TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-05-18, n. 201011920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-05-18, n. 201011920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201011920
Data del deposito : 18 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04158/2009 REG.RIC.

N. 11920/2010 REG.SEN.

N. 04158/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4158 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc Sviluppo Investimenti Eero Spa, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Viale Parioli, 180;

contro

Banca D'Italia, rappresentata e difesa dagli avv.ti O C, N D Ggi, Maria Patrizia De Troia, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via Nazionale N. 91 (Ufficio Legale della Banca d’Italia);

nei confronti di

Soc S Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Nicoletti, Francesca Luchi, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Panama, 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento n. 417039 del 23 aprile 2009 con il quale la Banca d'Italia ha comunicato alla ricorrente oltre che a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., Euari S.p.A., Onda S.p.A. e dott. M F l'avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni a detenere le rispettive partecipazioni in Delta S.p.A., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. e, nelle more della conclusione del relativo procedimento, ha disposto l'immediata sospensione delle medesime autorizzazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

-del verbale finale dell'ispezione disposta dalla Banca d'Italia e svolta dal 2 settembre 2008 al 4 febbraio 2009 ai sensi del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia sul gruppo DELTA, consegnato agli esponenti della capogruppo il 27 aprile 2009;

-del provvedimento n. 0136094/09 del 18 agosto 2009 con il quale la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs.385/1993, la revoca delle autorizzazioni alla partecipazione nel capitale dei Delta s.p.a. nonché la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 385/1993, per l'alienazione della partecipazione per le quali è stata revocata l'autorizzazione;

-della delibera collegiale del Direttorio della Banca d’Italia di ratifica del provvedimento n. 0136094/09 del 18.8.2009 predetta determinazione, di cui al verbale del 1° settembre 2009 n. 32;

-di ogni altro atto comunque annesso, connesso, presupposto o consequenziale.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca D'Italia e di Soc S Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2010 il dott. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I.Con il proposto ricorso introduttivo, poi integrato da motivi aggiunti, è stata prioritariamente impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, n. 417039 del 23 aprile 2009 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato alla ricorrente, assume quest’ultima, oltre che a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., Sviluppo Investimenti Eeri spa, Euari S.p.A., Onda S.p.A. e dott. M F, l'avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni a detenere le rispettive partecipazioni in Delta S.p.A., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 e, nelle more della conclusione del relativo procedimento, ha disposto l'immediata sospensione delle medesime autorizzazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Con successivi motivi aggiunti, sono stati poi gravati il provvedimento del 18.8.2009, con cui l’intimata Banca d’Italia ha disposto, ai sensi dell’art.19, comma 5, del D.lgvo n.285/1993, la revoca nei confronti dell’attuale istante e degli altri soggetti ivi indicati dell’autorizzazione a detenere partecipazioni azionarie nel capitale di Delta spa, ed è stato assegnato il termine di 3 mesi per procedere all’alienazione delle partecipazioni de quibus, nonchè la delibera del Direttorio della B.I. n. 587/2009 dell’1.9.2009, di ratifica del provvedimento di cui sopra, assunto dal Vice Direttore della B.I.

II.In punto di fatto (e precisato che la vera comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni suddette e di sospensione nelle more delle autorizzazioni stesse, è costituita dalla determinazione, in atti, di B.I. n. 417006 del 23.4.2009, cui l’atto impugnato, indirizzato ad organi di Delta spa, fa mero riferimento, con conseguenti eventuali profili di inammissibilità, dall’approfondimento dei quali si può peraltro prescindere in presenza d’impugnativa come verrà appresso specificato comunque priva di fondamento ) deve essere evidenziato quanto segue:

1) la spa Delta, società capogruppo di un conglomerato di società operanti nel settore finanziario, nel settembre 2004 è stata autorizzata ad acquistare il Credito Agricolo spa ( poi denominata Deltabanca spa e successivamente SediciBanca spa);

2) in forza del suddetto acquisto e dell’entrata in vigore del D.L. n.297/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2007, è stata autorizzata, con provvedimento dell’agosto 2007 e con decorrenza 1° gennaio 2007, l’iscrizione del gruppo Delta nell’albo dei gruppi bancari ex art.64 TUB;

3) alla data di adozione del provvedimento di cui al punto 2) gli azionisti di Delta spa erano:

a) la SIE spa – controllata totalmente dalla Cassa di Risparmio di San Marino - con il 21% del capitale;

b) Onda spa, controllata da Euari Spa e da SIE spa, con una partecipazione del 34%;

c) S spa, per il tramite della controllata Aral spa – con il 24%;

d) il Banco Popolare di Verona e Novara con il 20%;

e)il Dott. M F, Presidente di Delta e Amministratore Delegato della CRSM, con una quota dell’1%;

