TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-04-20, n. 201704738

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-04-20, n. 201704738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704738
Data del deposito : 20 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2017

N. 04738/2017 REG.PROV.COLL.

N. 12689/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12689 del 2016, proposto da:
F S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati T M F e A C, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 89, presso lo studio dell’avv. A C;

contro

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

A S Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Viola, Paola Tanferna e Bruno Emilio Tonoletti, elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Adelaide, 8, presso lo studio dell’avv. Paola Tanferna;

per l'annullamento,

del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara “

DGACQ

16-14 – Lotto 1” alla società

AEBI

Schmidt Italia S.r.l. del 13 ottobre 2016, Prot. 109753, comunicato a F S.p.A. in data 14 ottobre 2016, nonché della comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva Prot. 0110422 in data 14 ottobre 2016 e della nota prot. 0110404 del 14 ottobre 2016 con cui viene chiesto a F, quale seconda graduata di produrre documentazione a comprova dei requisiti vantati;

- in parte qua , dei verbali di gara, in data 27 aprile 2016, 1 giugno 2016, 16 giugno 2016, 7 luglio 2016, 14 luglio 2016, 3 agosto 2016, 20 settembre 2016, 5 ottobre 2016 e relativi allegati;

- della “ determinazione finale sull'ammissibilità e congruità delle offerte dei concorrenti ” per i lotti 1, 3, e 4;

- dell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria formalizzata con atto Prot. CDG-I-0108541 in data 11 ottobre 2016;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati, tra cui, ove occorra, l'atto di Anas prot. CDG-00048423-P del giorno 19 gennaio 2016 e dell'atto di ANAS prot. CDG-0001033-P del giorno 8 gennaio 2016, con cui si è modificata la lex specialis di gara;

e, in via subordinata,

- del bando di gara in data 11 novembre 2015, Prot. CDG-0132631-I, per la procedura “

DGACQ

16-14 – Fornitura di turbine fresaneve e spargisale suddivisa in n. 4 Lotti – Lotto n. 1: fornitura di n. 3 turbine fresaneve;
Codice CIG 6069577563;
Lotto n. 2: n. 34 spargisale automatici 2,5 – 3,0 mc, Codice CIG: 6069645D7E;
Lotto 3: n. 27 spargisale automatici 4,0 – 6,0 mc;
Codice CIG: 606973796B;
Lotto 4: n. 20 spargisale automatici 6,5 – 7,5 mc. Codice CIG: 60698316FE” indetta da Anas S.p.A. con determina Prot. CDG – 0020076-I del 16 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U.R.I., nella serie speciale n. 139 del 25 novembre 2015;

- del disciplinare di gara del 24 novembre 2015, prot. CDG-0138335 e, in particolare, del paragrafo D.1 “Valutazione dell'offerta tecnica”, b) “Termini di garanzia e Capacità di assistenza post-vendita” e lett. c) “Offerta Tempi di approntamento al collaudo” e relativi allegati;

- del capitolato prestazionale e, in particolare, dell'art. 8, paragrafo 2 lett. b) “Termini di garanzia e Capacità di assistenza post-vendita” e c) “Offerta Tempi di approntamento al collaudo” e relativi allegati;

- dell'atto di Anas prot. CDG-00048423-P del giorno 19 gennaio 2016;

- dell'atto di Anas prot. CDG-0001033-P del giorno 8 gennaio 2016, con cui si è modificata la lex specialis di gara;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara “

DGACQ

16-14 – Lotto 1” alla società

AEBI

Schmidt Italia S.r.l. del 13 ottobre 2016, prot. 109753, comunicato a F S.p.A. in data 14 ottobre 2016 nonché della comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva prot. 0110422 in data 14 ottobre 2016 e della nota prot. 0110404 del 14 ottobre 2016 con cui viene chiesto a F, quale seconda graduata di produrre documentazione a comprova dei requisiti vantati;

