TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-03-27, n. 202300709

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-03-27, n. 202300709
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300709
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 00709/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00276/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2023, proposto da
R M E, in proprio e in qualità di liquidatrice della Immobiliare Ascea Marina S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Ascea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;



per l'annullamento

della determina n. 242 del 14 dicembre 2022: liquidazione dell’importo a saldo del ristoro patrimoniale riconosciuto in relazione alla procedura ablatoria avente per oggetto il “Palazzo De Dominicis – Ricci”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascea e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, R M E (in appresso, R. M. E.), in proprio e in qualità di liquidatrice della Immobiliare Ascea Marina s.r.l. (in appresso, I. A. M.), impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - la determina n. 242 del 14 dicembre 2022 (reg. gen. n. 816), con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ascea aveva liquidato la somma di € 227.099,98 quale saldo spettante a titolo di ristoro in esito alla procedura ablatoria relativa all’edificio ottocentesco denominato “Palazzo De Dominicis – Ricci”, ubicato in Ascea, via Roma, e censito in catasto, quanto alle porzioni immobiliari in proprietà della proponente, al foglio 45, particelle 240 (sub 2, 5, 9,10, 11, 12, 19), 241, 243, 776, 777; - le note del Comune di Ascea prot. n. 11965 del 29 novembre 2022 e prot. n. 12030 del 1° dicembre 2022.

2. Il complesso antefatto sostanziale e processuale del presente giudizio può essere così compendiato.

2.1. Con decreto del 15 febbraio 2006, il Direttore generale del Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici – Servizio Patrimonio Architettonico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dichiarava la pubblica utilità dell’espropriazione ex artt. 95 ss. del d.lgs. n. 42/2004 del “Palazzo De Dominicis – Ricci”, sottoposto a vincolo storico-architettonico con d.m. 24 gennaio 1995 e ricompreso nel Progetto Integrato “Grande Attrattore Culturale ‘Paestum – Velia’”, finanziato con risorse POR Campania 2000/2006.

Ad esso faceva seguito, previa comunicazione ex art. 16, comma 4, del d.p.r. n. 327/2001 (nota del 27 marzo 2006, prot. n. 4305), il decreto di occupazione di urgenza del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ascea del 19 aprile 2007.

2.2. Gli atti dell’avviata procedura ablatoria erano impugnati dalla R., unitamente alla comproprietaria A. D. A., dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale con ricorso iscritto a r.g. n. 998/2006, poi dichiarato perento con decreto presidenziale n. 257 del 28 ottobre 2014.

In pendenza di tale controversia, le parti in causa (R. M. E., A. D. A. e Comune di Ascea) addivenivano, nell’anno 2010, alla stipula di un accordo transattivo avente per oggetto l’ammontare del «ristoro economico» relativo alla procedura ablatoria de qua e quantificato in € 850.000,00.

In esecuzione dell’impegno assunto, il Comune di Ascea versava alle comproprietarie R. M. E. e A. D. A., nonché alla I. A. M., da esse costituita, l’importo complessivo di € 674.822,84.

La residua somma a saldo non veniva corrisposta dall’amministrazione comunale alle interessate in conseguenza della sopravvenuta revoca parziale del finanziamento regionale, disposta in ragione dei riscontrati procedimenti di pignoramento gravanti sul “Palazzo De Dominicis – Ricci”.

Stante il parziale inadempimento del debito contratto nei suoi confronti in virtù dell’accordo transattivo del 2010, la R., con l’istanza-diffida del 21 settembre 2018, invitava il Comune di Ascea ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali «a restituire l’immobile ovvero, in subordine, ad esercitare i poteri previsti dall’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, adottando un motivato atto di acquisizione sanante dell’immobile … e disponendo contestualmente il pagamento dell’indennizzo dovuto ex lege».

