Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-30, n. 201802032

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-30, n. 201802032
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802032
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2018

N. 02032/2018REG.PROV.COLL.

N. 04504/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4504 del 2016, proposto da:
Meneghello Daniele quale titolare dell'Impresa Individuale "Artegiardino di Meneghello Daniele", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G F, domiciliato ex art. 25 cpa presso Consiglio di Stato Segreteria Sezione Terza in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Agenzia Veneta per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati E Z, C D, C L, A M, con domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Federico Confalonieri 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE II n. 01295/2015, resa tra le parti, concernente la decadenza dai contributi previsti dal programma di sviluppo rurale per il veneto 2007 – 2013, comminata nei confronti dell’appellante da AVEPA con decreto 7 febbraio 2013, n. 43.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Veneta per le Erogazioni in Agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Danilo Paterniti su delega di G F ed A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con decreto 7 febbraio 2013, n. 43, notificato il 18 febbraio 2013, l’AVEPA-Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, dichiarava la decadenza della ditta Artegiardino di Meneghello Daniele dai benefici ottenuti in relazione alle domande presentate in data 31 marzo 2008 per la misura 112 – Insediamento giovani agricoltori, per la misura 114 - Servizi di consulenza agricola per imprenditori agricoli e per la misura 121- Ammodernamento aziende agricole, con l’obbligo di restituzione ad AVEPA a carico di Meneghello Daniele della somma di euro 41.536,00, erogati a titolo di contributo previsto dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto  2007/2013 (cofinanziato dalla Comunità Europea) nell’ambito della procedura indetta dalla Giunta Regione Veneto con delibera 12 febbraio 2008, n. 199.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha, dapprima, instaurato un giudizio innanzi al Tribunale civile di Verona, che con sentenza 30 settembre 2014, n. 2100, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e poi ha riassunto il giudizio innanzi al TAR Vento, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della revoca dei contributi per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

Il TAR Veneto con ordinanza cautelare 21 gennaio 2015, n. 8, respingeva la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, poi accolta da questa Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 23 aprile 2015, n. 1757.

Con sentenza 7 dicembre 2015, n. 1295, il TAR Veneto respingeva il ricorso, ponendo le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, a carico del ricorrente soccombente.

1.2. Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma, previa sospensione, con tre articolati motivi, che in sostanza ripropongono le censure formulate in primo grado.

Si è costituita in giudizio AVEPA, che ha chiesto il rigetto dell’appello e poi, con memoria del 25 luglio 2016, ha contro dedotto ai motivi di appello con dettagliata illustrazione del quadro normativo di riferimento e procedimentale della vicenda in controversia

Con ordinanza cautelare 28 luglio 2016, n. 3125, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza TAR.

Nell’imminenza della discussione del merito l’appellante, ha insistito nelle proprie conclusioni (memoria 1 giugno 2017), precisando che, a suo avviso, non sussistevano i presupposti per la revoca dei contributi a suo danno, in quanto prima del 31 dicembre 2006 non aveva svolto attività agricola a titolo principale e, quindi, all’epoca della domanda possedeva tutti i requisiti di ammissione al finanziamento regionale.

1.3. Invece AVEPA deduce (nella memoria del 5 giugno 2017) che, mentre dalla dichiarazione di variazione della partita IVA, presentata alla Agenzia delle Entrate in data 30 gennaio 2007, allegata alla domanda di contributo, si desumeva che  l’interessato coltivava la vite come “attività principale”, cod 01131, a far data dal 1 gennaio 2017, invece, a seguito di un controllo della Guardia di Finanza (nell’ambito dell’attività di controllo sui procedimenti di ammissione al beneficio) sarebbe emerso che l’interessato già in data 20 agosto 2006 aveva iniziato un’attività agricola, dichiarata come secondaria, a far data dal 5 settembre 2006.

Infine (memoria 15 giugno 2017) AVEPA replica alle avverse argomentazioni, rilevando che la disciplina del bando, da un lato, non contempla la distinzione tra “attività agricola principale” e “attività agricola secondaria”, mentre, dall’altro, al punto 2.2.3, lett.a, accorda al giovane neo agricoltore un periodo di 36 mesi per acquisire la qualifica di IAP- imprenditore agricolo principale, che implica che almeno il 50% del tempo di lavoro sia dedicato all’attività agricola e che almeno il 50% del reddito provenga dall’attività agricola.

