Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-16, n. 202404345
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Pubblicato il 16/05/2024
N. 04345/2024REG.PROV.COLL.
N. 04400/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4400 del 2023, proposto da S C, rappresentata e difesa dall'avvocato I T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15559/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati I T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il provvedimento di rigetto, prot. n. 2132 del 10 novembre del 2021, in asserita elusione del giudicato alla sentenza TAR Lazio n.2294/2020, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6134/2020 del 12 ottobre del 2020 perché assente o comunque perché è stata tardivamente depositata la cd. “Adeverinta, certificati Nivel I e Nivel II”.
La parte deduce l’erroneità della suddetta decisione perché, con valenza di giudicato, era già stata accertata l’illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, quale atto avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo, conseguente o comunque, connesso a quello impugnato.
A supporto del gravame la parte appellante, laureata in giurisprudenza presso l’Università del Sannio, espone le seguenti circostanze:
- è in possesso del certificato (Adeverinta) rilasciato dal Ministero rumeno dell’Educazione Nazionale che riconosce espressamente il diritto di insegnare in Romania, nella materia “diritto”;
- avendo svolto il percorso professionalizzante ai fini dell’abilitazione, proponeva domanda di riconoscimento del suddetto titolo ai sensi della Direttiva CE-35/2006 e ss. modifiche, recepita dal D. Lgs. n.206/2007 e dal D. Lgs. n.15/2016 per le classi di concorso A46 e sostegno, tutte ricomprese e coerenti con l’ambito disciplinare di cui alla citata abilitazione, nonché coerenti con le classi di concorso consentite anche in Italia;
- con un successivo provvedimento, riceveva comunicazione di reiezione che, rimandando alla nota MIUR del 2 aprile del 2019, segnalava il difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei tioli per l’esercizio della professione docente;
- il provvedimento veniva impugnato e, con sentenza n.2294/2020, il TAR Lazio sede di Roma, in accoglimento del ricorso, annullava i provvedimenti di rigetto, con decisione confermata dal Consiglio di Stato, a seguito dell’appello proposto dal Ministero soccombente;
- stante la successiva inerzia dell’Amministrazione, la parte, in sede di ottemperanza, adiva il TAR che accoglieva il ricorso ordinando all’amministrazione di provvedere, riservando la nomina di un Commissario ad acta , in caso di ulteriore inerzia;
- in seguito, con comunicazione del 16 novembre del 2021, non comunicata alla parte, il Ministero rigettava con provvedimento cumulativo la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo relativamente alla classe di concorso A46, per mancanza dell’Adeverinta, del Nivel 1 e del Nivel 2;
- la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso.
Tanto premesso, avverso di essa la parte deduce i seguenti motivi d’appello:
a. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA – illegittima ed arbitraria integrazione del contenuto motivazionale del provvedimento impugnato in evidente violazione ed elusione del giudicato formatosi tra le parti. Contrasto di giudicato sullo stesso provvedimento impugnato. Carente e/o inesistente motivazione in punto di giudicato sul possesso dei titoli. Erronea interpretazione e valutazione della documentazione allegata all’istanza, in persistente violazione e/o falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss del TFUE e del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007;ingiustificata disparità di trattamento e travisamento dei fatti.
b. Contrasto di giudicato sul medesimo provvedimento impugnato. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento – difetto di motivazione del provvedimento – contraddittorietà della sentenza- violazione e falsa applicazione artt. 16 c. 2 e 3- D. Lgs 206/2007- violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90
c. Violazione dell’art.10 bis L. 241/1990.
2. Sebbene sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Ministero appellato.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere rigettato il ricorso utilizzando una motivazione a sostegno del diniego che non era presente nel provvedimento impugnato.
Ed infatti, mentre quest’ultimo nega il chiesto riconoscimento, evidenziando la mancanza nella relativa domanda, tra gli altri documenti, dell’Attestazione di competenza professionale, la cd. Adeverinta, il giudice di primo grado avrebbe giustificato il rigetto del ricorso, e quindi la legittimità del diniego, dopo aver constatato la tardività della presentazione della domanda di riconoscimento dei titoli Nivel I e Nivel II.
