TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-07-27, n. 202000826

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-07-27, n. 202000826
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000826
Data del deposito : 27 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2020

N. 00826/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00076/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, E S D, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Comando Legione Carabinieri Puglia, Legione Carabinieri Puglia - Compagnia di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. M_D

GMIL REG

2019 -OMISSIS- (notificata il 21 novembre 2019), con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente “ la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ” e la cessazione dal servizio permanente, con conseguente iscrizione d’ufficio “ nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado ”;

- di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti e, in particolare:

- del provvedimento/verbale della Commissione di Disciplina del 28 agosto 2019 (nei contenuti sconosciuto, meramente richiamato nella prefata determina);

- del provvedimento (allo stato sconosciuto ed ove mai adottato) con cui il ricorrente sarebbe stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina;

- tuzioristicamente ed ove occorra, di ogni altro atto relativo al procedimento disciplinare, ivi compresi: il provvedimento del Comando Legione Carabinieri Puglia prot. n. 534/1-4/2019 del 21 maggio 2019 di avvio dell’inchiesta;
la nota dell’Ufficiale inquirente presso la Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-, prot. n. 180/4 del 3 giugno 2019 di contestazione degli addebiti;
la nota dell’Ufficiale inquirente presso la Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-, prot. n. 180-16/2019 del 10 luglio 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020 il dott. Nino Dello Preite e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato Scelto, impugna la determinazione del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. M_D

GMIL REG

2019 -OMISSIS- (notificata il 21 novembre 2019), con cui è stata disposta nei suoi confronti " la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari " e la cessazione dal servizio permanente, con conseguente iscrizione d'ufficio " nel ruolo di militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado ".

Sostiene che, a seguito di gravi e delicate vicende personali – riguardanti dapprima la separazione dalla compagna (da cui ha avuto due figli) e poi il naufragio di un’altra relazione sentimentale (sfociata nella “battaglia” giudiziaria per l’affidamento congiunto della terza figlia, avuta da tale relazione) – avrebbe fatto uso sporadico della c.d. “ cannabis light ”, regolarmente acquistata presso esercizi commerciali abilitati, la quale, in ragione dei suoi “ effetti rilassanti ”, avrebbe alleviato lo stress emotivo causatogli dai citati eventi.

A seguito dell’espletamento di esami tossicologici disposti dall’Arma presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, veniva riscontrata la positività del ricorrente all’assunzione di cannabinoidi.

Conseguentemente, l’Amministrazione militare avviava nei suoi confronti apposito procedimento disciplinare, che si concludeva con l’irrogazione della sanzione disciplinare oggetto di impugnazione.

Il ricorrente, dunque, non disconosce l'esito degli esami effettuati in data 3 maggio 2019 presso il Policlinico di Bari, ma ricollega la presenza di cannabinoidi nelle urine all’uso estemporaneo della “ cannabis light ”, come dimostrerebbe il fatto che, a seguito di ulteriori esami clinici a cui si è sottoposto volontariamente (e che allega al ricorso), egli è risultato negativo all’uso di tale sostanza già a far data dal 27 maggio 2019.

Sostiene inoltre che, dopo la presentazione delle memorie difensive e dopo l’ascolto innanzi all’Ufficiale inquirente (avvenuto il 24 giugno 2019), non avrebbe ricevuto alcuna ulteriore comunicazione, salvo vedersi notificato il provvedimento conclusivo del procedimento in questione. Rimarca che, per effetto del provvedimento disciplinare, ha perso la propria occupazione e l'unica fonte di reddito che gli consentiva di assicurare il mantenimento dei tre figli minori.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita con memoria del 4 febbraio 2020, depositando copiosa documentazione e relazione difensiva.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso in esame e ha conseguentemente sospeso il provvedimento impugnato, ravvisando che sia apprezzabile “ la sussistenza del fumus boni iuris, quanto meno sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione rispetto all’illecito disciplinare contestato (C.d.S., Sez. II, 15.10.2019, n. 7037;
Sez. II, 7.11.2019, n. 7598)
”, provvedendo contestualmente alla fissazione dell’udienza di merito.

