TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-05-10, n. 201605556

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-05-10, n. 201605556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605556
Data del deposito : 10 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02809/2015 REG.RIC.

N. 05556/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02809/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, 47;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e delle Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata", in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Tranquilli e Adele Veri, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato Paola Tranquilli in Roma, Via Orazio Raimondo, 18;



per l'annullamento

-del provvedimento prot. 0001295/2015 del 16 gennaio 2015, con il quale l’Università di Roma “Tor Vergata” respingeva l’istanza di rilascio di nulla osta al trasferimento presso la predetta Università dalla Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2014/2015, anno di corso 6°, richiesto dall’odierno ricorrente con nota prot. n. 0036508/2014 del 19 dicembre 2014;

-di ogni altro atto successivo, presupposto e prodromico;

- del d.P.R. n. 364 del 7 febbraio 2014, ove interpretato come applicabile anche agli studenti di anni successivi al primo;

- e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere il trasferimento al VI anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (o a quello che l’Ateneo ha l’autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana – Albania) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta

- e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e delle Ricerca e di Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego opposto dall’Ateneo resistente alla domanda di trasferimento proposta dal ricorrente, studente italiano iscritto al sesto anno al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana – Albania, sulla base della duplice motivazione che “le domande di trasferimento non possono essere accolte in quanto non sussistono posti disponibili ” e poiché “ il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato, in base alla Legge 2 agosto 1999 n. 264, al superamento del test d’ingresso”.

Dopo avere evidenziato, in premessa, l’excursus normativo che ha condotto alla pronunzia n.1/2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, depositata in data 28.01.2015 - che, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l’orientamento della sezione III bis Tar del Lazio a quello della VI Sezione del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con ordinanza 1718 del 2014), ha chiarito come la corretta

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