TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2012-02-08, n. 201200162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2012-02-08, n. 201200162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201200162
Data del deposito : 8 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00203/2008 REG.RIC.

N. 00162/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 203 del 2008, proposto da C S, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro Lido, via Corace, n. 6;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;

nei confronti di

Allegretto G S, A P, B B, C U, C E, C Franca, Coduti Antonina, Colombrino Felice, Contarino Antonio, Cosentini Concetta, Cosintino Maria Grazia, Crea Carmela, Vittorio Crea, Patrizia Elena Creati, Vito Cusumano, Luigi Del Vescovo, Mara Di Lullo, Anna Di Stefano, Andreina Farris, Roberto Ferracci, Isabella Filocamo, Renato Franceschelli, Enrico Galeani, Alida Gallo, Annunziata Gallo, Anna Gargiulo, Anna Maria Giambalvo, Giuliana Giaquinto, Pasquale Antonio Gioffre', Cinzia Guercio, Maria Rita Iaculli, Lucia Iannuzzi, Giulia Imbrisco, Giovanni Lattaruolo, Elisabetta Lignolo, Giovanna Locanto, Anna Maria Manzone, Massimo Marchesiello, Giovanni Meloni, Guido Menghetti, Antonino Oddo, Alessandro Ortolani, Massimo Pinna, Anna Antonella Pitrelli, Ignazio Portelli, Ugo Righini, Raffaele Ruberto, Anna Maria Santoro, Rita Scire', Bruno Scognamillo, Antonella Scolamiero, Emilio Dario Sensi, Angelo Sinesio, Maria Spagna, Maria Tirone, Tiziana Tombesi, Claudio Vaccaro, Emilio Dario De Sensi, Giuseppina Valenti;

per l'annullamento

delle operazioni di scrutinio di promozione alla qualifica di Vice Prefetto del Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno, svoltesi il 29.5.2007, i cui atti sono stati consegnati il 7.12.2007;

nonché di ogni altro atto presupposto e comunque connesso , con riferimento anche alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 91 del 20.10.2000.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 10 novembre 2011, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con atto notificato in data 27/28.1.2008 e depositato in data 28.2.2008, il ricorrente, dipendente dell’Amministrazione dell’Interno con la qualifica di Viceprefetto Aggiunto, in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, premetteva che, con distinte Delibere del 15 marzo 2001, il Consiglio di Amministrazione per gli Affari del Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno aveva proceduto alla promozione, per merito comparativo, alla qualifica di viceprefetto, rispettivamente, di 48 candidati con decorrenza 1.7.2000 e di 9 candidati con decorrenza 1.1.2001.

Precisava che, avverso le suddette operazioni di scrutinio - all’esito delle quali era risultato primo dei non ammessi con il punteggio di 76,58- aveva proposto, presso questo T.A.R., il ricorso R.G. n. 1420/2001, che era stato accolto, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della autorità amministrativa, con sentenza n. 3416 del 2.12.2003, confermata con decisione Cons. Stato, n. 657 del 2006.

Con il presente ricorso, lamentava che, all’esito del rinnovo delle operazioni di scrutinio, in ottemperanza al giudicato formatosi sulla precitata sentenza del TAR Calabria n. 3416/2003, non conseguiva, per effetto dell’epigrafata Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2007, una posizione utile ai fini della promozione.

A sostegno di questa nuova impugnativa, deduceva il seguente unico articolato motivo di diritto:

1) violazione della procedura per l'attribuzione del punteggio. Violazione ed errata applicazione della circolare prot. M/9501 n. 91 del 20 ottobre 2000. Eccesso di potere per contraddittorietà del giudizio, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Nel caso di specie, i criteri di scrutinio stabiliti sarebbero stati erroneamente applicati, giacchè la P.A. avrebbe dovuto attribuire al ricorrente il massimo del punteggio previsto quanto alla voce attitudinale, in ragione di tutti i precedenti di carriera, degli ottimali rapporti informativi e delle delicate e complesse funzioni espletate sin dall'anno 1996, nelle qualità di Capo di Gabinetto della Prefettura di Catanzaro.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 28/02/2008 si costituiva la difesa erariale per resistere al presente ricorso.

Questa Sezione, con Ordinanza n. 223 del 26.10.2010, disponeva incombenti istruttori in relazione all’integrazione del contraddittorio.

Con memoria depositata in data 30.9.2010, la difesa erariale svolgeva le proprie deduzioni difensive a sostegno della legittimità dell’operato della P.A. e concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Alla pubblica udienza del giorno 10.11.2011, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione dell’Interno con la qualifica di Viceprefetto Aggiunto, in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, impugna in parte qua le operazioni di rinnovazione dello scrutinio per la promozione alla qualifica di viceprefetto, rese dal Consiglio di Amministrazione per gli Affari del Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in data 29.5.2007 e consegnate in data 7.12.2007 ( oltre che la circolare ministeriale n. 91 del 20.10.2000) espletate in ottemperanza alla sentenza di questo TAR n.3416 del 2003, confermata con decisione Cons. Stato, n. 657 del 2006, con cui è stato accolto, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della autorità amministrativa, il ricorso R.G. n. 1420 del 2001, proposto dal medesimo ricorrente avverso distinte Delibere del 15 marzo 2001 del C. A. del Ministero dell'Interno, di promozione, per merito comparativo, alla qualifica di viceprefetto, in base alla doglianza secondo cui illegittimamente sarebbero stati attribuiti al ricorrente punti 2,70 sul massimo dei 7 disponibili per la valutazione globale sulla personalità.

