Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-18, n. 202408347

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-18, n. 202408347
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408347
Data del deposito : 18 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2024

N. 08347/2024REG.PROV.COLL.

N. 03301/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3301 del 2021, proposto da
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

GI GA, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN IC, EN AU, non costituiti in giudizio;



nei confronti

AR RA, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10031/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di GI GA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito per parte appellante l’avv. dello Stato Bruno Dettori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.E’appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10031/2020 d’accoglimento del ricorso proposto dai dottori GI GA, IC AN e AU EN, dirigenti in servizio presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d’ora in poi Autorità), avverso la delibera 630/14/CONS del 18 dicembre 2014, recante “Modifiche al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità”.

2. In attuazione dell’art.22, comma 5, d.l. 90 del 2014, convertito con l. 114 del 2014, l’Autorità ha, in primi luogo, determinato l’indennità di funzione, per i dirigenti, in misura fissa e non più in percentuale rispetto alla retribuzione di livello: e, in secondo luogo, che l’indennità di funzione non dovesse essere percepita oltre il tetto retributivo di 140.000 euro: ossia “.. oltre i 140.000 euro di retribuzione complessiva lorda annua i dirigenti cui è affidata la responsabilità di unità organizzative di primo o di secondo livello e quelli cui è affidato un incarico speciale non percepiscono l’indennità di funzione ”.

Cumulativamente, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’anzianità e delle correlative progressioni economiche maturate per lo svolgimento di mansioni dirigenziali.

3. Nei motivi d’impugnazione ha dedotto: violazione dell’art. 35, comma 7, del Regolamento del personale posto che l’indennità di funzione è componente accessoria del trattamento economico ma dovuta ai dirigenti, quale elemento caratterizzante della

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