Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-07-17, n. 201403773

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-07-17, n. 201403773
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403773
Data del deposito : 17 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01219/2009 REG.RIC.

N. 03773/2014REG.PROV.COLL.

N. 01219/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2009, proposto dal signor S F, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e G M, con domicilio eletto presso l’avvocato R M in Roma, via Giuseppe Donati, 32;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D T, con domicilio eletto presso l’avvocato A P in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 2007/1334, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Stefania Masini, su delega dell'avvocato G M, e A. Orofino su delega dell'avvocato M D T;


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Reggio Calabria, con la sentenza 20 dicembre 2007, n. 1334 ha respinto il ricorso n. 462 del 1997, proposto dall’attuale appellante per l’annullamento della dispensa dal servizio per inabilità.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che l’Amministrazione non si trovava di fronte ad una pluralità di pareri, di eguale valore, fra cui esercitare una scelta motivata, ma in presenza di un verbale, redatto dalla C.M.O. preposta a valutare gli aspetti medico-legali della vicenda sottoposta al suo esame, che ha reputato l’affezione lamentata dalla dipendente (“miocardiopatia dilatativa in soggetto con valvulopatia mitralica”) come di verosimile natura congenita e comunque non dipendente da causa di servizio.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, riproponendo in sostanza i motivi del ricorso di primo grado ed insistendo per l’ammissione di una consulenza tecnica.

Con l’appello in esame, si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 10 giugno 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appellante, nella qualità di erede del coniuge, ex dipendente comunale, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Dirigente del settore AA.GG. - Ufficio Personale del Comune di Reggio Calabria, n. 9484 del 7 marzo 1997, di presa d’atto del verbale n. 474 del 9 maggio 1996 redatto dalla Commissione Medica dell’Ospedale Militare di Messina a seguito di visita della dipendente, nonché del medesimo verbale.

In particolare, la Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Messina, con il predetto verbale n. 474 del 9.5.1996, aveva diagnosticato la presenza di “miocardiopatia dilatativa in soggetto con valvulopatia mitralica di verosimile natura congenita e secondaria ipertensione arteriosa non dipendente da causa di servizio”.

2. Nel merito si deve prima di tutto rilevare che l’asserito difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata è insussistente, posto che tale provvedimento è motivato per relationem nella parte in cui prende necessariamente atto delle risultanze del verbale della Commissione Medica dell’Ospedale Militare di Messina e ritiene di non doversene e di non potersene discostare, facendole integralmente proprie.

Con riguardo al dedotto difetto di istruttoria, si osserva che, come risulta dal verbale impugnato, la Commissione Medica ha rilevato che la dipendente, lamentando di soffrire di “cardiomiopatia dilatativa in iperteso” e riferendo “di non avere sofferto di malattia reumatica” ha espresso il seguente giudizio diagnostico: “miocardiopatia dilatativa in soggetto con valvulopatia mitralica di verosimile natura congenita e secondaria ipertensione arteriosa”.

Pertanto, la Commissione non solo ha ritenuto che detta patologia avesse “natura congenita”, ma che essa non potesse essere stata determinata “da eventi legati al servizio prestato, in quanto a motivo delle mansioni svolte non può essere stato sottoposto ad eventi stressogeni psicomotivi tali da determinare uno stato ipertensivo”.

Si deve precisare che la dipendente era operatore addetto all’assistenza agli anziani, nelle rispetto delle mansioni proprie della qualifica, e provvedeva alla pulizia personale dei ricoverati anziani autosufficienti, attività che non è considerata normalmente stressante sotto un profilo valutativo meramente oggettivo.

Peraltro, la consulenza di parte allegata al ricorso di primo grado, con cui si contesta il parere tecnico dell’indicata commissione medica, non dimostra che la causa della malattia sia da ricondurre ad un determinato fattore di stress o di condizioni di lavoro, limitandosi ad ipotizzare che la valvulopatia mitralica potrebbe essere ricondotta ad una malattia reumatica o ad uno stato di ipertensione arteriosa ed ipotizzando anche che la valvulopatia mitralica in questione potrebbe avere “verosimilmente natura congenita”, pur rilevando la “rarità scientifica accertata di tale evento”.

Pertanto, tale consulenza non afferma nulla sicuramente contrario alle valutazioni tecnico-scientifiche delle Commissione medica, limitandosi ad un ragionamento ipotetico che non è in grado di rimettere in discussione dette valutazioni.

Nella specie, non sussistono i presupposti per disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

Infatti, come è stato rilevato dalla giurisprudenza (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 786), essa non è un mezzo di prova vero e proprio, ma uno strumento istruttorio per la soluzione, sulla base delle acquisizioni di causa, di questioni di carattere non strettamente giuridico con l'ausilio di un soggetto o di un organo tecnicamente qualificato.

La consulenza tecnica d’ufficio non può dunque comportare il ribaltamento della motivata e ragionevole valutazione tecnica, effettuata in sede amministrativa: il sindacato di legittimità del giudice amministrativo – quando sia contestata una valutazione tecnica - attiene principalmente ad un controllo di tipo estrinseco, ossia limitato alla valutazione di figure sintomatiche di eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, carenza o illogicità della motivazione ed è volto ad accertare che questa sia congrua e dettagliata e dia conto di tutti gli elementi dell'offerta e delle ragioni per le quali essa venga considerata inattendibile, mentre può essere esteso a profili intrinseci solo quando venga in rilievo un vizio che attiene alla palese scorrettezza dell'operazione tecnica o del procedimento applicativo eseguiti, nella specie non dedotti con concretezza, specificità e precisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1085).

3. Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni che precedono, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

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