TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-05-10, n. 202400962
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Pubblicato il 10/05/2024
N. 00962/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M L D S, F C e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 23 gennaio 2024, notificato in data 24 gennaio 2024, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo per il ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente,-OMISSIS-, in punto di fatto premette che: A) egli risiede in Italia dal giorno -OMISSIS-, è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- il 19 febbraio 2022 e in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presta la sua attività lavorativa come -OMISSIS-;B) egli in data-OMISSIS- ha contratto matrimonio e dall’unione in data -OMISSIS-è nata una figlia, ma negli ultimi mesi del -OMISSIS- la coppia si è separata di fatto, a causa -OMISSIS- tra i coniugi, ed egli si è trasferito a vivere a -OMISSIS-;C) la consorte, a sua insaputa, in data -OMISSIS- ha chiesto la separazione -OMISSIS-e la figlia è rimasta a vivere con la madre, ma con diritto di visita del padre;D) nonostante la separazione di fatto, i coniugi hanno continuato a vedersi;E) la sera -OMISSIS-egli si è recato a trascorrere -OMISSIS- con la figlia e la moglie, presso abitazione di costoro a -OMISSIS-, e nell’occasione i coniugi si sono trovati «-OMISSIS-che purtroppo degenerava-OMISSIS-» , ed egli è stato denunciato -OMISSIS-;F) il procedimento -OMISSIS- si è concluso con la sentenza -OMISSIS-, con la quale egli è stato -OMISSIS-, con concessione del beneficio della sospensione -OMISSIS-;G) in data 7 febbraio 2023 egli ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ma gli è stato notificato il preavviso di rigetto dell’istanza, a seguito del quale egli ha presentato osservazioni ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, sostenendo che alla -OMISSIS- riportata non poteva automaticamente conseguire il rigetto dell’istanza in quanto avrebbero dovuto essere valutate anche altre circostanze, quali il rapporto con la figlia minore e il suo l’inserimento nel tessuto sociale, avendo egli una stabile e regolare attività lavorativa, un trascorso di vita di 8 anni in Italia e una perfetta padronanza della lingua italiana;H) ciononostante il Questore di -OMISSIS- con l’impugnato decreto ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.
2. Dalla motivazione dell’avversato provvedimento del 23 gennaio 2024 si evince innanzi tutto che il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno evidenziando: A) che il ricorrente nella notte -OMISSIS- «si rendeva protagonista -OMISSIS-, nei confronti della coniuge in fase di separazione di fatto» e per tale ragione -OMISSIS- «è stato -OMISSIS-, con sentenza del -OMISSIS- del-OMISSIS- alla-OMISSIS-di cui all’art. 609 bis e 609 ter c.p., ritenuta congrua in-OMISSIS-, ottenuta muovendo dalla-OMISSIS-, -OMISSIS- in forza delle circostanze attenuanti generiche e ad -OMISSIS-per effetto della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 c.p., ridotta ad -OMISSIS-per la diminuente del rito;-OMISSIS- per la quale veniva disposta la sospensione condizionale previa partecipazione ad un corso di recupero» ;B) che il ricorrente medesimo «è stato deferito in stato di libertà per la violazione dell’art. 570 bis c.p., relativo al -OMISSIS-, notificato allo stesso da codesto Ufficio immigrazione con verbale del 14 novembre 2023» ;C) l’esplicito riconoscimento della valenza ostativa della predetta sentenza di patteggiamento, operato dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale “Non è ammesso in Italia lo straniero ... che risulti -OMISSIS-, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della -OMISSIS- su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice dí procedura -OMISSIS-, per -OMISSIS- previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura -OMISSIS-” ;D) secondo la giurisprudenza «la pericolosità sociale dello straniero. in relazione alla sicurezza fisica o anche soltanto morale dei cittadini, ben può costruire ostacolo al rinnovo ... del permesso di soggiorno, tenuto anche conto che le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco e che le regole stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza vanno rispettate, essendo poste a difesa della collettività nazionale» ;E) in particolare, secondo la più recente giurisprudenza (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 17 maggio 2022, n. 417), è legittimo il rigetto di un’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno «sulla base di una denuncia di violenza -OMISSIS- riportata dal richiedente, sebbene priva di ulteriori riscontri in quanto idonea a consentire la formulazione da parte del Questore, nella sua ampia discrezionalità in materia, di un giudizio di pericolosità sociale ostativo al rilascio del permesso di soggiorno».