- di tutti i verbali di gara, in data 27 aprile 2016, 1 giugno 2016, 16 giugno 2016, 7 luglio 2016, 14 luglio 2016, 3 agosto 2016, 20 settembre 2016, 5 ottobre 2016 e relativi allegati;

- della “determinazione finale sull'ammissibilità e congruità delle offerte dei concorrenti” per i lotti 1, 3, e 4;

- dell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria formalizzata con atto prot. CDG-I-0108541 in data 11 ottobre 2016;

- del suindicato atto di Anas prot. CDG-0001033-P del giorno 8 gennaio 2016, con cui si è modificata la lex specialis di gara;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati, tra cui, ove occorra, del suindicato atto di Anas prot. CDG-00048423-P del giorno 19 gennaio 2016;

e per la declaratorio di inefficacia

del contratto eventualmente stipulato, ex art. 245 bis e 245 ter del D.lgs. n. 163/2006 e articoli 121 e 122 del D.lgs. 104/2010, e con espressa domanda di aggiudicazione e/o subentro in detto contratto ex art. 122 del D.lgs. n. 104/2010;

e per la condanna

di Anas S.p.A. al risarcimento dei danni, ex art. 245 quinquies del D.lgs. n. 163/2006 e art. 124 D.lgs. n. 104/2010, in forma specifica mediante aggiudicazione in favore di F S.p.A. della gara indetta dalla società Anas S.p.A. per la fornitura “Lotto n. 1: fornitura di n. 3 turbine fresaneve;
Codice CIG 6069577563” di cui alla gara “

DGACQ

16-14 – Fornitura di fresaneve e spargisale suddivisa in 4 lotti così ripartiti […]”, ove ciò non risulti possibile tramite riedizione della procedura di gara e solo in via ulteriormente subordinata per equivalente nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e di A S Italia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con dispositivo presidenziale prot. CDG-00200076-I del 16 febbraio 2015, Anas S.p.A. disponeva, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, l’avvio della procedura aperta

DGACQ

16-14 per “ Forniture di Turbine fresaneve e spargisale ”.

La gara era suddivisa in 4 lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del d.lgs. 163/2006.

Il bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella serie speciale n. 139 del 25 novembre 2015, prevedeva l’attribuzione di 60 punti per la miglior offerta tecnica e di 40 punti per il maggior ribasso contenuto nell’offerta economica.

La ricorrente presentava offerta limitatamente al lotto 1, codice CIG 6069577563, avente ad oggetto la fornitura di 3 turbine fresaneve, per un valore economico a base d’asta pari ad euro 720.000,00.

Per tale lotto presentava domanda pure la società A S Italia s.r.l., unica altra concorrente.

Al termine delle operazioni di gara, in relazione al lotto 1, venivano assegnati i seguenti punteggi:

F 83,799, A S Italia s.r.l. 96,216.

Con verbale di gara del 5 ottobre 2016 aveva luogo l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata.

Con successivo provvedimento del 13 ottobre, prot. 109753, la gara veniva aggiudicata definitivamente ad Aebi.

Tale ultimo provvedimento, unitamente agli atti infraprocedimentali, veniva impugnato da F S.p.A., che chiedeva pure la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e la condanna di Anas S.p.A. al risarcimento dei danni, in via principale, in forma specifica mediante aggiudicazione in suo favore della gara, ovvero mediante riedizione della procedura di gara o, in via ulteriormente subordinata, per equivalente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 81, 83 d.lgs. 163/2006, violazione della lex specialis di gara, violazione degli artt. 86 ss. d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento;

2) Violazione e comunque falsa applicazione del principio di immodificabilità della lex specialis di gara - violazione del combinato disposto degli artt. 64, 66 e 70 del d.lgs. 163/2006;

3) Violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 2, 81, 83 d.lgs. 163/2006, violazione della direttiva 2004/18/CE;
eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento;

4) Sotto altro profilo, violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 81, 83 d.lgs. 163/2006, violazione della direttiva 2004/18/CE;
eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del principio di trasparenza, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Si sono costituite Anas S.p.A. e A S Italia S.r.l., che hanno chiesto il rigetto del gravame.