Va premesso, in linea di principio, che esula dalla giurisdizione amministrativa di legittimità ogni considerazione che attenga al merito delle valutazioni di una commissione preposta alle operazioni per l'accesso a qualifiche superiori, perché si tratta di atti di esercizio della discrezionalità tecnica dell'amministrazione, per cui la cognizione di questo giudice non può che limitarsi ad una verifica generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio per l'avanzamento, ai fini della valutazione di candidati, le cui qualità sono definibili, sia in assoluto sia comparativamente agli altri colleghi, soltanto mediante sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti.

2.1. L’impugnato provvedimento attribuisce al ricorrente punti 2,70, (in luogo di punti 2,40 già attribuiti con i provvedimenti annullati), in relazione alla voce “valutazione globale sulla personalità”, con la motivazione secondo cui il ricorrente “ha riportato negli anni 1986, 1987, 1988 e 1989, in relazione a tutte le voci contemplate nei rapporti informativi, giudizi attenuati e di livello inferiore a quello ottimale. In particolare, il funzionario in questione viene descritto come persona in possesso di apprezzabile preparazione giuridica, di buon carattere, che gode di stima e di prestigio in ufficio, che dimostra buone capacità organizzative, direttive e di coordinamento e vigila sulla osservanza dei doveri d’ufficio, senza che però tutto ciò sia connotato da aggettivazioni di grado superlativo. I funzionari promossi invece hanno dimostrato nel corso della loro carriera una migliore attitudine allo svolgimento di funzioni superiori rispetto a quelle del dott. Cento, in considerazione del rendimento della prestazione, a livello di eccellenza, dimostrata nel corso dell’intera carriera”.

Conseguentemente, nella rinnovata valutazione, al ricorrente vengono attribuiti:

a) punti 7 su un massimo di punti 7, quanto alla “qualità del servizio”;

b) punti 3 su un massimo di punti 3, quanto alle “funzioni in atto svolte”;

c) punti 2,70 su un massimo di punti 7, quanto alla “valutazione globale sulla personalità”.

Viene, quindi, in questa nuova sede, incrementata di punti 0.30 (rispetto a punti 2,40) la valutazione in ordine alla voce “valutazione globale sulla personalità”, a suo tempo avversata con il ricorso R.G. R.G. n. 1420 del 2001.

2.2. Come evidenziato con la decisione Cons. Stato, Sez. VI n. 657 del 29.9.2010, la circolare n. 91 del 20 ottobre 2000, “in relazione alla “attitudine dei candidati ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”, ha previsto che l’attribuzione fino a sette punti si basa sulla “valutazione globale della personalità, sia in relazione al modo in cui gli incarichi sono stati espletati, sia prendendo in considerazione aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato, con particolare riferimento all’aver prestato servizio, anche temporaneamente, in sedi diverse da quelle di appartenenza, per particolari esigenze dell’amministrazione”.

La sentenza di questo TAR n. 3416 del 2003, precisa: “ In particolare, ritiene il Collegio che una adeguata motivazione si imponga allorquando, come nel caso di specie, al candidato, pur a fronte del massimo punteggio riconosciuto nelle altre voci che compongono il profilo dell’attitudine, viene attribuito un punteggio oggettivamente basso (punti 2,40 sul massimo di 7) quale valutazione globale della sua personalità . Giova al riguardo rilevare che nelle schede relative al ricorrente, al candidato, pur a fronte del massimo punteggio riconosciuto nelle altre voci che compongono il profilo dell’attitudine, viene attribuito un punteggio oggettivamente basso (punti 2,40 sul massimo di 7 ) quale valutazione globale della sua personalità . Giova al riguardo rilevare che nelle schede relative al ricorrente invero di identica formulazione letterale sia in occasione dello scrutinio con decorrenza 1.7.2000 che di quello con decorrenza 1.1.2001, difetta una qualsivoglia motivazione del basso punteggio attribuito in sede di valutazione globale. E ciò segna sicuramente di illegittimità l’operato della resistente amministrazione, avuto anche riguardo ai punteggi delle altre voci che compongono la scheda relativa all’attitudine. Ma difetta, e ciò appare invero singolare, la stessa valutazione comparativa che pur caratterizza il tipo di valutazione di cui è questione” (pag. 8).

