Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-26, n. 202305183

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-26, n. 202305183
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305183
Data del deposito : 26 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2023

N. 05183/2023REG.PROV.COLL.

N. 06729/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6729 del 2022, proposto da
la Società Agricola Vignalta S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, GU AR e MI IO, in proprio e quali soci amministratori della predetta società agricola e Portofelloni Service S.r.l., in proprio e quale socia della medesima società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Farina, Federica Scafarelli, Angelica Maria Nicotina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi, n.4;



contro

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - A.V.E.P.A., Regione Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Manzi, Tito Munari, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n.33;



nei confronti

Azienda Agricola La Tordera di RE PI - Società Agricola Semplice, Benotto Azienda Agricola di Benotto Luigino, non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 86/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.V.E.P.A. e della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Federica Scafarelli e Tito Munari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La Società Agricola Vignalta S.S. ha presentato domanda di contributo (n. 4787877), per € 20.117,60, al Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – Misure Investimento Reg. CE 1308/2013, art. 50 Bando Biennale 2021-2022 – D.G.R. 1284/2020 – Misura UVA azione A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole, pubblicato nel B.u.r. n. 141 del 18 settembre 2020.

1.1 Con decreto dirigenziale n. 649/2021 del 15 febbraio 2021, trasmesso con nota prot. 27264/2021 del 22 febbraio 2021, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (in acronimo “A.V.E.P.A.”) ha dichiarato la non ammissibilità alla graduatoria regionale di finanziabilità della domanda presentata dalla predetta società.

2. Con ricorso notificato il 13 aprile 2021 e depositato il 14 aprile 2021 la Società Agricola Vignalta S.S., GU AR e MI IO, in proprio e quali soci amministratori della predetta società agricola e Portofelloni Service S.r.l., in proprio e quale socia della medesima società agricola, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto tale decreto, domandandone l’annullamento. Hanno, altresì, contestualmente impugnato:

- in parte qua, il decreto del dirigente di A.V.E.P.A. prot. n. 22921/2021 del 15.02.2021 - rep. 651/2021 - class. VI/2, avente ad oggetto “Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50. Bando biennale annualità 2021-2022. DGR n. 1284 del 08.09.2020. Approvazione delle domande ammissibili per l’azione B e individuazione delle domande finanziabili della misura investimenti azione A e azione B, ossia la graduatoria finale di ammissione ai contributi”;

- la nota A.V.E.P.A. prot. 1923 del 12/01/2021, con la quale sono stati comunicati ai sensi dell’art 10-bis L. 241/90 i motivi ostativi all’ammissibilità della domanda;

- ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente e/o connesso.

Hanno, poi, chiesto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’ammissione della domanda alla graduatoria nonché ad ottenere l’intero contributo richiesto nonché la conseguente condanna di A.V.E.P.A. a provvedere all’ammissione della domanda, all’inserimento in graduatoria nonché all’erogazione dello stesso.

2.1 A sostegno del ricorso di primo grado hanno dedotto le censure così rubricate:

1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e violazione del principio di proporzionalità. violazione dell’art. 20, co. 2, della l. n. 689/1981 ;

2) illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione dell’illegittimità dell’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 1, opposta dinnanzi al g.o. - accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a. .

3. Ad esito del relativo giudizio il T.A.R. per il Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il suddetto ricorso.

4. Con ricorso notificato il 13 luglio 2022 e depositato il 12 agosto 2022 la Società Agricola Vignalta S.S., GU AR e MI IO, in proprio e quali soci amministratori della predetta società agricola e Portofelloni Service S.r.l., in proprio e quale socia della medesima società agricola, hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo l’adozione di misure cautelari ex art. 98 c.p.a..

4.1 A sostegno dell’appello ha dedotto le censure così rubricate:

1) sull’erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso concernente la dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione dell’illegittimità della presupposta sanzione amministrativa irrogata con ordinanza ingiunzione AVEPA n. 1 dell’11.02.2021; error in iudicando ;

2) sull’erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso concernente il dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e violazione del principio di proporzionalità, nonché violazione dell’art. 20, comma 2 .

5. In data 19 settembre 2022 si è costituita in giudizio A.V.E.P.A. chiedendo la reiezione dell’appello e dell’annessa istanza di cautela.

6. Alla camera di consiglio del 22 settembre 2022 fissata per l’esame collegiale dell’istanza di cautela ex art. 95 c.p.a. proposta dall’appellante, il Presidente del Collegio, sull'accordo dei difensori delle parti, ha disposto il rinvio al merito del ricorso all'udienza pubblica a data da destinarsi.

7. Nelle date, rispettivamente, del 14 e del 17 aprile 2023 l’A.V.E.P.A. e le parti appellanti hanno depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento delle proprie richieste.

8. Il 26 aprile 2023 le stesse parti hanno depositato memorie in replica.

9. All’udienza pubblica del 18 maggio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.



DIRITTO

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

2. Con il primo motivo di appello si censura, sotto un primo profilo, la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha disatteso il secondo motivo del ricorso di primo grado.

Osserva parte appellante che il tenore letterale del decreto dirigenziale n. 649/2021 del 15 febbraio 2021 di A.V.E.P.A. impugnato in primo grado darebbe evidenza che, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., l’amministrazione non avrebbe esercitato affatto un proprio potere valutativo e di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità o meno della domanda di cui all’art. 3.2 lett. c) dell’allegato A al bando - laddove questo richiede che il richiedente sia in regola con la normativa di settore - ma avrebbe, invero, “PRESO ATTO” dell’accertata violazione di cui all’art. 69 comma 3 della l n. 238 del 2016 e della conseguente adozione dell’ordinanza ingiunzione n. 1 dell’11 febbraio 2021, facendo quindi applicazione solo ed esclusivamente della stessa ordinanza ingiunzione, cioè della interdizione triennale dall’accesso ai contributi dalla stessa prevista ed escludendo la domanda dell’odierna appellante dall’ammissione al contributo. Né il provvedimento impugnato, né i precedenti atti endoprocedimentali (come il preavviso di non ammissibilità della domanda) evidenzierebbero, in particolare, la volontà dell’Amministrazione di escludere l’ammissibilità della domanda in forza del punto 3.2. del bando, secondo cui per l’ammissibilità dell’intervento occorre essere in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore. Si aggiunge, peraltro, che l’ordinanza ingiunzione in questione è stata dichiarata nulla (e quindi espunta dal mondo giuridico con effetto retroattivo) dalla Corte d’appello di ZI con la sentenza n. 1201/2022 del 24 maggio 2022 pubblicata in data 1 giugno 2022, con la conseguenza che sarebbe venuto meno - ex tunc - l’unico presupposto su cui l’amministrazione ha basato il provvedimento di esclusione impugnato.

2.1 Sotto altro profilo, si censura l’impugnata sentenza nella parte in cui il T.A.R. ha, seppur incidentalmente, apprezzato ex art. 8 c.p.a. la legittimità dell’ordinanza ingiunzione di A.V.E.P.A. n. 1 dell’11 febbraio 2021

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