Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2014-05-30, n. 201401786

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2014-05-30, n. 201401786
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401786
Data del deposito : 30 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="23964449-582d-5d4c-8b05-72eb75726bd5" href="/decisions/itcssaxiy7k9qajoq3u">N. 02827/2013</a> AFFARE

Numero 01786/2014 e data 30/05/2014 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 ottobre 2013 e del 12 febbraio 2014




NUMERO AFFARE

02827/2013

OGGETTO:

Ministero dell'Interno


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -O-, nata a -O-, ivi residente, per l’annullamento del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2011, notificato il 19 marzo 2011, con il quale è stata respinta la domanda della ricorrente volta a integrare il proprio cognome.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 28 giugno 2013 prot. n. 1793, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

visto il ricorso straordinario notificato il 5 luglio 2011 a mezzo servizio postale;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere E T;


Premesso.

La signora -O-, con istanza proposta alla prefettura di Treviso il 16 dicembre 2010, ha chiesto di modificare il cognome da “-O-” in “-O-”, a motivo della propria discendenza naturale e diretta dall’antenata -O-, nobildonna veneta deceduta a Castelfranco Veneto il 6 marzo 1797, e dal figlio naturale di costei -O-, riconosciuto come tale e contestualmente nominato erede di buona parte del suo patrimonio con testamento olografo, regolarmente pubblicato e trascritto.

In particolare, la ricorrente sostiene che il summenzionato -O- è il suo trisavolo, in quanto bisnonno della propria madre Rosanna Gheri.

La domanda è stata respinta, mancando l’accertamento in sede giudiziaria o in atti di stato civile, che faccia fede sino a prova contraria della discendenza della richiedente dalla signora -O- per il tramite del bisnonno materno.

Con i motivi di ricorso, la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego per difetto di istruttoria e di motivazione e sostiene che la reclamata discendenza è comprovata da atti pubblici redatti da pubblico ufficiale. A supporto allega al ricorso, in aggiunta al provvedimento impugnato, nove documenti, tra i quali le trascrizioni di due atti notarili risalenti rispettivamente al 1878 e al 1887.

Il Ministero dell’Interno eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa deduzione di vizi di legittimità. Nel merito ribadisce la mancanza dei presupposti per autorizzare la richiesta integrazione del cognome.

Considerato.

La Sezione osserva che la documentazione, che la ricorrente ha dichiarato di aver allegato al ricorso, non è presente in atti..

Ai fini dell’espressione del parere richiesto, occorre, pertanto, che il Ministero a completamento della relazione trasmetta gli allegati al ricorso e faccia conoscere se risulti che, dopo aver accettato il lascito della signora -O-, il signor -O-, quale figlio naturale della de cuius, abbia proposto e con quale esito alla competente Corte d’appello domanda di riconoscimento della legittimazione a mezzo testamento, ai sensi degli artt. 200 e 201 del Codice civile del Regno d’Italia del 1865.

L’Amministrazione dovrà, altresì, comunicare alla ricorrente la relazione ministeriale, fissandole un termine congruo per l’eventuale replica, che dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Sezione con le osservazioni di competenza e in uno con gli adempimenti sopra richiesti.

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