Alla pubblica udienza in epigrafe, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia all’esame concerne la contestata legittimità del decreto 7 febbraio 2013, n. 43,  con cui AVEPA-Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, ha dichiarato la decadenza della ditta Artegiardino di Meneghello Daniele dai benefici ottenuti in relazione alle domande presentate in data 31 marzo 2008 per la misura 112 - Insediamento giovani agricoltori, per la misura 114 - Servizi di consulenza agricola per imprenditori agricoli e per la misura 121 - Ammodernamento aziende agricole, con l’obbligo di restituzione ad AVEPA a carico di Meneghello Daniele della somma di euro 41.536,00, erogati a titolo di contributo previsto dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto  2007/2013 (cofinanziato dalla Comunità Europea) nell’ambito della procedura indetta dalla Giunta Regione Veneto con delibera 12 febbraio 2008, n. 199.

2.1. L’appellante, nel chiedere la riforma della sentenza TAR impugnata, deduce che in data 31 marzo 2008 con l’ausilio del CAA di Verona aveva presentato ad AVEPA la domanda per accedere alle misure a sostegno dei “giovani agricoltori già insediati al momento di presentazione della domanda” (pacchetto Giovani – B) e che possedeva tutti i requisiti di ammissione al finanziamento, in quanto aveva chiesto la variazione della partita IVA da “principale artigiana” a “principale agricola” solo in data 30 gennaio 2007 con decorrenza dal 1 gennaio 2007, e, quindi rientrava nell’ambito di applicazione  del “Pacchetto Giovani B”, che prevedeva l’assegnazione del contributo ai giovani agricoltori, che si insediavano per la prima volta in una azienda agricola  (con apertura di partita IVA) dopo il 31 dicembre 2006.

Pertanto, ad avviso dell’appellante, non risulterebbe nei suoi confronti ostativa la circostanza che, comunque, il 5 settembre 2006 aveva dichiarato alla Agenzia delle Entrate di svolgere dal 20 agosto 2006 un’attività agricola secondaria, atteso che l’insediamento rilevante ai fini dell’ammissione al contributo sarebbe solo quello connesso all’esercizio di un attività agricola “a titolo principale”.

Inoltre, l’appellante rappresenta che tale conclusione sarebbe conforme al quadro normativo, che disciplina il “Programma di Sviluppo Rurale  per il Veneto 2007-2013”, considerato che la DGR n. 199/2008 sul Programma di Sviluppo Rurale, che bandisce la procedura per il “Pacchetto Giovani B”, all’art 2, punto 2.2. (quanto ai requisiti per il “Pacchetto B”) rinvia al Reg.CE n. 1974/2006 e poi, tramite questo, alla  legge n. 441/1998 (Normativa per la valorizzazione della imprenditoria giovanile in  agricoltura), art. 2, comma 1, lettera a;
pertanto (prosegue l’appellante), considerato che la legge n. 441/1998, definita la nozione di insediamento, si riferisce solo ad una “attività agricola principale” svolta dal giovane imprenditore agricolo, ne deriverebbe che la pregressa attività agricola svolta dall’appellante con carattere secondario prima del 31 dicembre 2006, non costituendo “insediamento” nel senso indicato dalle norme, non farebbe venir meno in capo al medesimo il requisito richiesto in capo ai giovani agricoltori già insediati al momento della presentazione della domanda di contributo.

2.2. Il motivo non è fondato.

Infatti il Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 approvato dalla Regione Veneto con DGR Veneto n. 199/2008, nel Pacchetto Giovani - B, a favore di giovani imprenditori già insediati al momento di presentazione della domanda di contributo, richiedeva, tra gli altri requisiti, anche la circostanza che si trattasse di giovani agricoltori insediati dopo il 31 dicembre 2006, cioè nei 18 mesi antecedenti l’approvazione della graduatoria da parte di AVEPA (ai sensi Reg CE n. 1974/2006, art. 13, comma 4).

Invece dalla segnalazione della Guardia di Finanza di Soave (rapporto del 21 settembre 2012) emerge che l’appellante dal settembre 1996 è titolare di partita IVA correlata alla ditta artigiana “Artegiardino”, che svolge attività di sistemazione di parchi e giardini, cod. 01413, e che il 5 settembre 2006 aveva comunicato alla Agenzia delle Entrate di Verona 2 di svolgere con decorrenza dal 20 agosto 2006 anche l’attività nel settore agricolo  “altra attività- agricola: 01153, colture miste viticole, oliviche e frutticole”;
quindi, in qualità di titolare dell’azienda, l’interessato ha svolto attività agricola, conferendo uva e beneficiando del gasolio agevolato per le operazioni di raccolta e trasporto in periodo precedente al 31 dicembre 2006.

Appare, pertanto, evidente che l’appellante ha svolto attività agricola anche prima del prescritto termine iniziale del 31 dicembre 2006, requisito richiesto a pena di ammissibilità della domanda di contributo per i giovani agricoltori già insediati al momento della presentazione della domanda medesima.

