Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-10-19, n. 202006306
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Testo completo
Pubblicato il 19/10/2020
N. 06306/2020REG.PROV.COLL.
N. 01049/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1049 del 2020, proposto da
Studio Paris Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 35b;
contro
Comune di Arezzo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, L R, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
Città Futura soc. coop., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01438/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2020 il Cons. F D M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando del 10 dicembre 2018 il Comune di Arezzo indiceva una procedura di gara per “ l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per la redazione progetto fattibilità tecnico – economica, definitivo ed esecutivo, con riserva di estensione dell’incarico per il CSP, finalizzato all’intervento adeguamento sismico della scuola media Cesalpino ”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di € 160.323,98 oltre IVA e Cassa di previdenza per l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica, e di € 17.338,13 per l’eventuale incarico di CSP.
1.1. Il disciplinare (al punto I) precisava che: “ i costi relativi alla sicurezza inerenti il servizio oggetto del presente appalto sono pari a zero, considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi d’interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/08 ”;nell’ indicazione delle modalità di compilazione del “ modulo offerta economica ” era, però, ulteriormente richiesto di “ …inserire nel sistema il documento “offerta economica ” ” firmato digitalmente, ove gli operatori economici costituiti in forma societaria o comunque con personale alle proprie dipendenze, avrebbero dovuto indicare, in apposito spazio, gli “ oneri della sicurezza afferenti l’impresa, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del c. 10 dell’art. 95 D.Lgs 50/2016, che costituiranno un “di cui” dell’offerta economica. Tali oneri della sicurezza afferenti l’impresa non possono essere pari a “zero”, pena l’esclusione ”.
1.2. All’esito delle operazioni di gara risultava prima graduata Città Futura soc. coop. con il punteggio complessivo riparametrato di 92,80, e secondo lo Studio Paris Engineering s.r.l. con il punteggio di 92,40.
In sede di verifica di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, il r.u.p. – responsabile unico della procedura, con nota 9 gennaio 2019, richiedeva a Città Futura soc. coop. una relazione giustificativa a supporto della sostenibilità dell’offerta economica redatta alla stregua di “ un bilancio della commessa che tenga conto, tra l’altro: della strumentazione (software ed hadware) che s’intende utilizzare;delle eventuali condizioni favorevoli di cui dispone per svolgere l’incarico;dell’esperienza maturata a giustificazione della tempestiva ed economica capacità professionale;dettaglio delle spese da sostenere per l’esecuzione della prestazione con particolare riguardo a: - l’economica del metodo di prestazione del servizio;- al dettaglio dei costi del gruppo di lavoro ”.
Città Futura soc. coop. dava riscontro alla richiesta trasmettendo il 22 gennaio 2019 una relazione giustificativa dell’offerta con il dettaglio dei costi di produzione della commessa.
La società precisava di aver determinato il costo del lavoro applicando sui “ costi medi orari ponderati ” (rinvenibili nel Regolamento interno depositato presso l’ufficio provinciale del lavoro per i soci e per il dipendenti dal Contratto di lavoro studi professionali), suddivisi per fasi, le “ spese generali ” comprendenti: “ costi per amministrazione, assicurazioni, oneri finanziari, trasferte, attività commerciale e promozionale, formazione e ricerca, adesione ad associazioni di categoria ” e, dunque – era espressamente precisato – “ anche i costi del personale interno imputato alle suddette attività ”.
Seguiva una seconda richiesta di giustificazioni del 29 gennaio 2019 diretta a chiarire “ le modalità con le quali è stato determinato il costo orario della prestazione nonché di esplicitare le ore dedicate alla progettazione architettonica e di PSC nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo ”;la società rispondeva con la nota 1° febbraio 2019 in cui spiegava che il costo orario delle prestazioni risultava da una “ media ponderata dei costi del personale, soci e dipendenti da impiegare nell’attività ”, ribadendo che il costo orario dei dipendenti era tratto dal Contratto studi professionali (ed era pari, per il 2018 ad €/h 22,66), il costo orario dei soci, variabile in funzione di qualifica e anzianità (tra €/h 21,42 ed €/16,13), calcolato con riguardo alla quota “mutualistica” fissata dal Regolamento interno, alla quale aggiungere la quota aggiuntiva derivante da valutazioni sull’attività di natura professionale svolta e dalla ripartizione dell’utile delle commesse.
Il r.u.p., con nota 18 febbraio 2019, contestava le giustificazioni fornite perché “ trattasi di mere enunciazioni prive dell’indicazione circa il “come” codesto OE è giunto effettivamente alle valutazioni riferite ” e richiedeva un incontro di chiarimento.