Attraverso la combinazione del dispositivo con la motivazione della precitata sentenza (c.d. “giudicato implicito”), è dato individuarsi, con riferimento all'effetto preclusivo ed a quello confermativo, la portata precettiva del giudicato, quale parametro per la rinnovata futura esplicazione della funzione amministrativa, la cui vincolatività non può eccedere i tratti di azione diversi da quelli toccati dalla sentenza.

Quanto all'effetto conformativo, si osserva che, nello sviluppo logico-giuridico delle sentenza, le pur diffuse ragioni indicate a sostegno della tesi favorevole al ricorrente non assumono una valenza giuridica accertativa di alcunché suscettibile di essere portato ad esecuzione nei successivi sviluppi della vicenda processuale, costituendo soltanto un supporto indicativo, alla stregua dell'ordinamento della materia, che la sentenza offre a motivazione e disciplina potere-dovere dell'amministrazione di palesare le ragioni delle valutazioni: un'estensione del giudicato oltre tale limite, non può, dunque, essere consentita, dovendosi, nella specie, verificare unicamente se gli atti emessi in sua esecuzione siano sostenuti da motivazione, senza che il giudice possa in questa fase di esecuzione accedere alla pretesa di accertamento del diritto.

Ed invero, la disamina della complessiva motivazione dell’epigrafata sentenza, anche alla luce della sua conclusione, se, da un lato, lascia impregiudicato l’ambito delle valutazioni conseguenti in sede di rinnovato scrutinio ed esclude che il vincolo nascente dal giudicato in questione possa spingersi fino a ricomprendere l’obbligo della P.A. di collocare il ricorrente in posizione utile ai fini della promozione, dall’altro evidenzia delle perplessità in ordine alla notevole discrasia fra il punteggio massimo attribuito in relazione alle varie voci rispetto a quello attribuito in relazione alla “valutazione globale sulla personalità” di soli punti 2,40 su 7, in assenza di idonea e comprensibile motivazione, che, invece, proprio per l’oggettivo stridente contrasto, sarebbe dovuta essere molto particolarmente articolata anche sotto il profilo comparativo, che, come evidenziato, nella specie, appare del tutto obliterato.

Conseguentemente, se il ragionamento interpretativo svolto nella sentenza non può consentire l’obbligo di assegnare un determinato punteggio al ricorrente, è, però, vero che impone alla P.A una valutazione in grado di superare le perplessità oggettive evidenziate e tale che, in caso di conferma o di lievissimo scostamento (come nella specie) dell’attribuzione del punteggio circa la “valutazione globale sulla personalità”, consenta di enucleare adeguatamente le ragioni della eccessiva ridetta discrasia fra tale basso punteggio non solo rispetto a quello massimo, attribuito al medesimo candidato in relazione alle altre voci, ma anche rispetto a quello attribuito agli altri concorrenti della medesima graduatoria, così comparando e specificando i singoli giudizi, sulla base di elementi ben precisi e dettagliati in punto di fatto: è evidente, a tale stregua, che, nel caso che occupa, non appare sufficiente il giudizio fornito, che si limita ad affermare che il ricorrente. non raggiungerebbe i livelli di eccellenza degli altri candidati.

Ed invero, se per l'accesso alle posizioni superiori (nella specie, di viceprefetto) si richiedono connotazioni e capacità specifiche dei candidati, come le capacità direzionali e se, in sede di valutazione dei titoli, devono essere apprezzati e valutati quelli maturati nel corso della intera carriera, senza tuttavia giungere ad una sommatoria degli stessi, bensì procedendo ad una globale ponderazione, che non consiste nella meccanica valutazione delle risultanze documentali (conf.: Cons. Stato, Sez. III, 14.10.2003 n. 2973), è altrettanto vero che, per la compiuta attribuzione del punteggio, si sarebbero dovute specificatamente individuare le circostanze di fatto evincibili dalla documentazione acquisita e, quindi, si sarebbe dovuto attribuire il punteggio in considerazione delle medesime circostanze e valutazioni, emergenti dalla considerazione dei rapporti informativi, degli incarichi svolti e dei titoli posseduti, nel quadro di un armonico giudizio di sintesi di carattere finale, che, nella specie, non appare esaustivo e, piuttosto, sembra ancorato più ad una formula "di stile" che ad elementi, che, nella loro concreta ed oggettiva documentabilità, consentano di comprendere il perché al ricorrente sia stata attribuito, alla voce “valutazione globale sulla personalità” un punteggio tanto marcato verso il basso, da metterlo in posizione nettamente posteriore rispetto agli altri candidati.

Quanto testé evidenziato è di per sé sufficiente ad integrare il dedotto vizio di difetto di motivazione, che rende intuitivamente illegittime e, per ciò stesso, passibili di annullamento le determinazioni amministrative impugnate, per quanto di interesse.

In definitiva, il ricorso si appalesa fondato e va accolto e, per l’effetto, vanno annullati in parte qua, gli impugnati provvedimenti, facendo salvi gli ulteriori e legittimi provvedimenti dell’Autorità Amministrativa.

La complessità della fattispecie considera di disporre l’integrale compensazione delle spese e delgi onorari del presente giudizio.

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