TAR Brescia, sez. II, sentenza 2012-09-03, n. 201201493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2012-09-03, n. 201201493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201201493
Data del deposito : 3 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01168/2008 REG.RIC.

N. 01493/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01168/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2008, proposto da:
Cooperativa Leonessa Soc. Agr., rappresentata e difesa dall'avv. F T, con domicilio eletto presso F T in Brescia, via Carlo Zima, 5;

contro

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti A S, M E M e M O, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30;

per l'annullamento

- del decreto n. 6097 del 11 giugno 2008, notificato il 22 luglio 2008, di revoca del riconoscimento di primo acquirente della ditta Cooperativa Latte Padano soc. coop. Agricola.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2012 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è una Società cooperativa - all'epoca dei fatti in possesso del riconoscimento di primo acquirente - che svolge attività di raccolta e commercializzazione del latte conferito dai soci.

La Regione Lombardia, con l'impugnato decreto dell'11 giugno 2008, revocava il provvedimento recante il riconoscimento di primo acquirente per la reiterata violazione degli obblighi facente capo al primo acquirente.

In particolare, alla cooperativa in questione sono state contestate plurime violazione relative a:

- violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7, lett. c) del regolamento CEE 536/93, per non aver proceduto alla vidimazione del registro dei conferimenti di latte dai produttori – campagna di commercializzazione 1997/1998, 1998/1999, 2001/2002;

- violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7, paragrafo 1 del regolamento CEE 536/93, per mancata esibizione degli originali delle distinte di trasporto latte - campagna di commercializzazione 1998/1999;

- violazione dell’obbligo di effettuare prelievi sul latte consegnato ai fini del calcolo di tenore di materia grassa, così come previsto dall’art. 7, lett. c) del regolamento CEE 536/93 - campagna di commercializzazione 1998/1999;

- violazione dell’obbligo di consentire l’accesso presso le proprie sedi e i propri impianti ai funzionari addetti ai controlli relativamente all’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, nonché dell’obbligo di consentire l’esame della contabilità e della documentazione commerciale ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 468/92 – campagna 1999/2000;

- violazione dell’obbligo di procedere alla restituzione, a compensazione avvenuta, degli importi trattenuti in eccesso, comprensivi degli interessi, così come previsto dall’art. 5 comma 8 della legge 468/92, dall’art. 12 comma 2 del DPR 569/93 e dalla legge 118/99, art. 1, comma 18 – campagne di commercializzazione dal 1997 al 1999 e nella campagna 2001/2002;

- violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile, dovuto ai sensi dell'art. 5 della L. n. 119 del 2003,per i mesi da aprile ad agosto 2007 – campagna di commercializzazione 2007-2008.

Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il provvedimento sfavorevole, esponendo le seguenti censure in diritto:

a) Illegittimità per eccesso di potere, disparità di trattamento, difetto di motivazione, contraddizione con precedenti provvedimenti regionali, violazione del giudicato, poiché la Regione ha ritenuto di disporre la revoca sulla scorta della, pretesa, reiterata, violazione dell’obbligo di trattenere e poi versare mensilmente il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti caseari, la cui sussistenza sarebbe stata negata dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 12 dicembre 2006, n. 26434 e SS.UU. 19 febbraio 2007, N. 3721);

b) violazione del principio di parità di trattamento, in ragione del fatto che con altra cooperativa la Regione ha raggiunto un accordo transattivo rispetto alle violazioni contestate prima dell’entrata in vigore del regolamento 1788/2003;

c) Violazione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria e più precisamente delle ordinanze del giudice ordinario che avrebbero imposto alla ricorrente la restituzione delle somme ai soci;

d) Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria (regolamenti 3950/92, 1392/2001, 1788/2003, 595/2004) da parte di quella nazionale, illegittimità per omesso calcolo delle produzioni e mancata verifica dell'effettivo superamento del quantitativo globale garantito assegnato allo Stato italiano, violazione del procedimento tipico che prevede la determinazione del prelievo al termine dell'annata lattiero-casearia e non per una sola mensilità. In particolare, secondo parte ricorrente, l’art. 15 de regolamento della Commissione 595/2004 imporrebbe che “ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l’acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all’autorità competente l’importo del prelievo da lui dovuto”;

e) Violazione dell'art. 94 del D.Lgs. n. 507 del 1999, in quanto la Regione Lombardia non ha rispettato il termine decadenziale massimo di 45 giorni tra l'accertamento dei fatti che comportano il venir meno dei requisiti e l'adozione dell'atto di revoca e non ha inoltre valutato correttamente il presupposto della reiterazione della violazione.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo la reiezione del gravame, in ragione di una corretta lettura, comunitariamente orientata, del Regolamento CE 1788/03 e della relativa legge di recepimento 119/2003, i quali hanno innovato l’ordinamento rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa che ha formato oggetto delle pronunce della Cassazione invocate da parte ricorrente.