A seguito della suddetta ordinanza cautelare, il Sig. -OMISSIS- – previa formale richiesta di ottemperanza all’Amministrazione, rimasta inevasa - ha proposto istanza di esecuzione della misura cautelare ex art. 59 c.p.a.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha accolto l’istanza di esecuzione della misura cautelare, sussistendo l’obbligo per l’Amministrazione di dare immediata esecuzione all’ordinanza in questione, mercé adozione delle determinazioni conseguenti alla sospensione dell’efficacia del provvedimento di “ perdita del grado per motivi disciplinari ”, con particolare riferimento alla riammissione in servizio del ricorrente presso la sua ultima sede di servizio.

Con deposito documentale del 21 maggio 2020, l’Avvocatura erariale ha prodotto la determinazione del Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale - prot. n. M_D

GMIL REG

2020 019396 del 18 maggio 2020, dalla quale risulta che è stata data esecuzione all’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, mediante riammissione in servizio del ricorrente “ a titolo precario ”, a decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta ordinanza.

In vista dell’udienza di merito, fissata per il 17 giugno 2020, entrambe le parti hanno prodotto memorie difensive ex art. 73 c.p.a.

Con note di udienza del 15 giugno 2020, il ricorrente ha chiesto che la causa sia decisa sulla base degli atti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 28/2020.

All’udienza pubblica del 17 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente articola le proprie censure nel seguente, unico ed articolato, motivo di ricorso:

Eccesso di potere - Erronea presupposizione in fatto ed in diritto - Perplessità dell'azione amministrativa - Violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento - Violazione delle disposizioni di cui all'art. 1355, agli art. 1376 e ss. del Codice dell'Ordinamento Militare - Irragionevolezza ed ingiustizia manifeste ”.

1.1. Nel ricorso si sostiene, anzitutto, che la Direzione per il Personale Militare avrebbe provveduto ad applicare la sanzione massima della perdita del grado, seguendo parzialmente l’ iter prescritto dagli art. 1376 e ss. del Codice dell’Ordinamento Militare, posto a garanzia del diritto di difesa.

1.2. In particolare, l’App. Sc. -OMISSIS- lamenta che sarebbe stata inflitta la sanzione massima della rimozione del grado, senza che egli sia stato formalmente deferito innanzi alla Commissione di disciplina, una volta terminata l'inchiesta ufficiale, e senza che sia stato notiziato dell'avvio del relativo iter innanzi a detta Commissione (con conseguente asserita mancata partecipazione al relativo sub-procedimento).

1.3. Tale profilo di censura è infondato.

1.4. Le circostanze allegate dal ricorrente sono smentite dalla produzione documentale dell’Avvocatura dello Stato, da cui emerge che:

- la comunicazione di deferimento al giudizio della Commissione di disciplina è stata notificata al difensore d’ufficio dell’App. Sc. -OMISSIS- in data 22 luglio 2019 (v. all. n. 6 foliario Avv. Stato del 6.2.2020);
in proposito, l’art. 1387 del Cod. Ord. Mil. prevede che la Commissione di disciplina “… dà comunicazione scritta dell’avvenuta convocazione al militare inquisito o al suo difensore …”;

- l’App. Sc. -OMISSIS- si è presentato innanzi alla Commissione di disciplina nella seduta del 28 agosto 2019, esercitando i propri diritti di difesa (v. all. 7 foliario citato).

2. Merita invece accoglimento il secondo motivo di ricorso, che si incentra sull’erronea presupposizione di fatto, sintomatica del vizio di eccesso di potere, in quanto non è stato in alcun modo dimostrato che il ricorrente abbia affermato in pubblico di volersi “ fare una canna ”, né che abbia fatto uso di “ droga ”, in tal modo favorendo l’attività delittuosa del traffico di stupefacenti.

2.1. In particolare, in merito al presunto uso di droghe, il ricorrente afferma che i risultati degli accertamenti effettuati in data 3 maggio 2019 sono compatibili con il consumo di cannabinoidi legali, derivati dalla canapa sativa, secondo quanto evidenziato nella relazione di parte della biologa Dott.ssa -OMISSIS-, le cui conclusioni sono nel senso che “ la presenza nelle urine di -OMISSIS- Angelo di acido 9-11-nor-^9 THC carbossilico, metabolita del THC, principio attivo dei cannabinoidi, possa essere dovuta ad una assunzione ripetuta di cd. Marijuana light ”.

