Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-15, n. 202400475
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2024
N. 00475/2024REG.PROV.COLL.
N. 06493/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6493 del 2022, proposto da S s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P F e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
M G, P G S, A G, S S, G A C, Monella s.s.., Società Agricola s.s. Broletto e Società Agricola Ticozzi Fratelli s.s.., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati A D E e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R V in Roma, via G. Caccini n. 1;
nei confronti
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tiziana Sgobbo in Roma, corso Trieste 61;
PLIS - Parco del Roccolo, Comune di Busto Garolfo, Comune di Casorezzo, Comune di Arluno, Comune di Inveruno, Comune di Canegrate, Comune di Parabiago, Comune di Nerviano, ARPA Lombardia -Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia, ATS Milano, Regione Lombardia, Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, WWF Italia Onlus - Ente Gestore del Sito Rete Natura 2000 Bosco di Vanzago, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione terza) n. 1186 del 23 maggio 2022,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori M G, P G S, A G, S S e G A C e di Monella s.s.., Società Agricola s.s.. Broletto e Società Agricola Ticozzi Fratelli S.S. e della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
- dal decreto dirigenziale della Città Metropolitana di Milano n.6292/2021 del 9 agosto 2021 di “Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 5/2010 del progetto di gestione produttiva dell’ATEg11 e per il progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo (MI). Proponente: S s.r.l.…procedura VIA 05-MI. Rinnovazione e rideterminazione del decreto dirigenziale n.6875/2016 del 22.07.2016” con prescrizioni;
- dall’ “ Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art.29 quater del d.lgs. 152/06. Rinnovazione e rideterminazione del provvedimento AIA R.G. n.7639/2017del 20.09.2017” contenuta nell’autorizzazione dirigenziale – Raccolta Generale n.6313/2021 del 10 agosto 2021 – fascicolo 9.11/2014/834, e relativi allegati;
- dalla precedente “ Rinnovazione e integrazione proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi” - Protocollo gen. 123878, comunicata contestualmente alla nuova autorizzazione e allegata all'AIA “ come parte integrante” e relativi allegati;
- da ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi compresi i verbali delle conferenze di servizi e i pareri degli enti ivi richiamati).
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Lombardia dai signori M G, P G S, A G, S S e G A C e dalle società Monella s.s., Società Agricola s.s. Broletto, Società Agricola Ticozzi Fratelli s.s.., sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione o elusione della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano n. 1533/2021;
b) violazione e falsa applicazione dei criteri escludenti di cui al P.R.G.R. e dell’art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria;
c) eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 5 e 29 quater, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, nonché degli artt. 3, 14 – 14 ter l. n. 241/1990, violazione del principio del tempus regit actum;
d) violazione e falsa applicazione della scheda d’ambito del nuovo Piano Cave 2019 – 2029 e dell’art. 7 della deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 11 del 14 marzo 2019, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti;
e) eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria;
f) eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 208, comma 1, d.lgs. n.152/2006;
g) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti.
3. Con la sentenza n. 1186 del 23 maggio 2022 il T.a.r. per la Lombardia ha rigettato tutte le censure proposte dai ricorrenti ad eccezione di un unico motivo, concernente la parte dei provvedimenti impugnati relativa all’autorizzazione allo svolgimento dell’operazione di recupero R5 che, in quanto riguardante un’attività in contrasto con il PRGR (Programma regionale di gestione dei rifiuti) – che in area agricola consente solo il recupero di rifiuti provenienti da attività agricole e assimilate – risultava affetta da illegittimità.
4. La S ha, quindi, impugnato dinanzi al Consiglio di Stato il suddetto unico capo ad essa sfavorevole della pronuncia del T.a.r., affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I - error in procedendo , inammissibilità dei motivi di gravame accolti dal TAR relativi al presunto contrasto degli atti impugnati con i criteri escludenti previsti dal P.R.G.R., violazione del principio del ne bis in idem.
II - e rror in procedendo , vizio di ultrapetizione, violazione dei principi della domanda (articolo 99 Cod. proc. civ.) e della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (articolo 112 Cod. proc. civ.), violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso ex art. 40 del c.p.a.;
III - e rror in iudicando , violazione e falsa applicazione del criterio escludente di cui all’art. 14.6.2 del PRGR, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del PRGR., violazione dell’articolo 179 del D.lgs. 152/2006.
5. Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Milano, insistendo per l’accoglimento dell’appello e l’integrale rigetto del ricorso di primo grado.
6. Si sono costituiti anche gli originari ricorrenti, eccependo l’inammissibilità, l’irricevibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6.1 Con il medesimo atto i signori M G, P G S, A G, S S e G A C e le società Monella s.s., Società Agricola s.s. Broletto e Società Agricola Ticozzi Fratelli s.s.., hanno, altresì, proposto appello incidentale affidando la loro impugnazione a 6 motivi così rubricati:
I – violazione e falsa applicazione degli artt. 25 c.5 e 29 c.5 d.lgs. n. 152/2006, nonché degli artt. 3, 14-14 ter l.n. 241/1990, omessa pronuncia ai