Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-11-19, n. 201806491
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Testo completo
Pubblicato il 19/11/2018
N. 06491/2018REG.PROV.COLL.
N. 01201/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2012, proposto da
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V T, A C, V S, E D R, domiciliata ex lege in Roma, via Cesare Beccaria 29;
contro
Fallimento Sisea S.r.l (già Sisea s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, P G, M F, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01253/2011, resa tra le parti, concernente diniego concessione integrazioni salariali
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sisea S.p.A;
Visto il ricorso in riassunzione dell’I,N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. F M e uditi per le parti gli avvocati V S e Gabriele Pafundi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 1253/2011 del 25-11-2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) accoglieva il ricorso proposto da Sisea s.p.a., inteso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti: a) deliberazione n. 297 del 15-9-2010, pratica 204090209, del Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti CIG, comunicata dall’INPS con lettera 18.10.2010 prot. n. 49998, con cui si respinge il ricorso proposto da Sisea s.p.a. avverso il diniego di concessione delle integrazioni salariali; b) di ogni altro atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento ai provvedimenti dell’INPS del 29 maggio 2009 e del 7.8.2009.
La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.
“ Con ricorso ritualmente notificato la Sisea s.p.a. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la deliberazione n. 297 con la quale il 15.9.2010 l’INPS aveva rigettato il suo ricorso avverso il diniego di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché ogni atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque presupposto, con particolare riferimento ai provvedimenti INPS del 29-5-2009 e del 7.08.2009.
Con il medesimo ricorso la Sisea s.p.a. ha anche avanzato domanda di accertamento del suo diritto ad ottenere l’integrazione salariale per il periodo richiesto e domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dei provvedimenti impugnati.
Avverso gli atti impugnati la società ricorrente ha lamentato: 1) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. n. 164/1975, violazione dei principi e delle finalità di cui alla l. n. 164/1975, eccesso di potere per violazione delle circolari n. 58 del 20.04.2009, n. 116 del 20.11.2009 emesse dall’INPS in concerto con il Ministero del Lavoro nonché del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5-7-2010 – interpello n.26/2010; 2) violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità di cui all’art. 97 Cost., eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; 3) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, carenza di istruttoria; 4) eccesso di potere per violazione delle circolari n. 58 del 20.04.2009, n. 116 del 20.11.2009 emesse dall’INPS di concerto con il Ministero del Lavoro, nonché del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5.07.2009, eccesso di potere per disparità di trattamento…….. ”.
Avverso la prefata sentenza ha proposto appello l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I,N.P.S.), deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Ha lamentato: 1) Inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dinanzi al T.A.R. per il Piemonte; 2) Violazione e falsa applicazione degli art. 1 della legge n. 427/1975 – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si è costituita in giudizio la Sisea s.r.l. (già Sisea s.p.a.), deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 143 dell’11-10-2017 la Sezione ha dichiarato l’interruzione del processo, a seguito della dichiarazione di fallimento della Sisea s.r.l., pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza del 27-11-2012.
L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha, quindi, riassunto il processo nei confronti del Fallimento, ribadendo le censure già avanzate con l’appello originario.
Le parti hanno depositato memorie.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza dell’8-11-2018.
DIRITTO
Con il primo motivo l’I.N.P.S. lamenta: Inammissibilità del ricorso proposto al T.A.R. Piemonte.
Deduce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dei motivi di ricorso giurisdizionale accolti, concernenti il contestato eccesso di potere per violazione delle circolari n. 58 del 20 aprile 2009 e n. 116 del 20 novembre 2009, nonché violazione del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5-7-2010 su interpello n. 26/2010
Espone che, in sede di precedente ricorso amministrativo al Comitato Amministratore, la SISEA s.p.a. non ha mai invocato le suddette circolari, relative alla interpretazione del computo delle giornate integrabili, con la conseguenza che con il ricorso giurisdizionale non poteva essere lamentato un vizio che non era stato prospettato in sede di ricorso amministrativo.
Con il secondo motivo di appello l’I.N.P.S. lamenta: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 457 – Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; così censurando l’erroneità della sentenza nel merito.
Espone che il giudice di primo grado ritiene che, sommando i vari periodi di integrazione salariale (quelli riconosciuti e quelli negati), in virtù del nuovo criterio di computo delle settimane a giornate (ossia del criterio per determinare il numero delle settimane fruite costituito dal quoziente della somma delle singole giornate di fruizione del trattamento integrativo dell’azienda diviso per il numero di giornate lavorative), non si sarebbe verificato il contestato superamento del periodo massimo integrabile, cioè dei tre mesi continuativi.
Lamenta, peraltro, che la decisione del Tribunale scaturisce da una valutazione non adeguata e coerente degli atti di causa e si fonda su di una applicazione ipotetica del criterio fissato con le invocate circolari I.N.P.S.
Il prospetto allegato dalla società ricorrente (allegato n. 13), sul quale il giudice di primo grado ha fondato l’accoglimento del ricorso, non è utile a dimostrare il mancato superamento delle 13 settimane consecutive secondo il criterio di calcolo preteso, nulla attestando in ordine al numero delle giornate di integrazione fruite nei periodi riconosciuti ed in