2.2. Nella predetta perizia si argomenta che “ l'aumento della coltivazione legale di Canapa Sativa ha determinato la rapida diffusione e commercializzazione di vari tipi di confezioni di "marijuana light" (marijuana a basso contenuto di principio attivo THC). Pertanto, nel nuovo scenario determinato dalle citate normative, si è, di fatto, sdoganata la diffusione nel libero mercato della marijuana light. La marijuana light, ricavata dalle infiorescenze femminili di Canapa Sativa, viene fumata, non ha effetto psicotropo sull'organismo se le concentrazioni di THC rimangono nei limiti previsti, e provoca effetti [rilassanti] determinati soprattutto dal CBD ”.

2.3. L’Avvocatura dello Stato ha contestato che la commercializzazione della cannabis light sia legale e, a sostegno, ha addotto la recente sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 10 luglio 2019, n. 30475, con la quale i Supremi Giudici hanno statuito che « la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, secondo la testuale elencazione contenuta nella tabella II, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di THC, rientrano nell'ambito dell'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup. Detta fattispecie, infatti, incrimina, oltre alla coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, l'offerta o la messa in vendita, la cessione o la ricezione, a qualsiasi titolo, la distribuzione, il commercio, l'acquisto, l'esportazione, l'importazione, il trasporto, il fatto di procurare ad altri, l'invio, il passaggio o la spedizione in transito e la consegna per qualunque scopo o comunque l'illecita detenzione al di fuori dell'ipotesi dell'uso personale, delle sostanze stupefacenti di cui alla tabella II, dell'art. 14, T.U. stup. ».

2.4. Nella prefata sentenza, si precisa che « la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990. art. 73, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla L. n. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività ».

2.5. Osserva a tal riguardo il Collegio che l’intervento chiarificatore della Suprema Corte è sopraggiunto dopo che si sono verificati i fatti per cui vi è causa (avvenuti nel maggio 2019) e, peraltro tale sostanza, nel periodo in cui il -OMISSIS- sostiene di aver assunto la cannabis light (ossia nei giorni precedenti all’esame tossicologico disposto dall’Amministrazione), era notoriamente reperibile in una vasta rete di esercizi commerciali.

2.6. Per di più, prima che intervenisse la sentenza delle Sezioni Unite, una parte della giurisprudenza penale riteneva lecita la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, quali foglie ed inflorescenze, purché contengano una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6% (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 29 novembre 2018, n. 4920).

2.7. Alla stregua delle suddette acquisizioni processuali – da cui emerge che gli esiti tossicologici registrati sul -OMISSIS- possono essere compatibili con l’assunzione di cannabis light e che, all’epoca dei fatti, era possibile acquistare lecitamente sul libero mercato tale tipo di marjuana – appare evidente l’errore logico in cui è incorsa l’Amministrazione, determinato dall’erronea presupposizione che non esistesse alcun altro modo di procurarsi la sostanza cannabinoide, se non favorendo l’attività delittuosa di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti.

2.8. Nelle difese dell’Amministrazione si sostiene che “ per la lesione dell’interesse pubblico determinata, non ha alcuna importanza dove, quando e in quale misura l’App. Sc. -OMISSIS- si sia procacciato la sostanza stupefacente, se attraverso il negozio (che resterebbe comunque condotta illecita) o attraverso soggetti criminali dediti all’illecito ”. Insiste, in particolare, nel ritenere che “ non è il modo (indimostrato) in cui -OMISSIS- si è procurata la sostanza a determinare la lesione dell’interesse pubblico ma è il fatto stesso dell’accertato consumo della stessa sostanza psicoattiva, ad essere in sé incompatibile con il mantenimento dello status di militare ” (v. memorie ex art. 73 c.p.a. dell’Avvocatura dello Stato).

2.9. In realtà, nel provvedimento gravato si afferma il contrario, ossia si presuppone che vi sia una corrispondenza biunivoca fra il consumo di “cannabinoidi” ed il mercato illecito dello spaccio di stupefacenti, e tale corrispondenza assurge ad elemento fondante della decisione adottata, in termini di sanzione disciplinare massima irrogabile nel caso di specie.