All’udienza del 5 aprile 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, ciò che consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del gravame formulate dalle difese di Anas e A S Italia.

Con il primo motivo di doglianza la ricorrente censura il bando di gara per aver previsto termini incongrui e contraddittori per la consegna dei macchinari oggetto dell’appalto, incompatibili, addirittura, con il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.

La confusione ingenerata dal bando, poi, sarebbe stata aggravata dalla stessa stazione appaltante, che, in sede di chiarimenti, avrebbe indicato un ulteriore e diverso termine per la consegna, diverso da quelli già contraddittoriamente indicati negli altri atti di gara.

Ciò avrebbe comportato l’indeterminatezza di uno dei parametri su cui si è svolto il confronto concorrenziale (tempo di approntamento del collaudo).

Sempre con riguardo a tale criterio, la ricorrente sostiene che l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, prevedendo un tempo di approntamento pari ad un giorno, avrebbe dovuto essere qualificata come “ impossibile ”.

Il termine di consegna proposto da A S Italia, oltre che oggettivamente irragionevole e inverosimile, perché incompatibile con tutti gli adempimenti da porre in essere per il corretto adempimento del contratto, sarebbe pure in contraddizione con il necessario rispetto del termine di stand still di 35 giorni, tanto più che l’appalto era relativo alla fornitura di manufatti da realizzare “ su misura ”, che non potevano già essere disponibili presso gli aspiranti fornitori.

La prospettazione non può essere condivisa.

Il disciplinare di gara, alla lettera D.1, prevedeva, con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica, che i 60 punti attribuibili per capacità tecnica derivassero dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli criteri.

In particolare si prevedeva l’attribuibilità di:

a) 30 punti per le “ caratteristiche tecniche ”;

b) 20 punti per i “ termini di garanzia e capacità di assistenza post-vendita ”;

c) 10 punti per i “ tempi di approntamento al collaudo ”.

Quanto al punteggio sub c), l’art. 4 del Capitolato, alla lettera a) “ approntamento del collaudo ”, prevedeva che “ la fornitura deve essere completa in ogni suo elemento entro i termini indicati in sede di gara e riportati in contratto. Il Collaudo sarà eseguito da funzionari dell’Anas presso lo stabilimento del Contraente nel territorio italiano. In sede di collaudo sarà accertata la regolarità della fornitura mediante la verifica dei mezzi completi e la rispondenza delle caratteristiche con quelle indicate in fase di gara, la funzionalità delle stesse e l’esistenza della documentazione richiesta salvo eventuali migliorie tecniche proposte ed accettate per iscritto dall’Anas ”.

Del diverso profilo dei tempi di consegna si occupava, invece, la successiva lettera b), la quale prevedeva che “ i mezzi oggetto di ogni singolo lotto dovranno essere consegnati, pronti all’utilizzo cui sono destinati, entro il mese di dicembre 2015 ”, aggiungendo che, nel caso di allungamento dei tempi di contrattualizzazione per fatti non imputabili al contraente, “ la fornitura dovrà essere disponibile al collaudo nei tempi offerti in gara e la consegna non potrà essere superiore a giorni 45 dal collaudo stesso ”.

Dalla piana lettura delle disposizioni riportate emerge inequivocabilmente come la lex specialis di gara prevedeva l’attribuzione di 10 punti, sui 60 attribuibili per l’offerta tecnica, in relazione al criterio “ tempo di approntamento del collaudo ”, ciò che esclude qualsiasi possibile confusione con i diversi tempi della consegna.

Quanto alla decorrenza del termine per l’approntamento del collaudo, l’art. 7 n. 4) del capitolato specificava che “ per la valutazione dei tempi per l’approntamento al collaudo si richiede: dichiarazione del tempo necessario per effettuare l’approntamento al collaudo espresso in giorni naturali e consecutivi decorrenti dal contratto ”, così da chiarire, con espressioni prive di qualsiasi ambiguità, che il tempo di approntamento del collaudo, la velocità del quale il bando ha inteso premiare con un punteggio inversamente proporzionale al tempo impiegato, decorreva dalla stipula del contratto e non dalla data di aggiudicazione, criterio a cui anche la ricorrente si è attenuta nella formulazione della sua offerta.