2.3. A fronte della perdurante inerzia amministrativa in relazione all’istanza-diffida del 21 settembre 2018, nonché al successivo sollecito del 16 novembre 2018, prot. n. 1278/is, rivolto al Comune di Ascea ai fini della formulazione della proposta transattiva dallo stesso adombrata con nota del 16 novembre 2018, prot. n. 11527, la R., con ricorso iscritto a r.g. n. 68/2019, richiedeva a questa adita Sezione: a) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ascea e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sull’istanza-diffida del 21 settembre 2018; b) l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate a determinarsi in via espressa e motivata alla restituzione dell’immobile occupato sine titulo ovvero, in subordine, alla sua acquisizione coattiva ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001.

Con sentenza n. 982 del 12 giugno 2019, tale ricorso era dichiarato inammissibile dalla Sezione per difetto di interesse qualificato ad agire avverso il silenzio serbato sulla richiesta alternativa di restituzione del bene illegittimamente occupato ovvero di sua acquisizione sanante, nonché per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo regionale, nella misura in cui l’azione proposta risultava diretta alla risoluzione dell’accordo transattivo del 2010 (e conseguente restituzione del bene alienato) e/o all’adempimento del residuo saldo spettante a titolo di indennità di esproprio transattivamente convenuta, con conseguente indicazione del giudice ordinario quale autorità munita di giurisdizione a tale ultimo riguardo, dinanzi alla quale riassumere la controversia ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

In sede di appello, l’emessa pronuncia di primo grado era annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 105, comma 2, cod. proc. amm., dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 224 del 9 gennaio 2020, in ragione della rilevata sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Successivamente, con sentenza n. 32688 del 9 novembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in parziale accoglimento dell’impugnazione dinanzi a sé proposta avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 224 del 9 gennaio 2020, rilevavano che «le proprietarie avevano inteso in realtà formulare tre distinte domande, aventi ad oggetto rispettivamente l'accertamento a) dell'intervenuta risoluzione per inadempimento della transazione stipulata tra le parti, b) dell'obbligo delle amministrazioni di definire il procedimento ablatorio con un provvedimento esplicito o di restituire l'immobile e c) dell'obbligo delle amministrazioni di corrispondere l'indennizzo dovuto per legge», e dichiarava «la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda di pagamento dell'indennità di espropriazione e di risoluzione della transazione, e quella del giudice amministrativo sulla domanda di adozione del decreto di espropriazione».

2.4. Frattanto, la R., aveva riassunto dinanzi a questa Sezione, con ricorso iscritto a r.g. n. 151/2020, la causa ab origine instaurata col ricorso iscritto a r.g. n. 68/2019.

Nel definire favorevolmente il giudizio dinanzi a sé riassunto, la Sezione, con sentenza n. 783 del 22 marzo 2022, previo accertamento del perdurare della situazione di occupazione sine titulo, della persistenza del diritto di proprietà della R. sull’immobile e dell’insussistenza di qualsivoglia accordo transattivo, traslativo dell’anzidetto diritto di proprietà in favore del Comune di Ascea, condannava il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Ascea, per quanto di rispettiva competenza: «- a disporre l’acquisizione coattiva ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e l’attribuzione del correlativo indennizzo entro 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione in via amministrativa della … sentenza; - ovvero, in alternativa, a ridurre in pristino ed a restituire i cespiti immobiliari indebitamente appresi in favore della proponente».

L’emessa pronuncia di primo grado era confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, adito in appello dal Comune di Ascea, con sentenza n. 9483 del 2 novembre 2022.

2.5. Con nota del 15 aprile 2022, prot. n. 3636, il Comune di Ascea convocava una Conferenza di servizi (CdS) in forma simultanea a modalità sincrona, volta alla «formalizzazione di un accordo traslativo, di natura transattiva, conformemente alla proposta formulata con la nota prot. n. 11527 del 16 novembre 2018, a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Impianti del Comune di Ascea, accettata con la nota prot. n. 1278/is del 16 novembre 2018, acquisita al protocollo comunale n. 11577 del 19 novembre 2018, a firma del legale incaricato dalla sig.ra M. E. R.».

I lavori dell’indetta CdS si concludevano positivamente il 26 settembre

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