4) tale composizione della compagine azionaria era stata valutata dalla Banca d’Italia in linea con le prescrizioni di vigilanza, atteso che la Cassa di Risparmio di San Marino non sembrava svolgere un ruolo dominante nell’ambito della compagine stessa, ruolo che peraltro, assume l’Amministrazione di vigilanza, le sarebbe stato precluso sia per l’inadeguatezza della regolamentazione di vigilanza bancaria esistente nella Repubblica di San Marino, sia per l’assenza di accordi tra le Autorità di Vigilanza italiana e sanmarinese;

5) successivamente, a seguito della fuoriuscita dalla compagine azionaria della Banca Popolare di Verona e Novara e dell’aumento di capitale che la spa Delta aveva dovuto attuare in conseguenza dell’iscrizione nell’albo dei gruppi bancari per adeguarlo alle prescrizioni in materia, la suddetta compagine è stata modificata – come evidenziato dalle risultanze degli accertamenti ispettivi cui il gruppo Delta era stato sottoposto nel periodo settembre 2008-febbraio 2009 – e risultava così costituita:

a) SIE spa con una quota del 29,99% del capitale;

b) Onda spa con una quota del 49,99%;

c) S spa con una quota del 15,95;

d) il dottor F con una partecipazione pari al 4,07%;

6) alla luce delle risultanze dei citati accertamenti ispettivi la Banca d’Italia ha ritenuto che la CRSM avesse assunto un ruolo dominante nel gruppo Delta spa, atteso che:

a) Euari spa – maggior azionista con una quota del 73,53% del capitale di Onda spa, mentre la residua quota pari al 26,47% faceva capo alla SIE spa – non poteva in alcun modo essere considerata un soggetto autonomo dalla Cassa, tenuto conto dei rapporti esistenti tra Euari e Onda con l’azienda di credito, come si evinceva chiaramente dagli ingenti finanziamenti erogati da quest’ultima ad Onda spa al fine di sottoscrivere la quota di sua competenza dell’aumento di capitale della spa Delta, i quali erano stati garantiti da Euari spa;

b) era individuabile una palese sovrapposizione nella composizione degli organi direttivi e tra gli esponenti di vertice della Cassa sammarinese e di quelli di Onda spa e delle società del gruppo Delta;

c)sussistevano intensi rapporti finanziari di ingente importo tra la CRSM e le società del gruppo de quo, desunti dal forte indebitamento del gruppo stesso nei confronti della Cassa, dal determinante sostegno finanziario di quest’ultima, anche attraverso forme indirette di finanziamento, da relazioni commerciali tra società del gruppo Delta e CRSM “caratterizzate da opacità e scarsa separatezza”.

III.Sulla base di tali presupposti, sopra solo sommariamente riassunti, il resistente Istituto di vigilanza ha attivato il procedimento finalizzato all’eventuale adozione di una determinazione di revoca delle autorizzazioni, che nelle more sono state sospese, a detenere le partecipazioni azionarie nel capitale di Delta, nel corso del quale i potenziali destinatari della revoca stessa hanno presentato le proprie argomentazioni per contrastare la fondatezza dei presupposti, emersi dagli accertamenti ispettivi, che avrebbero giustificato l’adozione di un provvedimento di ritiro.

Non avendo la BI ritenuto le argomentazioni addotte in grado di confutare la fondatezza delle risultanze ispettive circa il ruolo dominante assunto dalla cassa sanmarinese ed il conseguente controllo di fatto esercitato da quest’ultima sul gruppo Delta, è stata adottata la determinazione di revoca in data 18.8.2009.

In quest’ultima viene fatto altresì fatto altresì riferimento all’ordinanza (per essere anche nella stessa “evidenziati fatti e circostanze che dimostrano la sussistenza di tale controllo”) del Tribunale Distrettuale della Libertà di Bologna del 12.6.2009 resa nell’ambito del procedimento penale cui erano sottoposti alcuni esponenti del Gruppo Delta.

IV. Tanto premesso, è da disattendere la prima censura del ricorso introduttivo, con la quale l’istante assume che, ai fini della legittimità della determinazione del 23.4.2009, non sussisterebbero i presupposti per la sospensione immediata delle autorizzazioni, anche perché, a seguito di tale sospensione, il diritto di voto in assemblea potrebbe essere esercitato solo dal socio di minoranza S spa, il quale nel tempo, anche alla luce di pregresse vicende, si è dimostrato ostile nei confronti dei soci di riferimento. E proprio ad esso, lamenta la ricorrente, verrebbe in pratica “consegnata” Delta , dato che S potrebbe in solitudine convocare assemblee, revocare amministratori, recedere dalla società. Non esisterebbero quindi i necessari presupposti di necessità e urgenza per il provvedimento cautelare disposto, né alcuna motivazione ed istruttoria e neppure interessi pubblici a suo fondamento, con particolare riferimento a quelli, ex art. 19 comma 5 TUB, previsti a presidio della sana e prudente gestione delle banche.

La censura è priva di fondamento.