2.3. Né giova all’appellante dedurre che, comunque, avrebbe titolo alla ammissione alle agevolazioni, in quanto, prima del 31 dicembre 2006, avrebbe svolto l’attività agricola soltanto a titolo secondario, e non a titolo principale.

Come già detto, l’appellante richiama a sostegno del suo assunto la legge n. 441/1998, art.2, comma 1, lettera b, che, in materia di primo insediamento dei giovani agricoltori, farebbe accedere agli aiuti i giovani agricoltori che “a titolo principale subentrano” nella proprietà, nell’affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell’azienda.

2.4. L’argomentazione (a prescindere dal prospettato profilo di inammissibilità per novità del motivo) non è condivisibile.

Infatti, come rileva il giudice di primo grado, in primo luogo, la stessa disposizione della legge n. 441/1998, richiamata dall’appellante, in realtà, con riguardo agli aiuti all’insediamento, contempla varie ipotesi di primo insediamento, tra cui quella di “imprenditore agricolo a titolo principale”, che subentra nel diritto reale di precedente titolare dell’azienda o succede nell’azienda,  e quella di “agricoltore a tempo parziale”, ma non introduce una distinzione tra l’attività agricola principale e quella secondaria e si limita a disporre che Regioni, nell’attuare il Reg.CE n. 950/1997, debbano stabilire delle priorità negli aiuti all’insediamento.

2.5. Inoltre, come rileva l’AVEPA, la invocata figura dell’imprenditore agricolo principale, ripresa dall’art. 2 della legge n. 441/1998, in realtà, è funzionale alla attuazione di altra disciplina comunitaria (Reg n. 950/1997) ed attiene al caso del subentro/successione ad un precedente titolare, mentre l’avviso pubblico allegato alla DGR Veneto n. 199/2008, è stato adottato in conformità al Programma di Sviluppo Rurale – PSR della Regione Veneto 2007-2013, oggetto di valutazione ed approvazione da parte della Commissione CE con decisione n. 4682/2007, poi recepita a livello regionale con DGR n. 3560/2007.

2.6. Invece, nel caso all’esame, il bando che ha indetto la procedura in questione (par 2.1) è chiaro nel ricondurre il primo insediamento al momento della apertura della partita IVA e del possesso dell’azienda e, quindi, non consente di considerare irrilevante la circostanza che il giovane imprenditore che aspira al contributo abbia esercitato attività agricola, prima del 31 dicembre 2006, seppure a titolo secondario.

Al riguardo il Collegio rileva che, in punto di diritto, correttamente il decreto di revoca richiama  la “scheda di misura” 112  PG-B (allegata alla DGR n. 199/2008), che, da un lato, richiede l’insediamento del giovane agricoltore  “dopo il 31.12.2006” e, dall’altro, indica quale indice di “primo insediamento” l’apertura della partita IVA ed il possesso dell’azienda.

In punto di fatto, poi, dagli atti emerge che tale requisito non risulta sussistente in capo all’appellante.

2.7. Infatti, come indicato nel decreto di revoca, l’appellante fin dal 5 settembre 2006 aveva comunicato alla Agenzia delle Entrate Verona 2 (nella dichiarazione di variazione di partita IVA) che l’azienda Artegiardino di Meneghello Daniele svolgeva, non solo attività di sistemazione di giardini, ma anche “altra attività-agricola 01135”, per cui, in qualità di imprenditore agricolo aveva conferito uva e fruito di carburante a prezzo agevolato, beneficio concesso solo ad aziende agricole.

In particolare dal rapporto della Guardia di Finanza di Soave del settembre 2012 emerge che, in epoca antecedente al 31 dicembre 2006, l’appellante aveva stipulato un contratto  di affitto di fondo rustico nel gennaio 2006 e ad aprile 2006 aveva iscritto l’azienda agricola presso  la Cantina di Soave scarl, quale socio n. 3422, in qualità di produttore di  uve, mosti e vini ed aveva, altresì, fruito di gasolio agevolato per agricoltura, a seguito di richiesta di assegnazione presa in carico dall’ufficio u.m.a. il 12 ottobre 2006.

2.8. Né appaiono condivisibili le argomentazioni con le quali l’appellante insiste sul fatto che le circostanze poste a fondamento del decreto di revoca, comunque, sarebbero state note ad AVEPA già in fase istruttoria della domanda di contributo (essendo contenute nel fascicolo aziendale), per cui AVEPA illegittimamente non avrebbe applicato a suo favore la disposizione dell’art. 80, comma 3, del Reg. CE n. 1122/2009, che esclude dall’obbligo della restituzione i pagamenti indebiti eseguiti per errore dell’autorità competente nei casi in cui l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dallo stesso agricoltore (secondo motivo).

