TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-12-02, n. 202318099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-12-02, n. 202318099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318099
Data del deposito : 2 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2023

N. 18099/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11489/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11489 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff

VIII

Ambito Terr per la Provincia di Modena, Istituto Comprensivo i C A P S C S C S P, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione- Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dott. Stefano Versari, Istituto Comprensivo Statale “A. P” di San Cesario Sul Panaro, Comitato per la Valutazione del Servizio del Docente, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del decreto prot. n. 12364/2022 del 09/08/2022, a firma del Dirigente Scolastico p.t., dell’Istituto Comprensivo Statale “A. P” di San Cesario sul Panaro (Modena), con il quale veniva formulato il giudizio negativo alla parte ricorrente;
nonché di tutti gli atti presupposti al predetto decreto, ove occorra nei limiti dell’interesse, se intesi in senso lesivo, ossia: il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, emanato in attuazione dell’art. 1, co. 118, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, con cui sono stati individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova;

- la Nota

MIUR

2 agosto 2018, n. 35085, che fornisce gli orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-19;

- l’unita documentazione da cui risulta che la docente A C nata a Castelfranco Emilia il 20/08/1968 è stata assunta a tempo indeterminato ai fini giuridici dal 01/09/2021 ed economici dal 01/09/2021 per l’insegnamento su posto comune nella scuola primaria per concorso come da DDG 85/2018 e pertanto ella nell’a.s. 2021/2022 ha sostenuto l’anno di prova e di formazione secondo quanto previsto dalle citate disposizioni, impegnandosi nelle seguenti attività didattiche: insegnamento su posto comune scuola primaria;

- il proprio atto n. 14947 del 24/09/2021 con cui, dopo aver sentito il parere del collegio dei docenti, ove occorra anch’esso parere impugnato, l’Ufficio ha designato il tutor in persona della docente C Monica in servizio presso l’ istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall’art. 12 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850;

- di tutta la documentazione, ove intesa in senso lesivo, relativa all’anno scolastico in cui la neo docente ha adempiuto agli obblighi richiesti dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, per la validità dell’anno scolastico di prova e di formazione, ossia: a) 180 giorni nell’a.s. di servizio genericamente valido nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, di cui;
b) 120 giorni nell’a.s. di servizio specificamente valido come attività didattica per la propria classe di concorso, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850;
c) almeno 50 ore in attività di formazione finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti in aggiunta agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, co. 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (adempimenti connessi alla funzione di docente);

- della documentazione dal protocollo non conosciuto inviata al Comitato per la valutazione del servizio del docente, nonché del colloquio del docente stesso col Comitato, con cui ha espresso l’impugnato parere in merito alla conferma in ruolo della neo docente e con giudizio sfavorevole all’unanimità;

- della valutazione del periodo di prova e di formazione della docente valutato in maniera negativa ai fini della conferma in ruolo per le seguenti motivazioni: mancato raggiungimento di un corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenze e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
mancata maturazione un corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
mancato raggiungimento della piena osservazione dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
non raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti delle attività formative nonostante l’impegno nel seguirle;
nonché la documentazione relativa al comitato per la valutazione del servizio del docente, nonché il verbale dello stesso comitato;

- Nonché ove occorra di tutti i verbali riguardanti la valutazione della ricorrente, ove esistenti e dal protocollo sconosciuto, con cui è stato formulato il giudizio negativo alla parte ricorrente, ivi compresi tutti gli atti o provvedimento di formazione del giudizio gravato.

- Ove occorra ed in via subordinata: del DM n. 850/2015, avente ad oggetto “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”, a firma del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale, nonché di tutti gli atti presupposti, ossia: - il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 luglio 2010, n. 61, concernente l’atto di indirizzo sulle modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica, emanato ai sensi dell’articolo 9 del decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;
- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, concernente la disciplina per lo svolgimento dei compiti tutoriali nei percorsi di abilitazione all’insegnamento;
la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, recante “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
- la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 settembre 2014, n. 11, recante “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”;

- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola ed, in particolare, l’articolo 27, comma 1 , in base al quale “il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica  didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola”;

- Nonché, ove occorra della Nota MIUR n. 35085/2018, a firma del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale, avente ad oggetto “Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-2019.”.

Per l’accertamento e/o la declaratoria

- del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta come idonea la propria attività prestata durante l’anno di prova di cui al DDG 85/2018.

Per la condanna

- delle parti convenute in giudizio, in solido tra loro ovvero ognuna secondo le proprie competenze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., a permettere la reintegrazione della parte istante.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C Alessandra il 18/1/2023 :

- del Decreto prot. n. 1654/2022, a firma della Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. P”, depositato nel presente fascicolo telematico, in data 24/10/2022, avente ad oggetto “A C –Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio”, nella parte in cui esprime il giudizio negativo per la ricorrente;
-della Griglia di osservazione attività “peer to peer” prot. n. 8363/2022, a firma della parte ricorrente e della docente C Monica, depositata nel presente fascicolo telematica in data 24/10/2022 (allegato n. 2);

- della Griglia per l’osservazione del docente neoassunto da parte del Dirigente scolastico, prot. n. 3819/2022, a firma della Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. P”, depositato nel presente fascicolo telematico,in data 24/10/2022 (allegato n. 3);