Al riguardo, deve considerarsi, anzitutto, che le vicende che sono seguite all’impugnata determinazione sospensiva e cautelare dell’aprile 2009, hanno di fatto privato di rilievo i timori e le relative doglianze dell’istante, dato che la società Delta è stata sottoposta in data 14.5.2009 e in data 27.5.2009 dapprima a gestione provvisoria e poi ad amministrazione straordinaria. Il 28.5.2009 sono stati nominati i Commissari straordinari. Ciò ha determinato la sospensione ex lege delle funzioni dell’assemblea dei soci. La possibilità di deliberazioni assembleari determinate dall’interesse esclusivo di S spa, non hanno trovato reale e concreto riscontro.

In ogni caso, nello stesso provvedimento del 23.4.2009, oggetto d’impugnativa, era ben chiara l’intenzione manifestata da B.I. di vigilare attentamente, fornendo al riguardo indirizzi e avvertimenti, sul successivo andamento e gestione di Delta spa, per la quale era anche stata disposta la convocazione entro 30 gg. di una riunione del CdA per determinazioni consequenziali agli accertamenti ispettivi e con onere di immediata informativa nei confronti di B.I.. Sicchè il rischio paventato dalla parte ricorrente per l’interesse ad una “sana e prudente gestione” era anche ab origine privo di consistenza.

Quanto ai presupposti di urgenza, quest’ultima è in re ipsa ed essi si evincono comunque dal tenore e dal contenuto complessivi dell’atto, dato che la parte valutativa del provvedimento, che evidentemente sorregge con identica significatività (e dopo adeguata istruttoria condotta anche tramite accertamenti ispettivi) sia il dispositivo ove si comunica l’avvio del procedimento di revoca che la contestuale sospensione cautelare, illustra adeguatamente la necessità di impedire l’esercizio del voto con effetto immediato. Il provvedimento menziona, d’altra parte, le problematiche connesse con l’ordinamento bancario e finanziario sanmarinese ostative ad un’eventuale richiesta di autorizzazione della partecipazione maggioritaria CRSM in Delta;
la difformità della situazione di fatto rispetto a quanto autorizzato;
la concomitanza di cariche rilevata;
la necessità di garantire un’efficace azione di controllo. Inoltre, anche tutte le altre notazioni contenute nell’atto di avvio e relative alla rilevata irregolarità dell’assetto proprietario connotano sul piano motivazionale l’atto in impugnativa, giustificandone ampiamente l’adozione. La sospensione delle autorizzazioni non è acritica, ma è anzi sorretta da una complessa istruttoria ed è giustificata dalla necessità di evitare che nelle more della revoca delle autorizzazioni (di cui è comunicato l’avvio procedimentale) possano essere esercitate le prerogative del socio di controllo.

Va tenuto presente d’altra parte che la sospensione cautelare del provvedimento, ex art. 7 comma 2 della legge n. 241/90, è possibile addirittura prima della comunicazione di avvio del procedimento (ed in questo caso semmai si porrà l’onere di una specifica motivazione per i presupposti della sospensione stessa), mentre nella specie il provvedimento cautelare, in quanto assunto contestualmente all’atto di inizio procedimentale, trova in quest’ultimo, nel suo contenuto e nella sua motivazione, le proprie giustificazioni, anticipando cautelarmene gli effetti di un provvedimento in itinere.

L’interesse pubblico è dunque, nel caso, facilmente riconoscibile, e consiste nell’esigenza di anticipare l’azione di contrasto ad una situazione di rilevata irregolarità. E ciò proprio a tutela di esigenze di sana e prudente gestione bancaria.

In ordine poi agli assunti relativi al socio di minoranza S, si è già detto in precedenza, dovendosi semplicemente aggiungere che non possono assumere rilievo, ai fini pretesi dalla ricorrente, mere presunzioni alla stregua delle quali il socio di minoranza della holding potrebbe essere indotto ad iniziative puramente emulative.

V.Assume, inoltre, la parte ricorrente, che il comportamento di B.I. è risultato contraddittorio, avendo emesso l’atto impugnato per ragioni di cui era da tempo a conoscenza (ruolo di CRSM come banca finanziatrice del Gruppo, rapporti tra gli organi di CRSM e Delta) e dopo aver nondimeno concesso le autorizzazioni in questione.

Al riguardo rileva il Collegio che CRSM si era impegnata con l’Autorità di Vigilanza a mantenere una partecipazione non maggioritaria nel gruppo ed anche alla vigilia del provvedimento impugnato aveva riconfermato l’assenza di sue posizioni di controllo sul gruppo stesso.

