Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-26, n. 202405649

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-26, n. 202405649
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405649
Data del deposito : 26 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2024

N. 05649/2024REG.PROV.COLL.

N. 06529/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6529 del 2021, proposto da
A Y, rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

G B, A a J, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda) n. 14198/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il Cons. Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Di Meglio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Yassine Ahmad impugnava l’avviso pubblico di Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali – Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi – per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, approvato con D.D. rep. n. QD/1702 del 27.7.2018 – prot. n. QD/26826/2018, nonché della Determinazione Dirigenziale rep. n. QD/3137/2019 del 18.12.2019 del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale – Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi – Ufficio Attività connessa all’Esercizio di Arti figurative di strada, circensi e di Spettacolo Viaggiante, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su aree pubbliche, chiedendone l’annullamento e, in subordine, chiedendo l’annullamento della prova pratica con relativi voti attribuiti ai singoli candidati e la ripetizione della stessa nel rispetto del principio dell’anonimato.

L’esponente sosteneva che l’attività delle arti figurative doveva essere considerata una attività imprenditoriale di vendita, sia pure limitata alle arti grafiche, censurando l’Avviso nella parte in cui prevedeva concessioni di cinque anziché di dieci anni. Denunciava che la previsione di una prova pratica per l’attribuzione del punteggio era in contrasto con quanto previsto dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni del 5 luglio 2012, atteso che, nel caso in esame, si era in presenza di una procedura per l’assegnazione di un posto fisso per l’esercizio di una attività economica e non di un pubblico concorso, in cui occorreva la selezione del miglior candidato. La previsione della prova pratica comportava la violazione della libertà di espressione artistica costituzionalmente garantita e dei principi in materia di liberalizzazione delle attività di vendita di dipinti e disegni propri su area pubblica, con la conseguenza che non potevano essere imposte limitazioni alla libertà economica. Inoltre, il fatto di non essere stato posto nelle condizioni di produrre i titoli di studio conseguiti nel proprio Paese di origine determinava una disparità di trattamento in suo danno rispetto agli altri concorrenti. Il ricorrente, comunque, censurava le previsioni che attribuivano un punteggio in ragione del possesso di titoli studio, fonti di disparità tra i vari operatori e lesivi del principio di imparzialità dell’amministrazione. Infine, lo svolgimento della prova pratica aveva violato il principio dell’anonimato, che doveva sussistere nei concorsi pubblici, in quanto la Commissione aveva consentito illegittimamente a giornalisti e fotografi di entrare nella sala di esame.

2. Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 14198 del 2020, respingeva il ricorso.

3. A Y ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma sulla base delle seguenti censure: “ 1. Illegittimità dell’art. 3 commi 1 e 2 dell’avviso pubblico nonché degli artt. 5, comma 3, e 11 della DAC 21/2017 per violazione di legge dell’art. 28, comma 1, lett. A) d.lgs. 114/98 e degli artt. 37, comma 1, lett. A) e 39 comma 1 L.R. Lazio 33/99 nonché dell’art. 1 della Conferenza Unificata del 5/7/2012. Eccesso di potere; 2. Illegittimità dell’avviso pubblico per titoli ed esami cui all’art. 6, comma 2; nonché art. 5, comma 6, e art. 6 comma 2, della DAC 21/2017 – Violazione di legge ed eccesso di potere; 3. Illegittimità del criterio della prova pratica – Violazione di legge per illegittimità degli artt. 6 e 7 della DAC 21/2017 e degli artt. 10 e 11 dell’avviso pubblico di cui alla DDREP. QD/1702/2018 in relazione all’art. 33 Cost. e al d.lgs. 59/2010; 4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità – Difetto di motivazione; 5. Violazione di legge degli artt. 15 e 16 d.lgs. 59/2010 – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost. – Manifesta ingiustizia; 6. Nullità della prova pratica per violazione del principio dell’anonimato che deve sussistere nei concorsi pubblici – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.”.

4. Roma Capitale si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.

5. Con ordinanza n. 5234 del 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, e con ordinanza n. 1491 del 2022 l’istanza di ammissione di nuovi mezzi di prova e di modifica, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., del suddetto provvedimento cautelare.

6. All’udienza pubblica del 26 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione.



DIRITTO

7. L’appello è infondato e va respinto per i rilievi di seguito enunciati.

8. Con il primo motivo, A Y denuncia

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi