Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-27, n. 202306255

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-27, n. 202306255
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306255
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2023

N. 06255/2023REG.PROV.COLL.

N. 01776/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1776 del 2017, proposto da
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L M ed E P, domiciliato presso la Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza), 29 luglio 2016, n. 914, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 marzo 2023 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Saccone in sostituzione di Mazzero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto il ricorso proposto da -OMISSIS- per l’annullamento della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 21 luglio 2015 con la quale contro l’Ufficio della motorizzazione civile di Venezia ha affermato che «la data per poter conseguire un nuovo documento di guida rimane subordinata alle disposizioni dettate dal superiore Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 29675 del 21/12/2015 che si allega in relazione all'art. 219 comma 3 ter del C.d.S.» e che «pertanto il periodo dal quale far decorrere il termine triennale per il conseguimento della patente sarà in riferimento alla data del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna» ) e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 dicembre 2015, n. 29675.

Il primo giudice ha ritenuto che l’art. 219, comma 3- ter , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( Codice della strada ) dovesse essere interpretato nel senso che non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato, che deve ritenersi coincidente con la data di contestazione della violazione da parte dell’organo accertatore. Di conseguenza, annullava il provvedimento gravato.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto appello essenzialmente deducendo l’ingiustizia della sentenza per la violazione e falsa applicazione dell’art. 219, comma 3- ter , del codice della strada, in quanto il Tribunale amministrativo veneto avrebbe erroneamente interpretato la suddetta disposizione normativa. Ad avviso dell’appellante, l’unico accertamento idoneo a far decorrere il termine triennale di cui all’art. 219, comma 3- ter , del codice della strada sarebbe quello contenuto in un provvedimento giurisdizionale, ovvero, nel caso di specie, nella sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Belluno n. -OMISSIS-, passata in giudicato il 18 giugno 2014 (nell’atto di appello erroneamente è indicato il Tribunale di Rovigo).

3. All'udienza straordinaria del 28 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L’appello è fondato.

4.1. Ai fini della decisione occorre muovere dall’esegesi dell’art. 219, comma 3- ter , del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), a tenore del quale «[q]uando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222».

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la disposizione in esame va interpretata nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato;
dai tre anni va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2465;
Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2416).

4.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’unico accertamento idoneo a far decorrere il termine triennale di cui all’art. 219, comma 3- ter , del codice della strada è quello contenuto nella sentenza di condanna del Tribunale di Belluno n. -OMISSIS-, passata in giudicato il 18 giugno 2014.

Pertanto, la determinazione prot. n. -OMISSIS- del 21 luglio 2015, con la quale l’amministrazione ha ritenuto che il termine triennale per il conseguimento della patente decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, è stata emanata nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge.

5. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va respinto.

6. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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