Inoltre, se anche risultasse provato che alcuni tra gli elementi indicati da B.I. come indici rivelatori del controllo CRSM erano già noti all’Amministrazione, appare evidente che l’intervento ispettivo ha consentito di acquisirne di nuovi e comunque di avere un quadro chiaro della situazione consolidando riflessioni in precedenza solo parziali e frammentarie. Ad esempio, il sostegno finanziario assicurato dalla Cassa ai soci di Delta, in sé pienamente legittimo, è stato colto e valutato, all’esito dell’ispezione di controllo, come semplice tassello di più ampi rapporti di “dipendenza”, rivelatori della determinante influenza esercitata dalla Cassa sulla gestione del gruppo. Ed al riguardo nessuna rilevanza esimente possono assumere le tardive notizie, peraltro parziali, fornite nel corso dell’ispezione o successivamente.

Dunque, nessuna contraddittorietà può essere individuata nel comportamento dell’Amministrazione, che solo in presenza di un quadro chiaro e documentato, acquisito all’esito degli specifici accertamenti compiuti in loco, ha potuto (e dovuto) assumere i provvedimenti di cui trattasi.

In ordine poi all’ulteriore profilo di contraddittorietà, che la ricorrente ravvisa nel fatto che l’Amministrazione, da un lato ha avviato un procedimento, dall’altro ha adottato un provvedimento definitivo, rileva il Collegio che l’adozione del provvedimento cautelare (peraltro nella specie per sua natura ad effetti limitati e parzialmente diversi da quelli propri dell’eventuale revoca delle autorizzazioni) in sede di avvio procedimentale preordinato alla determinazione definitiva, risponde pienamente all’ipotesi normativa astratta ex art. 7 della legge n. 241/90.

I motivi di censura esposti sono pertanto privi di fondamento.

VI.Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente contesta, sotto il profilo sostanziale, la stessa rilevanza e significatività degli elementi che la la Banca d’Italia ha ritenuto indici sintomatici del controllo svolto dalla CRSM su Delta, affermando quindi che non sussisterebbero i presupposti sulla base dei quali è stato adottato l’atto impugnato.

Al riguardo, i presupposti dell’atto cautelare e di avvio procedimentale oggetto d’impugnativa nel ricorso introduttivo sono sostanzialmente quelli cui sopra, sub II, si è sinteticamente fatto cenno. Tali elementi sono stati confermati, pressoché totalmente , in sede di atto di revoca delle autorizzazioni a detenere partecipazioni in Delta, per cui il Collegio ritiene di doversi occupare congiuntamente delle censure, riferite ai medesimi presupposti, contenute sia nell’atto introduttivo che nei motivi aggiunti d’impugnazione della revoca delle autorizzazioni.

Solo per completezza dovendosi peraltro precisare che gli elementi assunti alla base di un atto cautelare e di avvio procedimentale, diversamente da quelli fondanti l’atto definitivo, non necessariamente (per la loro intrinseca ed evidente natura precaria e/o endoprocedimentale) debbono avere tutti lo stesso grado di certezza e di totale fondatezza di quelli poi confermati nel provvedimento conclusivo.

VII.A questo punto, per ragioni di ordine logico deve essere esaminata per prima, tra quelle di cui ai motivi aggiunti depositati il 21.10.2009 ,l’ultima delle doglianze dedotte e con cui è stata contestata la competenza del Vice Direttore Generale ad adottare la contestata determinazione in data 18.8.2009 di revoca delle autorizzazioni, atteso che essa sarebbe stata assunta senza motivazione circa i presupposti di necessità e di urgenza che secondo lo statuto della Banca d’Italia avrebbero autorizzato il Vice Direttore ad adottare l’atto.

La dedotta censura è manifestamente infondata.

A tal fine il Collegio osserva, in linea con quanto prospettato dall’intimato istituto e conformemente a quanto statuito con la sentenza di questo Tribunale n.1215/2010 pronunciata su un ricorso proposto avverso lo stesso provvedimento oggetto della presente controversia, che:

a) giusta quanto previsto dalle disposizioni (puntualmente richiamate dall’Amministrazione i n sede difensiva) in materia di conclusione ai sensi della legge n. 241/90 dei procedimenti amministrativi di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, il procedimento de quo doveva essere concluso entro 120 gg. dalla comunicazione di avvio, nella specie avvenuta in data 23 aprile 2009;

b) poiché il termine sarebbe dunque scaduto il 21 agosto 2009, il Vice Direttore Generale ha adottato la contestata determinazione in data 18.8.2009, al fine di assicurare il rispetto del termine stesso;

c) in tale contesto, è evidente che sussistevano i presupposti della necessità ed urgenza correlati all’esigenza di rispettare il termine de quo, al fine di evitare l’attivazione di un nuovo procedimento di revoca;

d)e comunque il Direttorio della B.I., in data 1.9.2009, preso atto dei presupposti (anche di urgenza), e concordando sugli stessi, dell’intervento provvedimentale del Vice Direttore Generale in data 18.8.2009, ha ratificato il detto atto di revoca, confermandone ed avallandone dunque la regolarità e legittimità.