2.10. Infatti, nel corpo motivazionale della determinazione impugnata, si legge che “ l'uso di droga è da ritenersi biasimevole sotto l'aspetto disciplinare, in quanto contrario ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all'Arma dei Carabinieri, nonché lesivo del prestigio dell'Istituzione. La condotta accertata è, altresì, deontologicamente censurabile in relazione alla ricezione a qualsiasi titolo di sostanza stupefacente, condotta attraverso cui il militare ha direttamente favorito l'attività delittuosa del traffico di stupefacenti, rendendosi in tal modo incompatibile con l'esercizio delle delicate funzioni svolte dall'Arma dei Carabinieri, impegnata prioritariamente in compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi anche connessi alla droga ».

2.11. Per confutare che si versi nell’ipotesi di consumo di cannabis light - come asserito dal -OMISSIS- - la difesa erariale rammenta pure che il ricorrente, nel mese di gennaio 2019, è stato oggetto di altro procedimento disciplinare (v. All. n. 13 foliario del 6.2.2019), per aver contratto relazioni “ con persona controindicata ” in occasione della visita al fratello, anch’egli carabiniere, in servizio presso la stazione di -OMISSIS-nei cui confronti è stata emessa - su richiesta della Procura della Repubblica di -OMISSIS- - ordinanza di custodia cautelare per spaccio di sostanza stupefacente del tipo cannabis .

2.12. Nel provvedimento disciplinare all’esame, però, l’Amministrazione non ha valutato tale precedente, già oggetto di altro procedimento sanzionatorio e rispetto al quale, peraltro, non esiste in atti alcun elemento obiettivo, che consenta di metterlo in correlazione con la contestata assunzione di cannabinoidi da parte del ricorrente.

3. Sotto altro profilo, l’App. Sc. -OMISSIS- stigmatizza la sproporzione e la totale abnormità della sanzione disciplinare applicatagli, in violazione dell'art. 1355 del Codice dell'Ordinamento militare, che invece prevede una gradualità nell’esercizio del potere disciplinare, da commisurare in rapporto agli elementi di valutazione ivi indicati (tipo e gravità della mancanza commessa, grado ed anzianità di servizio, precedenti disciplinari, intenzionalità, concorso con altri soggetti, recidiva, etc.).

3.1. Anche tale doglianza, relativa alla violazione del principio di proporzionalità, è fondata.

3.2. La giurisprudenza della II Sezione del Consiglio di Stato (cfr. sentenza C.d.S., Sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7037;
sentenza C.d.S., Sez. II, 7 novembre 2019, n. 7598), alla quale il Collegio aderisce, ha statuito, in casi analoghi al presente, che risulta del tutto sproporzionato ed illegittimo applicare la sanzione disciplinare, peraltro massima, della perdita del grado, quando manchi del tutto la ripetitività nell’uso della sostanza stupefacente e l’interessato abbia, al contempo, sempre mantenuto in servizio una condotta diligente ed osservante della disciplina militare (condotta che sembra predicabile nel caso di specie, sulla base dell’elenco delle valutazioni caratteristiche riportate dal militare nella sua carriera lavorativa - v. All. n. 14 produzione Avv. Stato).

3.3. Nelle sentenze sopra citate, si argomenta che « la giurisprudenza di questo Consiglio, se è vero che ha interpretato la perdita del grado prevista da tale disposizione come sanzione unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la caratteristica di una sua possibile graduazione tra un minimo ed un massimo, entro i quali l’Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 maggio 2017, n. 2405;
id., 13 maggio 2010, n. 2927), però concretamente ha ritenuto la legittimità della sanzione della perdita del grado, in quanto “congrua ai principi di gradualità e ragionevolezza”, in relazione alla gravità del comportamento del militare e dell’appartenenza del medesimo al Corpo della Guardia di Finanza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1474;
id., 3 ottobre 2018, n. 5684;
18 gennaio 2018, n. 307)
” (v. sentenza n. 7037/2019)».

3.4. Ed ancora: « il T.A.R. ha correttamente evidenziato che: «la proporzione fra addebito e sanzione è principio espressivo di civiltà giuridica (…) comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa». Al riguardo va evidenziato che il doveroso rispetto del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare in ambito lavorativo ha condotto la giurisprudenza amministrativa a considerare legittimo il provvedimento di rimozione di grado assunto nei confronti di un militare, siccome adeguatamente motivato e in sintonia con il principio di proporzionalità tra addebito e sanzione disciplinare, soltanto laddove sia stato accertato che trattasi di assunzione della sostanza stupefacente non isolata, non casuale e non involontaria (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 1° febbraio 2017, n. 413) » (v. sentenza n. 7598/2019).

