TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-05-10, n. 202400962

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-05-10, n. 202400962
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400962
Data del deposito : 10 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2024

N. 00962/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00468/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M L D S, F C e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);



per l’annullamento

del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 23 gennaio 2024, notificato in data 24 gennaio 2024, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo per il ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il ricorrente,-OMISSIS-, in punto di fatto premette che: A) egli risiede in Italia dal giorno -OMISSIS-, è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- il 19 febbraio 2022 e in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presta la sua attività lavorativa come -OMISSIS-; B) egli in data-OMISSIS- ha contratto matrimonio e dall’unione in data -OMISSIS-è nata una figlia, ma negli ultimi mesi del -OMISSIS- la coppia si è separata di fatto, a causa -OMISSIS- tra i coniugi, ed egli si è trasferito a vivere a -OMISSIS-; C) la consorte, a sua insaputa, in data -OMISSIS- ha chiesto la separazione -OMISSIS-e la figlia è rimasta a vivere con la madre, ma con diritto di visita del padre; D) nonostante la separazione di fatto, i coniugi hanno continuato a vedersi; E) la sera -OMISSIS-egli si è recato a trascorrere -OMISSIS- con la figlia e la moglie, presso abitazione di costoro a -OMISSIS-, e nell’occasione i coniugi si sono trovati «-OMISSIS-che purtroppo degenerava-OMISSIS-» , ed egli è stato denunciato -OMISSIS-; F) il procedimento -OMISSIS- si è concluso con la sentenza -OMISSIS-, con la quale egli è stato -OMISSIS-, con concessione del beneficio della sospensione -OMISSIS-; G) in data 7 febbraio 2023 egli ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ma gli è stato notificato il preavviso di rigetto dell’istanza, a seguito del quale egli ha presentato osservazioni ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, sostenendo che alla -OMISSIS- riportata non poteva automaticamente conseguire il rigetto dell’istanza in quanto avrebbero dovuto essere valutate anche altre circostanze, quali il rapporto con la figlia minore e il suo l’inserimento nel tessuto sociale, avendo egli una stabile e regolare attività lavorativa, un trascorso di vita di 8 anni in Italia e una perfetta padronanza della lingua italiana; H) ciononostante il Questore di -OMISSIS- con l’impugnato decreto ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.

2. Dalla motivazione dell’avversato provvedimento del 23 gennaio 2024 si evince innanzi tutto che il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno evidenziando: A) che il ricorrente nella notte -OMISSIS- «si rendeva protagonista -OMISSIS-, nei confronti della coniuge in fase di separazione di fatto» e per tale ragione -OMISSIS- «è stato -OMISSIS-, con sentenza del -OMISSIS- del-OMISSIS- alla-OMISSIS-di cui all’art. 609 bis e 609 ter c.p., ritenuta congrua in-OMISSIS-, ottenuta muovendo dalla-OMISSIS-, -OMISSIS- in forza delle circostanze attenuanti generiche e ad -OMISSIS-per effetto della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 c.p., ridotta ad -OMISSIS-per la diminuente del rito; -OMISSIS- per la quale veniva disposta la sospensione condizionale previa partecipazione ad un corso di recupero» ; B) che il ricorrente medesimo «è stato deferito in stato di libertà per la violazione dell’art. 570 bis c.p., relativo al -OMISSIS-, notificato allo stesso da codesto Ufficio immigrazione con verbale del 14 novembre 2023» ; C) l’esplicito riconoscimento della valenza ostativa della predetta sentenza di patteggiamento, operato dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale “Non è ammesso in Italia lo straniero ... che risulti -OMISSIS-, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della -OMISSIS- su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice dí procedura -OMISSIS-, per -OMISSIS- previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura -OMISSIS-” ; D) secondo la giurisprudenza «la pericolosità sociale dello straniero. in relazione alla sicurezza fisica o anche soltanto morale dei cittadini, ben può costruire ostacolo al rinnovo ... del permesso di soggiorno, tenuto anche conto che le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco e che le regole stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza vanno rispettate, essendo poste a difesa della collettività nazionale» ; E) in particolare, secondo la più recente giurisprudenza (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 17 maggio 2022, n. 417), è legittimo il rigetto di un’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno «sulla base di una denuncia di violenza -OMISSIS- riportata dal richiedente, sebbene priva di ulteriori riscontri in

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