La stipula, poi, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 163/2006, non poteva aver luogo prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, così che, anche in forza delle previsioni di bando, l’approntamento poteva materialmente essere predisposto tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto.

Alla luce di quanto esposto emerge chiaramente come, al fine dell’attribuzione dei 10 punti di cui alla lettera c) del disciplinare, era del tutto irrilevante il contenuto dell’offerta in ordine ai tempi di consegna, aspetto disciplinato da altre autonome disposizioni di gara, non confuse e non confondibili, se non nella lettura proposta da parte ricorrente, con quelle riguardanti il tempo di approntamento del collaudo.

Ne deriva che legittimamente all’offerta della controinteressata, in forza di un criterio assolutamente univoco, relativo al solo tempo di approntamento del collaudo, è stato attributo il punteggio massimo di 10, superiore a quello attribuito alla ricorrente, la quale aveva indicato un termine di approntamento pari a 50 giorni.

Né il termine proposto da A S Italia, pari come visto ad un solo giorno, era tale da rendere “ impossibile ” l’offerta alla quale accedeva.

Come già evidenziato, il termine per il collaudo, da effettuarsi a cura di Anas presso la sede del contraente, non decorreva dall’aggiudicazione della gara, ciò che effettivamente avrebbe importato un’estrema difficoltà tecnica dell’approntamento offerto dalla controinteressata, ma dalla data della stipula, successiva di almeno trentacinque giorni alla prima e sufficiente per l’aggiudicataria per il compimento di tutti gli ulteriori adempimenti tecnici all’uopo necessari.

Il controllo effettuato in sede di collaudo, peraltro, verteva su caratteristiche tecniche del prodotto, così che, nel tempo necessario per il detto approntamento, l’aggiudicataria non era tenuta a compiere quelle ulteriori attività indicate dalla ricorrente, come ad esempio l’immatricolazione dei mezzi, che dovevano essere invece compiute ai fini della successiva consegna e dopo l’esito positivo del collaudo.

Stante la chiara differenza tra termine di collaudo e termine di consegna, nessuna incongruità o irragionevolezza del bando in ordine all’attribuzione del punteggio era dunque configurabile.

A tanto consegue l’irrilevanza delle doglianze relative con le quali la ricorrente ha rappresentato l’incongruità delle previsioni di gara relative ai termini di consegna.

Alla prospettata irragionevolezza, infatti, parte ricorrente non ha ricollegato una specifica idoneità invalidante in ordine all’aggiudicazione della gara.

Quanto, infine, ai profili di censura concernenti la formula matematica per l’attribuzione del punteggio relativo ai tempi di approntamento del collaudo, solo accennati all’interno del motivo che si sta esaminando, si rinvia all’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale la parte ha specificamente contestato le modalità di calcolo previste dalla lex specialis di gara.

Va pure respinto il secondo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente lamenta la contraddittorietà del bando che, pubblicato il 25 novembre 2015 e con termine per la presentazione delle offerte fissato al 21 gennaio 2016, prevedeva una scadenza, per il termine di consegna, fissata al 25 dicembre 2015, rappresentando, altresì, come la stazione appaltante avrebbe illegittimamente modificato, a mezzo dei chiarimenti, la lex specialis di gara.

Anche con riferimento a tale censura deve, in via preliminare, osservarsi come la circostanza che entrambe le aspiranti hanno formulato le proprie offerte e che nessuna delle due sia stata esclusa per mancato rispetto dei termini di presentazione dell’offerta medesima, rende in concreto la ricorrente priva di interesse a lamentare la prospettata impossibilità di dare attuazione, sul punto, alla lex specialis di gara.