-della Griglia per l’osservazione del docente neoassunto da parte del Dirigente scolastico, prot. n. 6346/2022, a firma della Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. P”, depositato nel presente fascicolo telematico,in data 24/10/2022 (allegato n. 4);

-della Griglia per l’osservazione del docente neoassunto da parte del Dirigente scolastico, prot. n. 8020/2022, a firma della Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. P”, depositato nel presente fascicolo telematico,nella parte in cui esprime un giudizio negativo per la ricorrente e depositato in data 24/10/2022 (allegato n. 5);

-del documento prot. n. 4123/2022, a firma del a firma della Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. P”, avente ad oggetto “Memoria incontro del 08/03/2022 con la Docente C e tutor C”, depositato nel presente fascicolo telematico in data 24/10/2022,nella parte in cui si spiegano i motivi della convocazione della ricorrente presso l’ufficio del Dirigente Scolastico (allegato n. 6);

-dei registri di classe in cui ha operato la docente C, depositato nel presente fascicolo telematico in data 24/10/2022 (allegato n. 7);

-della lettera prot. n.7710/2022 a firma della docente tutor Monica C, avente ad oggetto “Mancato risconto di progressione nelle competenze della docente neo-immessa Alessandra C”, depositato nel presente fascicolo telematico in data 24/10/2022,nella parte in cui esprime un giudizio negativo per la ricorrente (allegato n.8);

-del documento prot. n. 9742/2022, avente ad oggetto “Relazione del tutor per il comitato di valutazione”, a firma della docente tutor Monica C, depositato nel presente fascicolo telematicoin data 24/10/2022,nella parte in cui esprime un giudizio negativo per la ricorrente (allegato. 9);

-del documento prot. n. 11144/2022, avente ad oggetto “Relazione del dirigente scolastico per la valutazione del periodo di prova”, a firma della DirigenteScolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. P”, depositato nel presente fascicolo telematico in data 24/10/2022,nella parte in cui esprime un giudizio negativo per la ricorrente (allegato n. 10);

-del documento prot. n. 8015/2022, avente ad oggetto “Relazione sui fatti accaduti nella classe IV A del presso Verdi nella giornata del 11 maggio 2022”, a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. P”, dei docenti Monica Cuzzapi e Federico Meloni, depositato nel presente fascicolo telematico in data 24/10/2022 (allegato n. 11);

-del documento prot. n. 3301/2022, avente ad oggetto “problematiche riscontrate con la Maestra Alessandra C”, a firma del rappresentante di classe dei genitori della classe 4°, nella parte in cui vien espresso un giudizio negativo per la ricorrente (allegato n. 12) e depositato nel fascicolo telematico in data 24/10/2022;

-del decreto n. 12364/2022, a firma della Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. P”, depositato nel presente fascicolo telematico in data 24/10/2022,nella parte in cui viene valutato negativamente il periodo di prova della ricorrente (allegato n. 13);

-nonché di ogni eventuale allegato ai predetti ed impugnati provvedimenti, ove intesi in senso lesivo per la parte ricorrente e comunque di tutti i provvedimenti depositati nel fascicolo telematico.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C Alessandra il 8/6/2023 :

- della relazione della Dirigente prot. n. 6114/2023,a firma dell’Istituto Comprensivo Statale “A. P”di San Cesario sul Panaro, avente ad oggetto “Alessandra C –Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio”, depositata nel fascicolo telematico in data 27/03/2023


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Modena e di Istituto Comprensivo i C A P S C S C S P;

Vista la nota del 13 novembre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. C D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il proposto gravame la ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il dirigente scolastico dell’I.C. “P” ha valutato negativamente il periodo di prova espletato dalla ricorrente presso l’Istituto, quale docente in prova su posto comune nella scuola primaria per l’anno 2021/2022, disponendo un secondo periodo di prova e di formazione nel corso dell’anno successivo.

2. Il ricorrente formulava due motivi di ricorso, con cui, in estrema sintesi, deduceva l’apparenza della motivazione del provvedimento, che si basava sulla ripetizione delle clausole normative, senza una reale motivazione del giudizio di non idoneità, oltre ad un difetto di istruttoria,

3. L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio il 18.10.2022, depositava documentazione istruttoria relativa al giudizio espresso.

4. In data 31.5.2023, la ricorrente veniva convocata per il secondo colloquio presso il comitato di valutazione per docenti neoassunti, ai fini di un nuovo giudizio in merito al superamento del periodo di prova.

5. Con atto del 10.10.2023, parte ricorrente depositava il provvedimento di immissione in ruolo, adottato dal dirigente scolastico il 14.7.2023, in esito al parere del 14.6.2023 espresso dal comitato di valutazione, ai sensi del quale “ per la docente C Alessandra… avendo superato il periodo di prova ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo 297/94, viene confermato il contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 01/09/2023.

6. Con successiva memoria del 13.11.2023, la ricorrente dichiara di aver “ ottenuto il bene della vita ed è stata pertanto immessa in ruolo ”, rappresentando che quindi “ è sopravvenuta la carenza di interesse ”.

7. Si ritiene debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che nel corso del giudizio la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta dalla stessa amministrazione resistente, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nella nota del 13.11.2023, la quale si è vista confermare il contratto a tempo indeterminato con positivo superamento del periodo di prova (v. Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2022, n. 7256;
TAR Lazio, IV-bis, 27.12.2022, n. 17559).

8. Le spese processuali possono essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda, come anche allegato da parte ricorrente.

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