La parte appellante – dopo avere peraltro evidenziato l’erroneità di entrambe le affermazioni – sostiene che inammissibilmente il giudice di prime cure avrebbe sostituito l’originaria motivazione del diniego, con altre circostanze giammai riportate nell’atto.
3.1. Il motivo è fondato.
3.1.1. Innanzitutto, è vero che il diniego si fonda sulle carenze documentali e, in particolare, che esso deduce la mancanza agli atti del Certificato Adeverinta;viceversa alcuna menzione viene fatta ad una presunta tardività del deposito dei relativi atti. Dunque, in parte qua, la sentenza di primo grado integra indebitamente la motivazione del provvedimento.
3.1.2. In secondo luogo – diversamente da quanto opinato dall’amministrazione intimata- i Certificati Nivel I e Nivel II erano certamente entrambi presenti negli atti del fascicolo prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, rispettivamente il primo lo era sin dal febbraio del 2018, e il secondo – come attestato dal timbro sull’istanza – nel giugno successivo, con domanda di integrazione, per quanto riguarda appunto il Nivel II, presentata il 13 febbraio del 2020, ossia comunque più di un anno prima dalla data del diniego. Il che esclude anche la ritenuta tardività nel deposito della relativa documentazione, in disparte che di tale deficit non vi è traccia nel provvedimento impugnato e che comunque la circostanza, per le ragioni viste, è del tutto irrilevante ai fini del decidere.
3.1.3. Inoltre, ed ad ogni buon conto, il possesso in capo alla parte appellante dei predetti titoli risultava già accertato dalla sentenza del TAR Lazio Roma, n.2294/2020, confermata dalla sentenza n.6134/2020 del Consiglio di Stato, dunque, a tutto concedere, l’amministrazione, laddove avesse riscontrato la detta carenza documentale, in doverosa esecuzione di quel provvedimento giurisdizionale, ma anche di quanto previsto dall’art.16 comma 2 del d. lgs. n.206 del 2007, prima di provvedere in senso negativo, avrebbe dovuto invitare la parte a depositare la relativa documentazione o, in alternativa, a reperirla presso gli uffici innanzi ai quali quegli atti erano stati presumibilmente depositati.
Nelle suddette decisioni giurisdizionali, ed in particolare in quella del giudice di appello (par.6.1.) era stato, infatti, inequivocabilmente e definitivamente accertato che la parte appellante era in possesso dell’abilitazione conseguita in Romania.
Dunque la motivazione versata nel provvedimento impugnato, secondo cui mancava la prova documentale dell’abilitazione, è quanto meno incongrua e contraddittoria con le risultanze documentali a disposizione dell’amministrazione, oltre ad essere in contrasto con un accertamento passato in giudicato.
3.1.4. Infine, a maggior ragione esistendo un pregresso giudicato che aveva ritenuto illegittimo l’originario diniego opposto alla richiesta di abilitazione formulata dalla parte, è quanto meno dubbio che i certificati Nivel I e II ottenuti dalla parte appellante non potessero ritenersi, già di per sé, titoli equipollenti dell’Adeverinta, che non era ancora stata rilasciata, e che avrebbe successivamente dovuto essere oggetto del riconoscimento.
3.1.4. Le ragioni che precedono, inducono ad accogliere l’appello, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ad annullare l’atto impugnato.
3.2. Ciò non di meno deve ancora osservarsi, nel merito, che poiché l’Attestato Adeverinta n.81831/2018 rilasciato alla parte appellante dal Ministero dell’Educazione Nazionale, dopo aver certificato l’ottenimento di 60 crediti trasferibili del programma di studio psico-pedagogici, le riconosce il diritto di insegnare nell’ambito del diritto, nell’insegnamento pre-universitario obbligatorio in Romania, spetta al Ministero intimato, a valle della presente decisione, di procedere alla valutazione comparativa in concreto fra i due ordinamenti, onde verificare se sussista o meno un’equipollenza di quest’ultimo titolo con il, o con i, corrispondente/i titolo/i abilitante italiano, rimanendo impregiudicate – nei limiti non coperti dal giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6134/2020 – le sue prerogative discrezionali a provvedere in merito.
4. Conclusivamente l’appello va accolto.
Le ragioni della controversia e la particolarità delle questioni trattate suggeriscono di compensare le spese di giudizio del doppio grado.