In ultimo, il 21 febbraio 2019 Città Futura soc. coop. trasmetteva una tabella riepilogativa del costo orario di ogni singolo professionista impiegato per le varie ore e fasi di attività, nonché l’indicazione delle spese generali individuate nel 50% del costo orario complessivo di ciascuna fase.
Il Comune di Arezzo, con provvedimento 19 marzo 2019 n. 639 aggiudicava definitivamente la procedura di gara alla Città Futura soc. coop..
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana Studio Paris Engineering s.r.l. impugnava il provvedimento di aggiudicazione sulla base di tre motivi con i quali contestava: - la difformità dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara poiché, pur trattandosi di operatore costituito in forma societaria, non aveva specificato gli oneri di sicurezza;- la conclusione di congruità dell’offerta cui era giunta la stazione appaltante in quanto l’aggiudicataria non era stata in grado di fornire adeguata risposta alle richieste specifiche del r.u.p. in sede di verifica dell’anomalia, dimostrando in questo modo l’inattendibilità dell’offerta stessa;profilo ribadito anche nel terzo motivo di ricorso.
2.1. Nella resistenza del Comune di Arezzo e della società controinteressata, il giudizio di primo grado era concluso dalla sentenza, sez. I, 25 ottobre 2019, n. 1438, di reiezione del ricorso e condanna della ricorrente alle spese di lite.
2.1.1. Il tribunale, quanto al primo motivo di ricorso, rilevava il contrasto dell’onere imposto agli operatori costituti in forma societaria o con personale alle proprie dipendenze, di indicare gli oneri di sicurezza, con la previsione dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 che ne esclude la necessità in caso di “ servizi di natura intellettuale ”: la prescrizione del disciplinare era, dunque, da considerare un “ mero refuso ”, peraltro in contrasto anche con l’altra indicazione contenuta nel medesimo disciplinare, in precedenza ricordata, per la quale non v’era necessità di specificare gli oneri per la sicurezza;la sua inosservanza non poteva essere imputata al concorrente in virtù del principio del favor partecipationis , tanto più che la piattaforma “Start”, sulla quale le offerte dovevano essere caricate, neppure rendeva possibile per i concorrenti l’inserimento degli oneri per la sicurezza.
2.1.2. Il secondo motivo era respinto perchè le giustificazioni finali rese dalla controinteressata con la nota del 21 febbraio 2019 erano ritenute sufficienti a sorreggere il giudizio di non anomalia dell’offerta formulato dalla stazione appaltante;conclusione valida anche per la quantificazione della voce “spese generali” nel 50% del costo del lavoro: per quanto eccedente i limiti quantitativi previsti da una tradizione risalente (art. 32 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), e, per questo, in qualche modo “atipica”, e benchè comprensiva anche dei costi della prestazione diversi dal costo del lavoro, detta voce era giustificabile per il contesto caratterizzato dalla natura intellettuale della prestazione e quindi dalla minore rilevanza dei costi relativi a macchinari e forniture rispetto all’elemento lavoro.
2.1.3. Quanto al terzo motivo di appello, rammentato che il tradizionale indirizzo giurisprudenziale esclude che nelle gare di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia possibile sindacare la valutazione delle offerte tecniche formulata dalla commissione giudicatrice se non quando risulti inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità e irragionevolezza, il giudice di primo grado constatava che il ricorrente, prospettando sostanzialmente la superiorità della propria offerta rispetto a quella della controinteressata, proponeva censure inerenti aspetti della valutazione tecnica delle due offerte in competizione non caratterizzate da vizi sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa.
3. Propone appello Studio Paris Engineering s.r.l.;si è costituito il Comune di Arezzo, mentre è rimasta intimata Città Futura soc. coop..
Le parti hanno depositato memorie ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., cui sono seguite rituali repliche.
All’udienza del 2 luglio 2020 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello Studio Paris Engineering s.r.l. censura la sentenza di primo grado per “ Omessa e/o travisata disamina della doglianza articolata dal ricorrente. Violazione e/o falsa applicazione artt. 95, co. 10, e 97, co. 5, d.lgs. 50/16 e della legge di gara, con particolare riguardo alla previsione di cui al punto VIII lett. c), pag. 14, del disciplinare, nonché artt. 3 e ss. l. 241/90. Eccesso di potere: errore di fatto e travisamento presupposti;difetto di istruttoria e motivazione;contraddittorietà;illogicità e irragionevolezza;ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97 Cost. ”.
