TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-11-19, n. 202107410
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Pubblicato il 19/11/2021
N. 07410/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04703/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4703 del 2017, proposto da
S C, rappresentato e difeso dall’avvocato C A, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Novara 20, presso lo studio notarile Iesu, pec: concetta.ambrosio@pec.giuffre.it;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V A, indirizzo digitale pec: vincenzo.andreoli@legalmail.it;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. 57 del 24.07.2017 con la quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ingiunto la demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente;
- della precedente ordinanza di demolizione n.171 prot. n. 29757 del 05.11.2007, non notificata;
- dei verbali prot. n. 470 del 06.10.2011 e prot. n. 98/P.M.G. del 26.03.2014 del Comando Vigili Urbani, non notificati;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Pierluigi Russo nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 25 ottobre 2017 e depositato il 24 novembre seguente, il sig. S C – premesso di essere divenuto proprietario, per successione ereditaria (al padre Raffaele, deceduto in data 22.6.2008), di un immobile sito in San Giuseppe Vesuviano, alla via Pace n. 29, distinto in catasto al foglio 5, mappale 394, sub 2, 3, 4, costituito da uno stabile di vecchia fattura a due piani fuori terra – ha impugnato l’ordinanza n. 57 del 24.07.2017 con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia di quel Comune ha disposto la demolizione di opere asseritamente abusive.
A fondamento della domanda di annullamento del provvedimento nonché degli ulteriori atti individuati in epigrafe, l’instante ha formulato quattro motivi di diritto, così elencati in rubrica:
I. NULLITA’ PER MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA;
II. ILLEGITTIMITA’ DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO – SOSPENSIONE IN CASO DI PENDENZA DI ISTANZA DI CONDONO – ERRONEITA’;
III. VIOLAZIONE ARTT. 31 D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – VIOLAZIONE ART. 3 L. 7/8/1990 N. 241 – VIOLAZIONE ART. 7 L. 9/1/1989 N. 13 – VIOLAZIONE ART. 6, COMMA 1, LETT. B) E ART. 22 D.P.R. 380/2001 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI;
IV. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 318 1990, N. 241 PER OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
2. Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione comunale depositando memoria difensiva e documentazione, comprensiva della sottesa ordinanza di demolizione n.171 del 05.11.2007.
3. All'udienza pubblica del 12 ottobre 2021 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Col primo motivo, assumendo la propria estraneità rispetto alla contestata realizzazione di opere edilizie abusive, il ricorrente lamenta l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione n. 57 del 24.07.2017 per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di immobile pervenutogli in forza di volontà testamentaria del padre (deceduto in data 22.06.2008).
Le doglianze non meritano condivisione.
Va innanzitutto premesso che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del T.U. n. 380/2001, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, come nel caso di specie, “ ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso ” la rimozione o la demolizione. Invero, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa divenire destinatario dell'ordinanza di demolizione non occorre stabilire se egli sia (anche) responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario ed il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non è l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistica ed edilizia e l'individuazione di un soggetto che abbia la titolarità ad eseguire l'ordine ripristinatorio e, quindi, il proprietario in virtù del suo diritto dominicale. In considerazione di ciò, la misura ripristinatoria è posta a carico non solo dell'autore dell'illecito, ma anche del proprietario del bene e dei suoi aventi causa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14/07/2021, n. 4869;Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266).
Inoltre, dalla documentazione depositata in giudizio, richiamata nel provvedimento impugnato, si evince che il ricorrente è stato legittimamente individuato come destinatario della misura sanzionatoria non solo come attuale titolare del bene immobile ma anche come autore di ulteriori opere in prosecuzione e completamento di quelle già colpite dalla prima ingiunzione di demolizione n.171 del 05.11.2007, indirizzata legittimamente al solo genitore quale esecutore dell’iniziale intervento edilizio – consistente nella costruzione abusiva di un piano terra con platea di fondazione in c.a., solaio di copertura e tompagnature esterne, occupante una superficie di circa mq. 80,00, con una volumetria di mc 300,00, e nella sopraelevazione di un primo piano con pilastri in c.a., solaio di copertura e tompagnature esterne, occupante una superficie di mq. 70 ed una volumetria di mc. 220 circa – oltre che proprietario a quella data.
Infatti, nello stesso provvedimento gravato sono richiamati i due verbali di accesso eseguiti dalla Polizia Municipale in data 06.10.2011 e 26.03.2014, nel corso dei quali è stata constatata la prosecuzione dei lavori abusivi da parte del ricorrente, con duplice violazione dei sigilli, nella prima occasione mediante il completamento del piano terra e nella seconda mediante la costruzione in ampliamento al primo piano di un ulteriore vano di 8 mq. con tompagnatura in termo blocchi e copertura in legno.
4.2. Col secondo mezzo si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto per l’immobile in questione sarebbe pendente domanda di sanatoria presentata in data 30 aprile 1986, con prot. n. 11597, con conseguente sospensione del procedimento sanzionatorio in materia edilizia fino alla definizione di detta istanza, ai sensi degli artt. 38 e 44 della L. 47/1985.
Neanche la censura appena compendiata può essere accolta.
Premesso che il ricorrente non ha neanche allegato, come era suo onere, l’invocata domanda di condono, osserva il Collegio che dalla sequenza cronologica degli atti, già sopra delineata (a partire dal sopralluogo del 2007), si evince in modo lampante che gli interventi sanzionati, eseguiti in modo progressivo nel corso del tempo, sono successivi rispetto a quelli eventualmente oggetto della domanda di sanatoria asseritamente presentata nel 1986, sicché non può trovare applicazione l’evocata sospensione dei procedimenti repressivi delle ulteriori opere abusive, peraltro realizzate in violazione dei sigilli.
Invero, come si è chiarito in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 24/06/2021, n. 1556;Consiglio di Stato, Sez. VI, 17/05/2021, n. 3840), in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche d'illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Conseguentemente è preclusa la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi abusive, con conseguente obbligo dell'autorità preposta alla tutela dell'assetto urbanistico e paesaggistico di ordinarne la demolizione. Infatti, la possibilità di intervenire su immobili oggetto di condono, è consentita, a pena d'essere assoggettati alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, solo nel rispetto della procedura prevista all'art. 35, L. n. 47/1985.
4.3. Si palesa infondato anche il successivo motivo di ricorso atteso che, contrariamente a quanto lamentato, dalla lettura dell’ultima ordinanza impugnata e dai richiamati atti presupposti si evince chiaramente la consistenza delle opere sanzionate, per cui può farsi rinvio alla descrizione già sopra riportata, nonché il loro assoggettamento al regime del permesso di costruire in considerazione dei realizzati ampliamenti di superficie e cubatura.
E’ del pari infondato l’ulteriore profilo di censura ove si rileva l’omessa indicazione dell'area di sedime, atteso che l‘individuazione di quest’ultima così come di quella necessaria per opere analoghe a quelle abusive, da acquisire al patrimonio comunale, secondo la pacifica e condivisa giurisprudenza, non deve considerarsi requisito dell'ordinanza di demolizione, e dunque la mancanza non ne inficia la legittimità, giacché siffatta specificazione è elemento essenziale del distinto provvedimento con cui l'Amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell'ingiunto (cfr., tra le tante, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 20/07/2021, n. 5028).
4.4. Va rigettato anche il quarto motivo di impugnativa, che fa leva sulla violazione degli artt. 7 e ss. della L.