Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-14, n. 202006208
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Pubblicato il 14/10/2020
N. 06208/2020REG.PROV.COLL.
N. 02618/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2618 del 2020, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro n. 13;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento dell’informativa antimafia della Prefettura di Catanzaro prot. -OMISSIS-adottata nei confronti dell’odierna appellante.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza depositata il 4 ottobre 2020 con la quale parte appellante, rappresentata dall’avv. Izzo, ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione, ai sensi dei punti 2 e 3 del Protocollo d’Intesa sullo svolgimento delle udienze in vigore dal 16 settembre 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Giovanni Pescatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nel giudizio di primo grado esperito innanzi al Tar Calabria – sez. Catanzaro, la società -OMISSIS- con la quale – per effetto dell’informazione interdittiva emessa dalla Prefettura U.T.G. di Catanzaro in data -OMISSIS-l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità del comprensorio lametino.
2. Il Tribunale adito - pur accertando il venir meno, nel corso del giudizio, dell’interesse alla definizione del ricorso con riguardo all’atto risolutivo del contratto, in quanto superato da un successivo provvedimento di riaffidamento alla società ricorrente della medesima commessa - ha delibato l’infondatezza dell’impugnativa con riguardo alla presupposta informativa antimafia.
3. Al riguardo, ha ritenuto la prognosi di pericolo di condizionamento motivatamente fondata su una serie di costanti frequentazioni con soggetti controindicati, in alcuni casi vicini a cosche mafiose, accertate nel corso degli anni nei riguardi del socio unico della -OMISSIS-
4. Agisce in appello la società interdetta, nuovamente contestando la congruenza, sul piano istruttorio e motivazionale, della misura prefettizia.
5. L’amministrazione dell’Interno si è ritualmente costituita in giudizio, replicando agli assunti avversari e chiedendone la reiezione.
6. In assenza di istanze cautelari, la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica in data 8 ottobre 2020.
DIRITTO
1. La società appellante censura il provvedimento impugnato come privo di qualsivoglia concreto, attuale e circostanziato elemento indiziario atto a comprovarne la condizione di permeabilità a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso.
2. A suo dire, dalle frequentazioni accertate nel corso degli anni in capo ai-OMISSIS-e costituenti l’asse portante del quadro istruttorio posto a fondamento dell’atto interdittivo, non potrebbero trarsi apprezzabili elementi sintomatici del rischio infiltrativo, in quanto, nell’ordine:
- i controlli delle Forze dell’Ordine sono avvenuti in luoghi aperti al pubblico, come bar, caffetterie, discoteche e locali estivi frequentati dai giovani, nei quali -OMISSIS-si recava in occasione di uscite conviviali o per motivi di generico svago;
- nel corso dei quattro anni tra il 2007 e il 2010 si contano un totale di otto avvistamenti, distribuiti in numero di tre negli anni 2007, 2008, 2009 e di cinque nell’anno 2010. In tre di tali controlli -OMISSIS-, all’epoca trentenne, è stato avvistato all’interno di una discoteca in regolare orario di apertura;
- l’unico controllo che ha visto -OMISSIS-accompagnarsi ad un soggetto potenzialmente vicino alla criminalità mafiosa è quello avvenuto il 7 novembre 2009;
- quanto a -OMISSIS-, egli è stato controllato in compagnia di un soggetto controindicato in un'unica occasione, il 4 luglio 2009.
Alla luce di quanto esposto, la società ricorrente conclude che il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa non appare proporzionato alle scarne risultanze dei rapporti delle Forze dell’Ordine, ovvero del tutto carente sul piano istruttorio e motivazionale.
3. L’appello è fondato.
3.1. Occorre premettere che nella materia qui di specifico interesse vale il criterio di orientamento, fissato da questa sezione sin dalla pronuncia n. 1743/2016, secondo il quale " se di per sé è irrilevante un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le 'frequentazioni' di soggetti coinvolti in sodalizi criminali, di coloro che risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in considerazione da misure di prevenzione. Tali contatti o frequentazioni (anche per le modalità, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del "più probabile che non", che l'imprenditore - direttamente o anche tramite un proprio intermediario - scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi " (Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016, par.