Inoltre il Questore ha osservato che le osservazioni prodotte dal ricorrente a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non possono determinare l’accoglimento dell’istanza, stanti «la gravità e l’attualità della -OMISSIS-» e perché i soli legami familiari del ricorrente «non possono essere utilizzati automaticamente come una “sorta di salvacondotto”, dovendo per l’appunto operarsi una valutazione complessiva della situazione della persona che tenga conto dei molteplici elementi riguardanti il soggetto richiedente il titolo di soggiorno» , in conformità all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale «l’esistenza di un nucleo familiare non implica necessariamente che lo Stato debba garantire la permanenza di un soggetto al suo interno ma comporta solo la necessità di un bilanciamento con gli altri valori costituzionali che le norme relative al soggiorno degli stranieri intendono tutelare e tra questi, innanzitutto, il mantenimento dell’ordine pubblico e la garanzia della pubblica sicurezza».
3. Dell’impugnato decreto il ricorrente chiede l’annullamento deducendo innanzi tutto il vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità (primo motivo). In particolare, a detta del ricorrente, nella -OMISSIS-viene dato atto che la vicenda -OMISSIS- costituisce «un episodio isolato, -OMISSIS-». Inoltre il ricorrente evidenzia che nella predetta sentenza era stato stabilito che la -OMISSIS- concordata fosse sospesa a condizione che egli avesse partecipato ad un corso di recupero e nella relazione finale del percorso che egli ha seguito presso il “-OMISSIS- - -OMISSIS-” di -OMISSIS-si legge che «si è riconfigurato l’evento -OMISSIS-come un “errore”, che ha consentito di venire al -OMISSIS- e imparare nuovi modi di interagire”, allontanandosi dalle retoriche, dapprima altamente impiegate, di un’ingiustizia immeritata subita» . Né rileva, sempre a detta del ricorrente, l’ulteriore procedimento -OMISSIS- a suo carico e menzionato nel provvedimento impugnato, sia perché tale procedimento non risulta definito, non essendosi pertanto addivenuti ad alcuna affermazione di responsabilità -OMISSIS- in ordine al fatto ascritto, sia perché la denunzia per violazione degli obblighi di assistenza familiare è stata sporta dalla moglie «a scopo meramente strumentale» , non -OMISSIS-- definito con patteggiamento il-OMISSIS-, in cui le parti avevano concordato che egli avrebbe corrisposto alla moglie la somma di -OMISSIS- per risarcimento del danno. Difatti « le parti concordavano informalmente che detta somma venisse versata in forma rateizzata» (-OMISSIS-) e che, fino alla corresponsione dell’ultima rata, «egli sospendesse la contribuzione al mantenimento della figlia» (-OMISSIS-), ma egli dispone solamente delle risorse derivanti dalla propria attività lavorativa e non era in grado, fintanto che non avesse versato l’intera somma prevista per il risarcimento del danno, di provvedere anche al versamento dell’assegno di mantenimento della figlia (i cui arretrati sarebbero stati comunque corrisposti non -OMISSIS-- fosse stato assolto l’obbligo pecuniario previsto in sentenza).
Inoltre il ricorrente lamenta (con il secondo motivo) la violazione dall’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990. In particolare il ricorrente deduce che egli ha importanti legami con l’Italia, perché risiede regolarmente nel Paese dal febbraio 2016), parla e comprende perfettamente la lingua italiana, ha sempre avuto stabile occupazione ed ha stabili legami familiari nel territorio nazionale, in quanto la figlia -OMISSIS- risiede attualmente a -OMISSIS- con la madre, dopo la separazione dei genitori, ed egli ha rapporti costanti con la figlia e ha chiesto che venga formalizzato il suo diritto di visita nel procedimento di separazione, circostanza su cui la madre si è espressa favorevolmente. Ciononostante il provvedimento impugnato è supportato da affermazioni apodittiche, che si pongono in palese contrasto con la prevalente giurisprudenza secondo la quale «l’automatismo delle cause ostative, viene meno e dà luogo, al suo posto, ad una valutazione discrezionale, quando ricorrono gli speciali presupposti indicati dalla nuova formulazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 2007 e ulteriormente modificato/interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013».
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, ma non ha svolto alcuna attività difensiva.
5. Alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Passando al merito, il Collegio ritiene che le suesposte censure debbano essere trattate congiuntamente, ma non possano esser accolte - alla luce della giurisprudenza formatasi con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame (cfr., in particolare, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 agosto 2022, n. 6929, e T.R.G.A. Trento, 16 gennaio 2023, n. 2) - per le seguenti ragioni.
3. Secondo l’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, “ Non è ammesso in Italia lo straniero che ... risulti -OMISSIS-, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della -OMISSIS- su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura -OMISSIS-, per -OMISSIS- previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura -OMISSIS- ovvero per -OMISSIS- inerenti ... la libertà -OMISSIS-” , e il ricorrente - stante la -OMISSIS-menzionata nel provvedimento impugnato - rientra pienamente nel campo di applicazione di tale disposizione. Difatti il -OMISSIS-di cui agli articoli 609 bis e 609 ter c.p. (-OMISSIS-) rientra tra i c.d. -OMISSIS- ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, sicché l’Amministrazione - di norma - non è tenuta a valutare la pericolosità sociale dello straniero in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 28 luglio 2020, n. 47972;id., 2 febbraio 2021, n. 955;id., 5 agosto 2022, n. 6929, cit.), le condanne per i -OMISSIS- di l’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 precludono automaticamente il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, qualunque sia la -OMISSIS- detentiva riportata dal -OMISSIS-, senza che assumano alcuna rilevanza la concessione di attenuanti o della sospensione -OMISSIS-, né le modalità di esecuzione della stessa.