Infatti, come ha illustrato l’AVEPA in giudizio, premesso che dal fascicolo informatico del CAA - Centro autorizzato di assistenza agricola, consultabile da AVEPA, non era rilevabile l’esercizio di una attività agricola (seppur secondaria) in data antecedente al 31 dicembre 2006, va tenuto presente che solo a seguito delle contestazioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza AVEPA ha chiesto  (con nota del 30 agosto 2012) di visionare il “fascicolo aziendale cartaceo” depositato presso il CAA AIC di Zevio (VR) e solo a seguito della consultazione del fascicolo AVEPA ha avuto conoscenza sia della domanda avanzata dall’interessato nel 2006 per fornitura di carburante, inserita nella tipologia “assegnazione azienda agricola” ed indicata come “liquidabile” sia della dichiarazione di esercizio di “attività agricola secondaria”.

Pertanto, mancando nell’archivio informatico l’indicazione dell’inizio nel 2006 dell’attività agricola come “altra attività”, nessun colpevole errore può essere imputato ad AVEPA, mentre, per altro verso, seppure lo stesso CAA avesse indotto l’appellante a presentare la domanda per il contributo in questione, tuttavia l’interessato aveva l’onere di presentare tutta la documentazione necessaria per una completa istruttoria, indicando chiaramente nella domanda di aver, comunque, svolto attività agricola secondaria prima del 31 dicembre 2006.

2.9. Peraltro, una volta consultato il fascicolo cartaceo completo della ulteriore documentazione non presente in quello informatico, AVEPA aveva senza dubbio alcuno l’onere di adottare le misure conseguenti alla sopravvenuta conoscenza di nuove situazioni relative ai requisiti di ammissibilità della domanda al beneficio.

Infatti, nel caso di specie (a differenza di quanto deduce l’appellante) non sussistono i presupposti per applicare a favore dell’interessato il beneficio previsto dall’art. 80, par 3, del Reg. CE 1122/2009, che esclude dall’obbligo di restituzione il percettore in buona fede di pagamenti indebiti eseguiti per errore del competente organo erogante nei casi in cui l’errore non poteva essere scoperto dall’agricoltore.

3. Né sulla esattezza di tali conclusioni viene ad incidere la sentenza del Tribunale Penale di Verona del 20 ottobre 2015, n. 2006, che ha assolto l’appellante dal reato di violazione della legge n. 898/1986, art. 2, per aver indebitamente percepito contributi comunitari fornendo notizie false, visto che dalla pronuncia si rileva che l’assoluzione è motivata, non con la mancata sussistenza del fatto, ma con la mancata prova della mala fede espressamente richiesta dalla norma penale.

4. Infine, la sentenza TAR viene impugnata anche nella misura in cui ha ritenuto non ravvisabile nel caso di specie un affidamento incolpevole dell’interessato ingenerato dallo stesso comportamento dell’Amministrazione, in quanto non avrebbe considerato che il recupero delle somme è stato disposto a carico del beneficiario a distanza di quattro anni e sette mesi dall’ammissione al beneficio (terzo ed ultimo motivo).

Quanto a questa specifica statuizione, la sentenza sarebbe in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale vanno tutelati i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto al fine di escludere la restituzione di aiuti, cofinanziati dalla Comunità, indebitamente erogati, a condizione che sia preso in considerazione anche l’interesse di quest’ultima e che, comunque, venga accertata la buona fede del beneficiario della sovvenzione di cui trattasi.

4.1. La doglianza non è fondata.

Infatti (come ha rilevato anche il giudice di primo grado), siamo in presenza di una doverosa azione di recupero di somme indebitamente erogate a causa di una documentazione incompleta che non ha consentito ad AVEPA di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per valutare la sussistenza in capo all’appellante dei requisiti richiesti per accedere al contributo in controversia.

Pertanto, nel caso all’esame, anche l’affidamento, ingenerato nell’agricoltore percettore del beneficio indebito dal periodo di tempo (quasi cinque anni) intercorso tra l’erogazione del contributo e l’intimazione della restituzione della somma, diventa recessivo rispetto all’interesse pubblico alla corretta gestione del Programma di Sviluppo della Regione Veneto, che si avvale anche della compartecipazione al finanziamento del fondo da parte della Commissione CE.

5. In conclusione l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado.

L’ insufficiente chiarezza della disciplina regionale vigente in Veneto in materia di aiuti a favore dei giovani agricoltori, all’epoca della vicenda in controversia, consente di compensare integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

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