VIII.In ordine alle censure dedotte dall’istante contro le ragioni della revoca delle autorizzazioni a detenere partecipazioni in Delta spa (e, prima ancora, della sospensione delle autorizzazioni stesse) deve essere osservato che nella gravate determinazioni della Banca d’Italia è chiaramente illustrata, senza manifeste incongruenze o evidenti illogicità, la dinamica degli eventi che ha dato luogo alla modifica dell’assetto azionario di Delta spa successivamente all’iscrizione del gruppo nell’albo dei gruppi bancari, al termine della quale la CRSM ha assunto il ruolo di controllore di fatto del gruppo Delta, come ben evidenziato nelle risultanze ispettive.

La sussistenza di detto controllo è dimostrata da una serie di concomitanti indici sintomatici, che assumono significatività e validità nel loro insieme.

I singoli rilievi dedotti dall’istante, i quali prescindono per lo più da tale visione d’insieme, non sono comunque condivisibili.

In ordine anzitutto al profilo di censura alla stregua del quale, ad avviso della ricorrente, data la partecipazione maggioritaria di Euari in Onda e i poteri gestori dei managers di Euari stessa, vi sarebbe indipendenza di Onda da CRSM ed al più un controllo congiunto del gruppo Delta da parte di CRSM ed Euari, lo stesso è infondato.

Invero, ciò che l’Amministrazione ha accertato, all’esito dell’ispezione suddetta, è proprio la non corrispondenza tra l’assetto partecipativo formale del gruppo e quello effettivo, per cui la Cassa è risultata di fatto detenere il controllo sull’intero gruppo, ex art. 23 TUB.

Nel contestato provvedimento è stato ben evidenziato che il sostegno finanziario assicurato dalla Cassa ai soci di Delta spa, per le modalità con cui è stato effettuato, per la rilevanza dell’importo dello stesso e per i pregressi rapporti esistenti tra la menzionata Cassa e le altre società del gruppo (in particolare Onda ed Euari), non poteva in alcun modo essere considerata una mera e tipica operazione finanziaria, bensì veniva a costituire un tassello fondamentale nell’ambito del progetto teso a far acquistare alla Cassa una pozione dominante (cfr. TAR Lazio, III, n. 1215/2010).

In particolare le tesi ricorsuali non appaiono in alcun modo convincenti se si valutano gli elementi addotti dalla P.A., con particolare riferimento al finanziamento CRSM ad Onda, non astrattamente ed atomisticamente ma alla luce delle concrete circostanze di fatto che hanno giustificato l’erogazione del finanziamento stesso (con garanzia Euari).

A tal fine deve essere evidenziato che:

a) il rilevante aumento del capitale di Delta spa, pari a circa 230 mln di euro, si era reso necessario ed improcrastinabile al fine di allineare il capitale della suddetta società alle prescrizioni di vigilanza in forza dell’avvenuta iscrizione nell’albo dei gruppi bancari;

b) tale ingente intervento finanziario non poteva in alcun modo essere autonomamente sostenuto da Onda spa per la parte di sua competenza né la controllante Euari spa, il cui capitale era suddiviso tra una ventina di persone fisiche, era in grado di sottoscrivere un aumento di capitale di Onda al fine di dotare quest’ultima delle risorse necessarie;

c) in simile e pacifico contesto fattuale, quindi, è palese che con il finanziamento de quo è stato raggiunto il duplice obiettivo di dotare Onda delle necessarie risorse e di mantenere formalmente inalterati gli assetti proprietari di quest’ultima, elemento questo che era necessario in considerazione del fatto che la CRSM non avrebbe mai potuto sottoscrivere direttamente una quota di aumento di capitale di Onda tale da consentirle di diventare socio di maggioranza né poteva ricevere in pegno le azioni di Onda di proprietà Euari, tenuto conto che non le sarebbe stata mai rilasciata la prescritta autorizzazione dall’autorità di vigilanza in quanto appartenente ad un paese che non garantiva la vigilanza sugli intermediari finanziari secondo gli standard europei.

IX.Va soggiunto che l’impugnato provvedimento di revoca ex art. 19 TUB ha ad oggetto tutte le partecipazioni in Delta spa facenti capo direttamente o indirettamente alla CRSM, e quindi ad essa riconducibili quale unico socio di effettivo controllo del Gruppo, tra cui anche la partecipazione in Onda spa formalmente intestata ad Euari spa, (soggetto dunque quest’ultimo, per i rapporti intrattenuti, anche attraverso Onda, con CRSM, non indipendente rispetto a quest’ultima, in contrario non rilevando l’entità delle partecipazioni stabilite e comunicate e i formali patti parasociali a fronte di una situazione sostanziale diversa, come già detto, da quella formale).