Quanto alla pretesa portata innovativa della nota Anas dell’8 gennaio 2016, deve rilevarsi come la stessa, in risposta alla seguente domanda di chiarimenti “ con riferimento all’allegato “A1_Descrizione_Tecnica_Turbine Fresaneve” relativo alla fornitura di n. 3 Turbine Fresaneve, nella casella “consegna” si indica come tempi di consegna “inferiore ai 60 giorni dalla data di aggiudicazione” in contrasto con quanto indicato nel Capitolato prestazionale. Si chiede di chiarire i termini di consegna sopra indicati ”, ha così risposto: “ Trattasi, presumibilmente, di refuso;
il tempo di consegna deve essere <
di mesi 6 (sei) dalla data di aggiudicazione efficace
”.

Appare chiaro come la risposta non abbia alcuna valenza innovativa, limitandosi la stessa a rilevare la sussistenza di un refuso (di per sé sufficientemente evidente) e non fissando alcun termine nuovo per la consegna, atteso che quello massimo indicato per l’esecuzione era già desumibile delle disposizioni di gara.

Non trattandosi di modifica del bando, nessun corrispondente adempimento formale era dovuto da Anas.

Con il terzo motivo di ricorso F sostiene che Anas, nell’individuare i criteri di attribuzione del punteggio relativi al tempo di approntamento del collaudo, avrebbe individuato formule del tutto disancorate dall’oggetto del contratto, privilegiando aspetti non rispondenti a reali esigenze della pubblica amministrazione e, addirittura, lesivi dei principi della par condicio tra i concorrenti.

In particolare, a giudizio della ricorrente, la formula matematica prescelta (e per la quale il punteggio da attribuire per il criterio in esame era pari a 10 per il quoziente risultante dalla divisione del tempo minimo offerto in gara e il tempo contemplato nell’offerta da valutare) era tale da attribuire un peso determinante al criterio sub c), potenzialmente idoneo a condizionare l’esito dell’intera gara, a prescindere dal punteggio conseguito per gli altri due parametri relativi all’offerta tecnica e per l’offerta economica.

Tale effetto perverso sarebbe poi stato ampliato dal fatto che il punteggio conseguito per i singoli criteri veniva poi riparametrato per giungere all’attribuzione dei 60 punti.

Il punteggio era pure di incerta attribuzione, non essendo chiaro se il tempo per il collaudo decorreva dall’aggiudicazione o dalla stipula.

Da ultimo, la ricorrente rileva come l’irragionevolezza del criterio emergerebbe pure dal fatto che lo stesso favorirebbe le imprese più grandi, agevolate nella contrazione della tempistica, rappresentando, altresì, la contraddittorietà delle previsioni di gara che stabiliscono, per lo sforamento dei termini di consegna, una sanzione estremamente blanda.

La doglianza va respinta.

In primo luogo va richiamato quanto osservato nell’esame del primo motivo di ricorso in ordine alla assenza di profili di ambiguità nelle modalità di attribuzione del punteggio per il criterio “ approntamento del collaudo ”, punteggio che riguarda, appunto, il collaudo e non la consegna e il termine per il computo del quale decorre dalla stipula e non dall’aggiudicazione.

Quanto alla formula matematica prescelta dall’amministrazione, va poi considerato come, per costante orientamento giurisprudenziale, “ nelle gare pubbliche, l'Amministrazione dispone di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche ” (T.A.R., Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 28 luglio 2016, n. 461);
così che “ le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte ” (cfr., T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 giugno 2016, n. 1249 e T.A.R. Veneto, sez. III, 10 giugno 2016, n. 620).

Sul punto deve inoltre osservarsi come la valorizzazione del tempo di approntamento del collaudo non appaia affatto disancorata dall’oggetto del contratto, atteso che essa appare finalizzata a tutelare l’interesse della stazione appaltante ad una tempestiva verifica del prodotto offerto.

Quanto all’eccessiva incidenza del criterio, al di là della già rilevata non sindacabilità della scelta di merito effettuata sul punto dall’amministrazione, se ne deve rilevare l’assertività.