L’unica eccezione a tale regola è costituita dalla sussistenza di comprovati legami familiari con soggetti residenti in Italia, nel qual caso - come correttamente ricordato dal ricorrente - si rende necessaria la valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale “Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ... si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” . Dunque, anche in presenza di -OMISSIS- ostativi l’Amministrazione deve valutare la pericolosità sociale dell’interessato operando una ponderazione comparativa con l’interesse alla tutela dell’unità del nucleo familiare (cfr. T.R.G.A. Trento, 16 gennaio 2023, n. 2, cit.).
Tuttavia, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 24 agosto 2020, n. 5189;id., 29 novembre -OMISSIS-, n. 8175), la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire, di per sé, uno scudo, una garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano. Del resto solo in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento - ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità - offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori (cfr., in particolare, l’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico” ). Inoltre non v’è dubbio che i legami familiari non possano assumere alcun rilievo, ad esempio, laddove l’ulteriore permanenza dello straniero nel territorio dello Stato determini una situazione di pericolo per i componenti del nucleo familiare (cfr., al riguardo, la fattispecie oggetto di T.R.G.A. Trento, 16 gennaio 2023, n. 2, cit.), oppure laddove lo straniero mostri disinteresse per costoro.
4. Poste tali premesse, il Collegio osserva che, come si evince dalla motivazione dell’avversato decreto del 23 gennaio 2024, il Questore, a seguito delle osservazioni procedimentali presentate dal ricorrente, ha provveduto anche a valutare la situazione personale e familiare del ricorrente, ritenendola però non idonea a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sia in ragione di elementi quali «la gravità e l’attualità della -OMISSIS-» inflitta al ricorrente con la predetta sentenza di patteggiamento, sia perché i soli legami familiari del ricorrente non possono costituire, per l’appunto, una «sorta di salvacondotto».
Ebbene, tenuto conto dei ben noti limiti che incontra il sindacato del Giudice amministrativo su valutazioni discrezionali come quella di cui trattasi, il Collegio ritiene che l’impugnato decreto resista alle censure dedotte dal ricorrente alla luce delle seguenti considerazioni.
Innanzi tutto - anche a voler prescindere da ogni considerazione in merito all’odiosità delle modalità della condotta -OMISSIS- posta in essere dal ricorrente nei confronti della consorte, come descritta nel capo d’imputazione riportato nella -OMISSIS-- il predetto riferimento alla «attualità della -OMISSIS-» si giustifica perché la -OMISSIS- non è risalente nel tempo, mentre la gravità della condotta -OMISSIS- è palesata dal fatto che il -OMISSIS-è stato commesso,-OMISSIS-, in occasione di una riunione familiare consentita dalla consorte stessa -OMISSIS-per -OMISSIS-, sebbene costei avesse già avviato la causa di separazione. Pertanto nessun rilievo assumono la circostanza che il ricorrente risiede in Italia dal febbraio 2016 ed ha una regolare attività lavorativa, né tantomeno la circostanza che egli parla e comprende la lingua italiana.
Inoltre il Collegio ritiene che, proprio alla luce delle difese svolte in giudizio dal ricorrente con riferimento all’ulteriore procedimento -OMISSIS- pendente nei suoi confronti per il -OMISSIS-di cui all’art. 570 bis c.p., il Questore abbia correttamente ritenuto di non dare peso ai legami familiari del ricorrente e, in particolare, alla circostanza che egli è padre di una bambina di -OMISSIS-. Difatti - sebbene sia innegabile che procedimento -OMISSIS- per violazione degli obblighi di assistenza familiare non risulta ancora definito e, quindi, non si è ancora addivenuti ad un’affermazione di responsabilità del ricorrente per il -OMISSIS-ascrittogli - tuttavia è parimenti innegabile che il ricorrente nel presente giudizio ha ammesso di aver smesso di contribuire al mantenimento della figlia sulla base di un non meglio precisato accordo informale con la consorte, così dimostrando uno scarso interesse per la prole.
5. Tenuto conto di quanto precede il ricorso in esame dev’essere respinto, fermo restando che il ricorrente per tutelare il rapporto con la figlia minore potrà attivare la speciale procedura di cui all’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, laddove ne sussistano i presupposti.
6. Non avendo l’Amministrazione resistente svolto alcuna attività difensiva, sussistono i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.