti in realtà ad esso non riferibili e, dunque, assolutamente inidonei a costituire elementi di prova nei suoi confronti.
5. Per resistere all’appello si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo di Potenza.
6. All’udienza