Richiamato nuovamente il contenuto del disciplinare di gara (e, segnatamente, p. 14 ove era imposto agli operatori in forma societaria o con dipendenti di specificare gli oneri di sicurezza) ed ammesso che il format di offerta presente sul portale telematico “START” non consentiva ai concorrenti l’indicazione di oneri di sicurezza relativi al servizio diversi da zero e non conteneva spazio alcuno per indicare gli oneri di sicurezza aziendali, l’appellante imputa al giudice di primo grado di non aver ben inteso il motivo di ricorso: l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver conteggiato gli oneri per la sicurezza nell’ambito della formulazione dell’offerta e, di seguito, per non averli precisati e/o indicati in sede di verifica di anomalia.
Assume, infatti, l’appellante che non possa condividersi l’affermazione per la quale il servizio in affidamento, per la sua natura intellettuale, non preveda oneri di sicurezza c.d. aziendali, intesi come oneri sostenuti da qualsiasi impresa al fine di ridurre i rischi specifici nelle fasi di esecuzione del lavoro o del servizio, dovendosi aver riguardo all’oggetto concreto del servizio, il quale non si risolveva nella mera ideazione di soluzioni, ma necessitava anche di verifiche e collaudi, ovvero di attività comportanti rischi.
Solo in questo modo, del resto, poteva comprendersi l’apparente antinomia presente nel disciplinare di gara che, da un lato, indicava gli oneri di sicurezza come pari a zero e, dall’altro, però, ne imponeva l’indicazione al momento della formulazione dell’offerta.
2. Il motivo è infondato.
2.1. L’art. 97, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede nel primo periodo che: “ Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a). ”.
È comune considerazione che il legislatore abbia inteso così far riferimento ai cc.dd. oneri di sicurezza da “rischio specifico” denominati anche “oneri aziendali”, da tener distinti dagli oneri per la sicurezza “da interferenza”: i primi attengono agli oneri che l’impresa deve assolvere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto, i secondi sono invece relativi ai contatti rischiosi che possono aversi tra personale della stazione appaltante e dell’appaltatore ovvero tra le varie imprese che partecipano all’esecuzione dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2014, n. 348).
Se è vero, infatti, che anche gli oneri per la sicurezza “da interferenza” vanno indicati in offerta, occorre, però, considerare che essi non sono soggetti a ribasso e, per questo non afferiscono alla componente variabile dell’offerta, essendo, invece, determinati dalla stazione appaltante e comunicati agli operatori per poter elaborare un’offerta consapevole e, di conseguenza, recepirli (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2020, n. 4907).
Gli “oneri aziendali” sono, invece, rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, poiché detti oneri variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2018, n. 177).
2.2. Gli “oneri di sicurezza aziendali” rientrano, dunque, nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto;ne è imposta la necessaria indicazione (dal citato comma 10 dell’art. 97) perché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo del servizio offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio detta voce di costo.
La necessaria indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale risponde, pertanto, all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 31 Cost.), così come la altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione (art. 36 Cost) (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2020, n. 3972;V, 10 febbraio 2020, n. 1008).
2.3. Con il c.d. correttivo al codice (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) è stato escluso l’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, tra gli altri, per i servizi di natura intellettuale, poiché, in ragione delle particolari modalità di esecuzione del servizio, non può ragionevolmente ritenersi che siano un costo a carico dell’operatore. Ciò non significa che per la sicurezza dei suoi dipendenti l’impresa non sopporti dei costi, ma solamente che essi non incidono nell’elaborazione dell’offerta sottoposta alla stazione appaltante per l’esecuzione dello specifico contratto di appalto.
2.4. Alla luce delle predette considerazioni la decisione del giudice di primo grado merita senz’altro conferma: il disciplinare di gara specificava (al punto I) che i “ costi relativi alla sicurezza il servizio oggetto del presente appalto sono pari a zero considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi d’interferenze ai sensi del d.lgs. 81/08 ”;aveva riguardo, così, sia agli oneri di sicurezza “aziendali”, che, in coerenza con il citato art. 97, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, dava pari a zero per la natura intellettuale del servizio, sia agli oneri da interferenza, che, allo stesso modo, non riteneva sussistenti e quindi non quantificava.
La tesi dell’appellante, per la quale la stazione appaltante abbia voluto indicare pari a zero i soli oneri di sicurezza aziendali e non quelli da interferenza, è smentita dalla lettura degli atti di gara, ma anche da quanto in precedenza detto sulla loro necessaria quantificazione da parte della stazione appaltante.
2.5. L’operatore economico partecipante non era, dunque, tenuto ad indicare alcun costo per la sicurezza al momento della formulazione dell’offerta (e, del tutto coerentemente il format digitale non consentiva che ciò potesse avvenire).