Al riguardo, la ricorrente tenta di accreditare la tesi per cui il controllo della CRSM sul Gruppo Delta non “passerebbe” tramite Euari e Onda. Gli argomenti riguardano il sostegno finanziario di CRSM a Onda, la natura della garanzia di Euari prestata per tale finanziamento, il meccanismo di remunerazione dei managers Euari. In proposito la ricorrente lamenta anche difformità tra avviso procedimentale e determinazione finale.

Gli argomenti non convincono il Collegio.

Come condivisibilmente rilevato dalla P.A. nelle proprie difese, nella comunicazione di avvio del procedimento si afferma, a proposito del sostegno finanziario fornito da CRSM, che “a Onda la Cassa ha fornito in via esclusiva” i mezzi finanziari necessari per sottoscrivere l'aumento di capitale di Delta realizzato nel 2007 e per acquisire quote della partecipazione ceduta dal Banco Popolare;
mezzi finanziari assicurati mediante SIE, partecipante con il 26,47 % nonché con il supporto creditizio prestato all'altro socio, Euari s.p.a., titolare in Onda di un'interessenza del 73,53%. E' quindi di tutta evidenza che si parla di sostegno della CRSM a Onda s.p.a. (e di cui peraltro beneficia indirettamente, in quanto controllante, Euari s.p.a.).

La ricorrente nelle proprie osservazioni nega che CRSM abbia finanziato la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Delta da parte di Euari, precisando che "il finanziamento è avvenuto solo a favore di Onda”. Ma è evidente come l'Autorità di vigilanza non potesse ragionevolmente affermare che Euari s.p.a. aveva sottoscritto l'aumento di capitale della holding del gruppo, considerato che il partecipante diretto al capitale di Delta s.p.a., come tale chiamato a sottoscrivere l'aumento di capitale, è Onda s.p.a. (mentre Euari s.p.a. non ha alcuna partecipazione diretta in essa).

E' dunque pienamente coerente, e per nulla in contrasto con l'atto di avvio procedimentale, che nel provvedimento finale di revoca si affermi che i finanziamenti concessi da CRSM direttamente a Onda sono stati erogati anche nell 'interesse di Euari la quale, infatti, si è posta quale garante del finanziamento concesso da CRSM a Onda e da quest 'ultima utilizzato per sottoscrivere la quota di propria competenza dell 'aumento di capitale di Delta Spa perfezionato alla fine del 2007.

Il provvedimento finale, nel confermare che i finanziamenti vennero concessi dalla Cassa direttamente a Onda s.p.a., dimostra anzi di avere tenuto nel debito conto le controdeduzioni dei soggetti interessati in merito a tale profilo, sia pure ritenendole non idonee a smentire la significatività del fatto rilevato. In definitiva, a prescindere dalla natura della garanzia (mandato a vendere e non pegno) ciò che rileva non è la natura diretta o indiretta dei finanziamenti, quanto la circostanza che detti finanziamenti hanno consentito a Onda di sottoscrivere la quota di competenza dell’aumento di capitale di Delta, e che i finanziamenti concessi dalla Cassa ad Onda siano comunque andati a beneficio anche di Euari, consentendole di mantenere la partecipazione del 73,53% in Onda.

Il mandato a vendere, essendo oltretutto ignoto allo stato l’eventuale acquirente futuro, non ha il rilievo preteso dall’istante (d’altra parte, è chiaro che la garanzia non poteva certamente essere prestata con modalità, quali ad esempio il pegno, incompatibili con il ruolo di azionista di minoranza formalmente rivestito da CRSM), risultando invece intanto evidente che il finanziamento CRSM mostra la sua posizione di soggetto finanziariamente “forte” del Gruppo e quindi la significatività della circostanza nel ragionamento di B.I..

X.Circa le anomale modalità di remunerazione dei managers, e le finalità cui esse almeno in parte sono rivolte, la ricorrente sostiene che non si tratta di circostanza avente la significatività asserita dall’Amministrazione, sia perché gli emolumenti unitari sarebbero in linea con i compensi comunemente praticati per i top managers del settore creditizio, sia perche l’importo complessivo (sei milioni di euro) esaurirebbe l’entità delle somme corrisposte ai managers, essendo quindi mancato il depauperamento di Delta a vantaggio della CRSM e quindi l’integrazione della fattispecie del controllo per influenza dominante.

Al riguardo, rileva il Collegio come nel rapporto ispettivo sia chiarito, anche con il supporto di dati contabili di bilancio, che le retrocessioni che Delta corrisponde a Euari per l’attività dei managers, “superano ampiamente gli effettivi emolumenti erogati” e che il differenziale è fonte di finanziamento utilizzata da Euari anche per far fronte ai suoi debiti. Le circostanze addotte dalla ricorrente non sono quindi idonee ad elidere i rilievi ispettivi. Oltretutto, per ciò che riguarda il punto specifico, è significativo quanto poi definitivamente rilevato, al riguardo, da B. I. in sede di revoca delle autorizzazioni a detenere partecipazioni in Delta spa (e anche in riferimento a controdeduzioni sul punto rese dai soggetti destinatari della menzionata misura), e cioè che il differenziale suddetto “ha costituito un mezzo per dotare la stessa Euari di risorse volte a sostenere gli impegni derivanti dalla partecipazione in Onda, tenuto conto anche degli oneri derivanti dal rilevante indebitamento;
tra l’altro risulta che, nell’anno 2005, Euari ha concesso a Onda un finanziamento infruttifero per un importo di E 5,4 mln con durata sino al 2008”.