Peraltro, preliminarmente, la Regione ha eccepito la tardività del ricorso, notificato solo il 10 novembre 2008, nonostante la comunicazione sia stata, per stessa ammissione della ricorrente, conosciuta in data 22 luglio 2008.

Alla pubblica udienza del 18 luglio 2012 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato come, il 28 novembre 2011, sarebbe intervenuto un accordo transattivo, volto alla risoluzione di tutti i contenziosi pendenti il ricorso, in ragione del quale i provvedimenti impugnati dovrebbero ritenersi essere divenuti privi di effetti. In ragione di ciò, esso ha richiesto un rinvio della trattazione del ricorso, in attesa del formale ritiro degli atti da parte dell’Amministrazione.

La Regione si è opposta a tale rinvio, sottolineando come gli accordi raggiunti parrebbero avere ad oggetto questioni diverse da quelle trattate nel ricorso in esame: ciò anche in ragione del fatto che, non solo la Regione nulla ha dedotto nelle proprie memorie, ma lo stesso ricorrente non ha fatto menzione della transazione in questione nei propri scritti. Peraltro, poiché tali accordi risalgono al 28 novembre 2011, la Regione si è opposta anche al deposito degli stessi.

Con tali precisazioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame la ricorrente censura la legittimità del decreto regionale di revoca del riconoscimento dello status di primo acquirente.

Deve essere, però, preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità introdotta dall’Amministrazione, la quale ha evidenziato come il provvedimento di revoca della qualifica di primo acquirente sia stato notificato (presso la sede dell’azienda ricorrente) il 22 luglio 2008, ma il ricorso sia stato, a sua volta, notificato solo il 10 novembre 2008 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini.

Parte ricorrente non ha replicato a tale eccezione nei propri scritti, limitandosi, in seduta pubblica, a controbattere sostenendo la carenza di prova dell’effettiva data in cui è intervenuta la notifica del provvedimento impugnato nei confronti della ricorrente.

Secondo parte ricorrente non sarebbe sufficiente a dimostrare la data dell’avvenuto ricevimento della raccomandata accompagnatoria del provvedimento sanzionatorio la mera produzione di una fotocopia della ricevuta sottoscritta. Essa, però, si limita ad asserire ciò, senza fornire alcun elemento idoneo a far dubitare della conformità all’originale della copia prodotta. Al contrario essa afferma, nell’ultimo periodo delle premesse del ricorso che la cancellazione della ricorrente dall’elenco dei primi acquirenti sarebbe stata disposta “con decorrenza dal 45 ° giorno successivo alla data di notifica del decreto e quindi dal 22 agosto 2008”, con la conseguenza che, a parere del Collegio, non può ritenersi confutata la data della piena conoscenza del provvedimento che parte resistente fa coincidere con il 22 luglio 2008.

Ne deriva la tardività della notifica del ricorso e al Collegio non rimane che adottare la sentenza in rito chiesta dall’Amministrazione resistente nella sua eccezione.

Il ricorso è peraltro infondato nel merito, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui la legittimità del sistema (che prevede che il prelievo sia effettuato prima di aver accertato l'effettivo superamento della quota limite) risulta essere garantita, oltre che dalla previsione di un meccanismo di recupero dell'eventuale esubero nel senso sopra detto, dalla qualificazione del prelievo come mera facoltà in un'ottica di garanzia del versamento dovuto dall’acquirente quale sostituto (cfr., sul punto T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, sentenza 30 aprile 2010, n. 1652), nonché dal fatto che il provvedimento appare:

- debitamente motivato, in quanto atto dovuto, mediante il mero riferimento alla norma, la quale prevede, peraltro, termini procedimentali non di natura caducatoria;

- e comunque non discriminatorio attesa la diversa situazione del produttore citato come destinatario di un diverso trattamento.

Le spese del giudizio non possono che seguire la regola della soccombenza.

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