Pretendere, allora, come sostiene l’appellante che ciononostante dovesse poi, rendendo i propri giustificativi in sede di verifica di anomalia, dar ragione del mancato conteggio dei costi per la sicurezza, è un controsenso logico, prima ancora che giuridico: solo se essi sono stati indicati nell’offerta formulata, se ne potrà trattare in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta per stabilirne la congruità. D’altra parte, la mancata indicazione, ove dovuta, comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara (senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio, cfr. Adunanza plenaria, 24 gennaio 2019, n. 1;conformemente al diritto euro – unitario, Adunanza plenaria, 2 aprile 2020, n. 8).
L’obiezione che, pur essendo un servizio di natura intellettuale, comporti l’esistenza di rischi per la sicurezza in ragione delle necessarie verifiche e dei collaudi da effettuare: a) è genericamente formulata e non appare supportata da alcun elemento probatorio, e, comunque, è stata respinta in maniera convincente dalla stazione appaltante;b) andrebbe diretta alla decisione della stazione appaltante, come inveratasi negli atti di gara, non impugnati, però, con il ricorso introduttivo del giudizio, e c) in definitiva, neppure pare convincente per aver scelto il legislatore di escludere l’indicazione degli oneri di sicurezza in relazione ai servizi di natura intellettuale, qual è certamente l’oggetto dell’odierno appalto, per quanto possa richiedere attività di carattere materiale (né, invero, pare possibile immaginare un’attività puramente intellettuale).
2.6. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la contraddittoria indicazione contenuta a pag. 14 del disciplinare di gara, richiedente agli operatori economici costituiti in forma societaria di indicare “gli oneri della sicurezza afferenti l’impresa” ben può essere intesa come un refuso nella redazione degli atti di gara.
3. Con il secondo motivo la sentenza di primo grado è contestata per “ Omessa e/o travisata disamina della censura articolata dalla ricorrente. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 D.lgs. 50/16 e della legge di gara, nonché artt. 3 e ss. l. 241/90, con particolare riguardo al procedimento di verifica dell’anomalia. Eccesso di potere: errore di fatto e travisamento presupposti;difetto di istruttoria e motivazione;contraddittorietà;illogicità e irragionevolezza;ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97 Cost .”.
L’appellante si duole nuovamente che sia stata ritenuta congrua ed attendibile l’offerta dell’aggiudicataria all’esito della verifica di anomalia nonostante vi fossero dei profili di criticità che la stessa stazione appaltante aveva rilevato tanto da rivolgere tre richieste di chiarimenti all’operatore economico e senza che, in definitiva, sia possibile ritenere sia mai intervenuta una spiegazione esaustiva.
In particolare, le criticità si appuntano, come già rammentato nell’esposizione dei motivi di ricorso, sulle “spese generali”, mai dettagliate dall’aggiudicatario, e solo genericamente calcolate nella misura del 50% del costo orario complessivo di ciascuna fase, sebbene risultassero ulteriori dati documentali, come le fatture e ricevute relative alla strumentazione per oltre € 45.000,00, che richiedevano un maggior approfondimento, nonché sul costo di due dipendenti, una segretaria e una grafica, non conteggiati nella formulazione dell’offerta.
4. Il motivo è infondato.
4.1. Preliminarmente occorre precisare che la ricostruzione della fase di verifica di anomalia alla luce della sequenza delle richieste di chiarimenti della stazione appaltante e dei giustificativi resi dall’impresa conduce a ritenere che già con la prima relazione del 22 gennaio 2019 – in cui si precisava che “ sui costi medi orari ponderati…vengono applicate le spese generali ” – la controinteressata abbia persuaso il Comune di Arezzo circa la congruità di tale voce di costo.
Ne è prova il fatto che, nelle successive richieste di giustificazioni, l’amministrazione non ha più richiamato le “spese generali”, ma si è concentrata esclusivamente sul costo del lavoro, dapprima richiedendo maggiori specificazioni in relazione alle modalità di calcolo dello stesso (nella nota del 29 gennaio 2019) e, successivamente, con toni maggiormente ultimativi, sulle modalità con le quali la società era giunta a quantificare le ore da impiegare per l’esecuzione del servizio (nella nota del 18 febbraio 2019 ove le giustificazioni sono qualificate “ mere enunciazioni prive dell’indicazione circa il “come” codesto OE è giunto effettivamente alle valutazioni riferite ”).
Ciò vale ad escludere, come invece, sostenuto dall’appellante che la stazione appaltante sia pervenuta ad una valutazione di congruità dell’offerta senza mai approfondire la correttezza della voce “spese generali”.