Le specifiche censure di cui trattasi, del resto, sono già stati disattese anche dalla sentenza, sopra citata, di questo Tribunale, n. 1215/2010, che al riguardo ha rilevato, tra l’altro, che “l’affermazione” per cui “il suddetto meccanismo non avrebbe nulla di anomalo ma appare conforme allo svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale, se astrattamente appare condivisibile, tuttavia, non tiene in alcun modo conto dei concreti rapporti che si sono venuti ad instaurare tra le società controllanti direttamente o indirettamente il gruppo Delta, per cui ben può essere ravvisabile in tale sistema di remunerazione anche la finalità cui ha fatto riferimento la contestata determinazione”.

In tale contesto, quindi, non ha alcuna importanza l’asserita mancanza di un sistematico e progressivo depauperamento di Delta spa a vantaggio della Cassa, trattandosi di un presupposto non necessario ai fini della configurabilità del controllo ai sensi dell’art. 23 TUB.

La doglianza esposta va quindi rigettata.

XI.Quanto alla presenza tra gli amministratori di Onda di esponenti della comunità sanmarinese (due su tre) e all’ampia sovrapposizione tra gli organi della capogruppo Delta spa e quelli della CRSM, la ricorrente assume che si tratta di circostanze non significative, sia per la genericità dell’assunto sia per la presenza delle previsioni formali del patto parasociale tra i soci di Onda (in base al quale l’esercizio del potere di controllo e dell’attività di gestione della società è di competenza dell’organo amministrativo composto in maggioranza da membri nominati dal socio di maggioranza Euari).

Peraltro, come risulta dagli accertamenti ispettivi, le sovrapposizioni di cariche, specie di organi di vertice, tra società del gruppo Delta e CRSM è risultata ampia, non ha riguardato solo Onda ma anche altre società, tra cui la capogruppo, del gruppo suddetto. I relativi nominativi sono specificati in dettaglio negli accertamenti ispettivi, che fanno anche riferimento alla presenza, tra gli organi del gruppo, di componenti della direzione e dell’esecutivo di CRSM e di soggetti che in passato hanno ricoperto incarichi presso la Cassa e relativa Fondazione.

La ricorrente tende a minimizzare tali circostanze, ma non sembra illogico che esse siano invece ritenute indicative di una interscambiabilità di ruoli nell’ambito di CRSM, di Onda spa, di Delta spa e delle società facenti capo al gruppo, e quindi rivelatrici, specialmente se riguardate unitamente agli altri indizi, di un controllo sul gruppo stesso da parte di CRSM.

XII.Relativamente all’elemento dell’ingente sostegno finanziario da parte di CRSM, sostiene la ricorrente che al riguardo la P.A. nell’atto di revoca non ha tenuto in considerazione le osservazioni delle parti interessate e che tale sostegno, il quale si muove in una logica riconducibile a rapporti di finanziamento e non di controllo, si spiega anche con l’osservazione che, dopo l’uscita dal gruppo del socio Banco Popolare, la CRSM era diventata, peraltro temporaneamente, la Banca di riferimento del gruppo stesso e di sostegno del progetto industriale Delta, riferimento necessario anche per la crisi finanziaria in atto che ha indotto CRSM ad incrementare la propria esposizione verso Delta per non abbandonarla al suo destino

La ricorrente poi, sempre in ordine all’elemento del finanziamento, riguardato dall’Amministrazione come indice del controllo CRSM sul gruppo Delta, fa riferimento a condizioni di mercato praticate, a meri rischi economico finanziari, per la Cassa, in caso di inadempimento, a mancanza invero di clausole che permettessero un rafforzamento del socio CRSM a fronte di crediti non soddisfatti, al peso specifico del contributo finanziario della CRSM (25% del fabbisogno finanziario del Gruppo).

Per cui, sempre ad avviso della ricorrente, se i soci sostanziali sono due, come B.I. sapeva al momento dell’iscrizione all’albo dei gruppi bancari, e due rimangono in quanto Euari non è riconducibile a CRSM, gli indici di dominanza contestati rilevano un controllo congiunto tra i due soci, con illegittimità dell’atto impugnato in quanto l’art. 19 TUB richiede l’autorizzazione specifica solo per le partecipazioni di controllo esclusivo e solitario.

Le tesi ricorsuali non appaiono in alcun modo convincenti.