Del resto, nel caso concreto, in cui i tempi di approntamento del collaudo offerti da F e da A S erano apprezzabilmente diversi, l’applicazione di tutti i criteri di calcolo ha portato ad una differenza di punteggio finale maggiore di quella corrispondente alla differenza di punteggio per il parametro censurato.

Quanto alla riparametrazione, infine, la stessa era prevista per tutti i criteri in cui era scomposto il punteggio relativo all’offerta tecnica, così che solo il concreto contenuto dell’offerta della ricorrente ha comportato la lamentata eccessiva penalizzazione, non riconducibile ad un vizio logico della formula matematica.

Del pari assertiva, e comunque tale da non individuare qui macroscopici profili di irragionevolezza la cui sola sussistenza legittima l’intervento di questo giudice, è poi l’affermazione secondo la quale la formula matematica censurata premierebbe le imprese di maggiori dimensioni a scapito delle piccole.

La “ blanda ” sanzione prevista per i termini di consegna, infine, è stata determinata da Anas prendendo a riferimento il valore massimo indicato nel d.P.R. 207/2010 per le penali giornaliere nel settore dei lavori.

Con il quarto motivo di doglianza F sostiene che anche il criterio di determinazione del punteggio collegato alla garanzia fornita presenterebbe profili di irragionevolezza, in quanto, pur individuando due distinti profili di rilevanza (completezza della garanzia ed estensione nel tempo), ometteva poi di individuare i corrispondenti subcriteri per l’attribuzione del punteggio.

L’equivocità della relativa disposizione sarebbe poi stata tale da non aver consentito ai concorrenti, in sede di approntamento dell’offerta, una ragionevole previsione sulla valutazione della medesima, attesa la genericità dei sottoparametri utilizzati.

Del pari incomprensibili sarebbero le ragioni dell’attribuzione alle due ditte dei punteggi corrispondenti al criterio in esame, mentre in concreto l’assenza di subcriteri precisi avrebbe importato la necessità di una congrua motivazione.

La doglianza è infondata.

Il disciplinare di gara, al paragrafo D.1, lett. b), e nel capitolato prestazionale al punto b) dell’art. 8 “ termini di garanzia e capacità di assistenza post-vendita ”, prevedeva l’attribuzione di un “ punteggio massimo di 20 punti all’offerta indicante una prestazione di garanzia completa e più estesa nel tempo ed un pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata minima di anni 6 (sei) dalla data di consegna del mezzo ”, con l’attribuzione alle altre offerte di un punteggio inferiore proporzionalmente alle prestazioni delle garanzie e del pacchetto manutenzione ordinaria e straordinaria offerti.

Mediante l’espressa previsione di una durata minima e l’altrettanto inequivoco riferimento alla durata “ più estesa nel tempo ”, la disposizione chiariva come l’interesse della stazione appaltante era correlato alla durata della garanzia e del pacchetto manutentivo, rispetto alla quale le ulteriori modalità di prestazione della stessa, pur integrando modalità di presentazione dell’offerta, dettagliatamente specificate nello schema di capitolato, non erano attributive di un corrispondente punteggio.

Alla diversa durata, rispettivamente 120 mesi per A S e 72 mesi per F, appare quindi correlato il calcolo del punteggio attribuito, pari al massimo di 20 per la prima e al valore di 12 per la seconda, in applicazione della formula matematica individuata dalla lex speciali s e qui non contestata.

Trattandosi di un calcolo matematico dipendente dalla durata della garanzia, l’esplicitazione contenuta nel verbale di gara, in cui il punteggio è attribuito in relazione al numero di mesi di durata della garanzia, non necessitava di ulteriori specificazioni argomentative.

In proposito è costante l’affermazione secondo cui “ Nelle gare pubbliche il punteggio numerico, assegnato ai vari elementi di valutazione dell'offerta, integra di per sé una sufficiente motivazione ove siano prefissati, con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio, i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico” . (Consiglio di Stato, sez. V, 28/06/2016, n. 2912).

La reiezione della domanda di annullamento comporta il rigetto delle domande consequenziali di dichiarazione di inefficacia e di risarcimento del danno.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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