4.2. Che il Comune di Arezzo non abbia dubitato della congruità della voce “spese generali” è valutazione condivisibile e, comunque, non pare costituire un vizio macroscopico, sub specie di illogicità manifesta, arbitrarietà e travisamento dei fatti, che ne possa giustificare la sanzione espulsiva.
Va, infatti, precisato che, contrariamente a quanto riferito dall’appellante v’era nella prima relazione il dettaglio dei costi ricompresi nell’ambito delle spese generali (“ costi per amministrazione, assicurazioni, oneri finanziari, trasferte, attività commerciale e promozione, formazione e ricerca, adesione ad associazioni di categoria ”). Si tratta, in sostanza, degli stessi costi che l’appellante declina nel motivo di appello lamentando la mancata esplicazione in dettaglio.
In detti costi, inoltre, erano espressamente compresi anche “i costi del personale interno imputato alle suddette attività ”;non può dirsi, allora, che i due dipendenti della società con mansione di segretaria e di grafica non siano stati considerati all’interno delle spese di esecuzione dell’appalto.
4.3. Resta, allora, da chiedersi se sia corretto il peso assegnato dall’aggiudicataria alle spese generali pari al 50% del costo del lavoro per ogni fase di esecuzione del servizio (e per complessivi € 24.568,34 su € 73.705,01).
Ebbene, come ritenuto dal giudice di primo grado – ed anche a voler superare i profili di inammissibilità della censura che richiede al giudice di effettuare una valutazione analitica e non, invece, globale e sintetica come richiesto in relazione alla verifica di anomalia dell’offerta (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885) – per la natura strettamente intellettuale dell’attività richiesta dalla quale derivava la difficoltà di quantificazione dei costi del servizio diversi da quelli dei soci e lavoratori impiegati, quella elaborata dall’aggiudicatario non appare essere del tutto irragionevole ed illogica. E’ sufficiente questo per escludere che il giudizio dell’amministrazione possa essere ribaltato in sede giurisdizionale.
5. Con l’ultimo motivo di appello Studio Paris Engineering si duole della sentenza per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e della legge di gara, con particolare riguardo ai “criteri motivazionali” di valutazione degli elementi n. 2 e 3 dell’offerta tecnica di cui alle pagg. 12 – 13 del disciplinare, nonché degli artt. 3 e ss. l. n. 241/1990. Eccesso di potere: errore di fatto e travisamento dei presupposti;difetto di istruttoria e di motivazione;palese illogicità e irragionevolezza;contraddittorietà;ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost .”.
Rammentato l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa per cui le valutazioni delle offerte tecniche costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, insindacabili nel merito dei punteggi attribuiti, salvo risultino affette da macroscopici errori di fatto, da illogicità e irragionevolezza, l’appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia considerato presenti tali vizi in relazione, da un lato, al punteggio attribuito a Città Futura soc. coop. per l’elemento tecnico – qualitativo 2 “Team dedicato al servizio” e, dall’altro, per l’elemento tecnico qualitativo 3 “Modalità svolgimento progettazione”.
In particolare, quanto al primo elemento, sostiene che la lettura della relazione inoltrata alla commissione giudicatrice consenta di rendersi conto di come abbia proposto un “team” formato da professionisti più qualificati, o almeno qualificati quanto quelli dell’aggiudicataria, e un sistema di interfaccia con il R.u.p. attraverso una piattaforma digitale più efficiente e riunioni con cadenza settimanale;quanto al secondo elemento, invece, afferma di aver presentato una relazione elaborata in paragrafi per rendere di immediata e agevole percezione tutti gli elementi dell’offerta (a differenza di quella dell’aggiudicatario che giudica “sconclusionata”) e di aver affronto nel dettaglio le principali tematiche della prestazione e le proposte migliorative, come pure le modalità di esecuzione ed interconnessione del servizio.
6. Il motivo è infondato.
Lo stesso appellante ha rammentato l’orientamento giurisprudenziale che limita il sindacato del giudice amministrativa sulle valutazioni delle offerte tecniche al caso in cui siano rilevati vizi di illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, è sufficiente, pertanto, per respingere le censure proposte evidenziare che le criticità rilevate dall’appellante non assurgono in alcun modo a tale livello di gravità.
D’altronde, la differenza tra i punteggi attribuiti all’una e all’altro concorrente è così esigua che è evidente che la valutazione della commissione si è appuntata su sfumature e dettagli, che non possono non essere rimessi ad un apprezzamento di merito, ogni altra alternativa configurando l’indebita sostituzione del giudice all’amministrazione per motivi di non condivisione del merito, e non per rilevata violazione di legge.
7. In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
8. La peculiarità della vicenda – con la lunga fase di verifica dell’anomalia – giustifica la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.