3.5. Orbene, nel caso di specie, risulta dimostrato per tabulas (v. produzione documentale allegata al ricorso, sub All. n. 1 e n. 2) che l’assunzione della sostanza de qua ha avuto carattere sporadico e temporalmente circoscritto: infatti, il ricorrente - successivamente alle analisi tossicologiche disposte dall’Amministrazione - si è sottoposto, nel periodo intercorrente tra il 27 maggio 2019 ed il 30 settembre 2019, a nuovi accertamenti presso il SERD di -OMISSIS- della ASL di Taranto, i quali hanno dato tutti esito negativo rispetto alle sostanze testate (metaboliti urinari di cannabinoidi, cocaina, oppiacei, etc.).

3.6. La difesa erariale confuta la possibilità che le sanzioni di stato, come quella azionata nei confronti del ricorrente, possano essere graduate e – a sostegno della tesi per cui il consumo di sostanze stupefacenti, anche se occasionale, è ontologicamente incompatibile con il ruolo del militare – invoca le sentenze del Consiglio di Stato nn. 5118/2019, 5226/2019, 1823/2020 e 4898/2020, che, però, riguardano tutte la diversa ipotesi di assunzione di cocaina, accertata in danno del militare sanzionato e, quindi, esulano dal contesto fattuale entro cui si inscrive l’azione disciplinare in questione.

Tale sostanza, infatti, rientra nella categoria delle droghe pesanti e, diversamente dai cannabinoidi, è indistintamente illecita, avendo sempre e comunque effetti nocivi e psicotropi su colui che la assume.

3.7. Il Collegio non ignora l’esistenza di altro orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con la sentenza 3 marzo 2020, n. 1558, che - con riferimento all’uso di sostanze cannabinoidi - si esprime in questi termini: « Il Collegio, quanto all’esame del profilo della proporzionalità della sanzione adottata, non può non richiamare i principi della consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui: deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale è disposta la perdita del grado per il finanziere in servizio permanente, che sia risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti” (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5684;
id., 8 marzo 2017, n. 1086). Invero l’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti giustifica l’adozione del provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente, atteso che il loro possesso e consumo costituisce una violazione del giuramento ed un comportamento comunque contrario alle finalità del corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 40, punto 6, l. 3 agosto 1961, n. 833. Tale condotta, infatti: a) necessita dell’inevitabile interlocuzione con soggetti spacciatori, il che costituisce un comportamento radicalmente contrario ai doveri ed alle finalità istituzionali del Corpo, che comprendono anche la prevenzione e la repressione dei reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti;
b) altera l’equilibrio psichico, ed è in grado di attenuare l’esemplarità della condotta, ed influisce negativamente sul rendimento del militare;
c) costituisce un indizio sintomatico della mancanza di quel senso dell'onore e di quel senso morale che sono qualità etiche e professionali indispensabili per un finanziere (Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2012, n. 4257). Ad avviso del Collegio, pertanto, l’assunzione di stupefacenti da parte del militare è elemento che da solo giustifica e rende legittimo il provvedimento di perdita del grado per rimozione in ragione della sua specifica valenza dequalificante da un punto di vista sia psicofisico che morale (Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 6098)”
».

3.8. Tale filone giurisprudenziale, però, presuppone in modo tranciante ed assoluto – come pure presupposto nel provvedimento de quo – che il possesso di cannabis light sia sempre e comunque riconducibile ad un rapporto con soggetti spacciatori e che il relativo consumo possa avere soltanto effetti psicotropi.

3.9. Tale deduzione, tratta da una premessa data per assiomatica, è, però, cedevole per le ragioni già evidenziate nello scrutinare il secondo motivo di ricorso, essendo opinabili i presupposti su cui essa si basa.

4. Per quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto, in relazione ai profili, sopra illustrati, della erronea presupposizione e della violazione del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, in rapporto all’illecito disciplinare contestato al ricorrente.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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