L’Amministrazione, anzitutto, replicando anche ad osservazioni procedimentali delle parti interessate (ed in proposito è generico il riferimento della ricorrente alla mancata considerazione delle osservazioni stesse), ha rilevato infatti che il sostegno assicurato dalla Cassa sanmarinese, considerato anche il supporto indiretto mediante garanzie e lettere di patronage, si è attestato intorno al 35% del complessivo indebitamento bancario, superiore al 25,5% indicato dalle parti interessate;
che tale percentuale si accresce ulteriormente tenendo conto delle cessioni di crediti effettuate dalle società del gruppo Delta a CRSM;
che l’entità del finanziamento è risultata estremamente significativa anche per la stessa CRSM, la cui complessiva esposizione, diretta e indiretta, verso il gruppo Delta, in base ai dati di bilancio al 31.12.2007, si è attestata intorno al 40% dell’attivo di bilancio della Cassa;
che l’incidenza dei finanziamenti è aumentata successivamente;
che il supporto creditizio è avvenuto in varie forme, tali da assicurare un 'assistenza completa alle esigenze finanziarie del gruppo Delta (canale preferenziale per il ricorso ai crediti interbancari, rilascio di garanzie e lettere di patronage, erogazione di finanziamenti destinati, acquisto di crediti, concessione di dilazioni di pagamento, sottoscrizione di obbligazioni, di prestiti subordinati e asset backed securities originate dalle società del gruppo);
che, soprattutto, le modalità con cui tale supporto è stato concesso, sono indicative, come sottolineato dalle constatazioni ispettive, di un coinvolgimento giustificabile solo in un ambito di integrazione operativa tipico di un unico gruppo bancario. “Esemplificativo, al riguardo”, ha in particolare osservato B.I. “è il riferimento operato dalla relazione ispettiva alle dilazioni concesse da CRSM alle società del gruppo Delta per il versamento degli incassi da queste ricevuti nello svolgimento dell'attività di servicer dei crediti ceduti alla stessa CRSM;
tali dilazioni sono state consentite per tempi via via più prolungati (sino a oltre 5 mesi) e per importi crescenti, che hanno raggiunto da ultimo, secondo quanto contenuto nella relazione fatta tenere dagli incaricati della gestione provvisoria, disposta da questo Istituto, l'importo di e 95 mln".

Anche alla luce di quanto sopra, appare dunque davvero difficile pensare ad una logica riconducibile a rapporti di mero finanziamento e non di controllo tra CRSM e gruppo Delta. Sembra invece al Collegio piuttosto evidente il contrario, non rilevando poi il contesto contingente, peraltro genericamente prospettato, di crisi e di uscita dal gruppo Delta del Banco Popolare, in cui il detto sostegno da parte di CRSM si è da ultimo realizzato, poiché detta circostanza non fa comunque venir meno l’illiceità dell’acquisito controllo di fatto del gruppo Delta da parte della Cassa sanmarinese.

Quanto alla questione del controllo “congiunto” Euari-CRSM, cui ancora una volta fa cenno la ricorrente, si ribadisce che tra gli elementi emersi dall’ispezione e rimarcati da B.I. vi è proprio quello della “non indipendenza” di Euari rispetto alle scelte di CRSM, non potendosi quindi ulteriormente disquisire in termini di controllo esercitato in via paritaria tra due oggetti aventi pari forza contrattuale, quando nella specie i due soci non sono risultati in equilibrio tra di loro, essendo uno dei due (Euari spa) dominato dall’altro.

XIII. Ulteriore elemento indiziario del ripetuto controllo è costituito, nella ricostruzione dell’Amministrazione, dalla “sussistenza di relazioni commerciali tra società del gruppo Delta e CRSM caratterizzate da opacità e scarsa separatezza”, concernenti: affidamenti richiesti a CRSM ed erogati da SediciBanca con istruttoria e valutazioni peritali curate esclusivamente dalla CRSM;
l’utilizzo del conto corrente intrattenuto dalla CRSM presso SediciBanca, che ha presentato uno scoperto di 135 milioni di euro tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 “in assenza di autorizzazione da parte degli organi della banca”.

Anche per dette relazioni commerciali i ricorrenti , contestando i rilievi della P.A., assumono la regolarità delle operazioni stesse.

Al riguardo, peraltro, i rilievi di Banca Italia, riferiti anche ad elementi di fatto incontrovertibili emersi nel corso delle indagini ispettive, sono categorici e convincenti, avendo l’Istituto di vigilanza rilevato quanto segue nel provvedimento di revoca delle autorizzazioni: “le giustificazioni addotte dalle parti interessate mostrano l’esistenza di rapporti tra CRSM e le società del gruppo Delta –in particolare SediciBanca- improntate a canoni di estrema correntezza e non consueti in campo bancario laddove non riguardino aziende facenti parte del medesimo gruppo. Infatti, e pur tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti interessate, resta confermato che: -con riguardo all'operazione riferita alla

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