TAR Parma, sez. I, sentenza 2018-04-11, n. 201800107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2018-04-11, n. 201800107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201800107
Data del deposito : 11 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2018

N. 00107/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00328/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2017, proposto da sig. B D V, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con studio in Roma, viale Carso n. 57, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliati ex lege in Bologna, via Guido Reni, 4, presso la sede dell’Avvocatura;

per l'annullamento

del provvedimento pubblicato su accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale universitaly, con il quale viene disposta l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria per asserita mancata immatricolazione, presso l'Università degli Studi di Parma, entro il 6 ottobre 2017, con la conseguente declaratoria dello status di “rinunciatario” e riassegnazione del posto in precedenza ad egli attribuito;

del Decreto M.I.U.R. 28 giugno 2017 n. 477 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'Allegato 2, punti 8, 9 e 10;

nonché le previsioni del Bando di Concorso per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Parma per l'a.a. 2017/2018, laddove hanno imposto adempimenti stringenti nei tempi e dalle conseguenze irreversibili in ordine non solo alla scelta della sede, ma anche alla stessa immatricolazione;

del provvedimento, ancorchè sconosciuto, dell'Università degli Studi di Parma con cui viene negato al ricorrente il passaggio e/o iscrizione, a titolo definitivo, al 4° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, con il riconoscimento della carriera pregressa;

e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, dell'Università degli Studi di Parma che impedisce allo studente Dalla Valle Bernardo la formalizzazione del passaggio, a titolo definitivo, al 4° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, con riconoscimento della carriera pregressa e la votazione agli esami da egli sostenuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Universita' degli Studi Parma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, notificato il 3 dicembre 2017 e depositato il successivo 22 dicembre, il sig. B D V impugna i provvedimenti meglio descritti in epigrafe con i quali viene negato al ricorrente il passaggio e/o iscrizione, a titolo definitivo, al 4° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, con il riconoscimento della carriera pregressa dopo l’avvenuto superamento del test di ingresso alla Facoltà di Medicina e la frequenza con profitto dei primi tre anni del corso di Laurea al quale è stato immatricolato con riserva, in attesa della definizione del giudizio pendente al Consiglio di Stato.

Espone il ricorrente che:

- nel settembre 2013 partecipava alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e a seguito dell’illegittima esclusione dall’accesso al predetto corso (in ragione della nota vicenda relativa al c.d. “bonus maturità”, dapprima introdotto e poi eliminato), proponeva ricorso dinanzi alla Giustizia Amministrativa, al fine di ottenere la relativa iscrizione al corso di laurea;

- il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 4428/2014, accoglieva la domanda cautelare e disponeva l’immatricolazione con riserva ed in sovrannumero al corso di laurea in medicina e chirurgia;

- una volta iscritto, lo stesso superava gli esami ed acquisiva i crediti formativi utili per l’iscrizione al 4° anno;

- partecipava al test di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2017/2018 – al fine di sciogliere la riserva della immatricolazione, ancora sub judice – e superava il test;

- nei 4 giorni disponibili, dal 3 al 6 ottobre 2017, provava in tutti i modi a procedere all’accettazione del posto (contattando, a più riprese, la segreteria studenti dell’Università di Parma, nonché la dott.ssa Perta, Responsabile dell’Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti;
nonché scrivendo email con manifestazione di volontà in tal senso);

- l’Ateneo non acconsentiva alla accettazione, se non previa rinuncia alla carriera pregressa e, non potendo il ricorrente rinunciare a tre anni di carriera universitaria, si vedeva dichiarato rinunciatario per mancata conferma di interesse nel termine stabilito dal bando;

- con istanze e diffide del 17 ottobre 2017 e del 22 novembre 2017, a mezzo del proprio legale, richiedeva all’Università di Parma lo scioglimento della riserva dell’attuale iscrizione (atteso il superamento del test di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia anno accademico 2017/2018, con assegnazione al medesimo Ateneo), con contestuale immatricolazione direttamente al 4° anno del corso di laurea.

Non avendo ricevuto riscontro, il sig. Dalla Valle impugna gli atti sopra indicati articolando i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione, della Legge. n. 264/1999, violazione del giusto procedimento e dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, da cui sarebbe affetta la decadenza dall’accettazione del posto, per non avere l’Università di Parma consentito irragionevolmente ed ingiustamente al ricorrente di accettare il posto guadagnato a seguito del superamento del test 2017/2018 se non previa definitiva rinuncia alla carriera e senza regolarizzarne l’iscrizione a titolo definitivo al 4° anno e per averlo ritenuto decaduto contro la volontà manifestata;

2) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.), della Legge n. 264 del 2 agosto 1999, delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento (per carente od insufficiente motivazione), violazione del giusto procedimento con riguardo alla mancata iscrizione al 4° anno senza riserva. Parte ricorrente lamenta l’insussistenza di legittime ragioni a giustificazione del rifiuto di regolarizzare l’iscrizione del ricorrente al 4° anno, non essendo necessaria la ricognizione di altro posto in quanto lo stesso è già occupato dal ricorrente iscritto con riserva e ritenuto che in base alla Legge n. 264 del 2 agosto 1999, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” il contingentamento dei posti sulla base del doppio parametro delle capacità ricettive di ogni singolo ateneo e del fabbisogno nazionale relativo alla professione di medico chirurgo riguarda esclusivamente l’ammissione, nulla prevedendo per il passaggio agli anni successivi.

L’Università si è costituita il 27 dicembre 2017 e con successiva memoria resiste nel merito rappresentando che:

- il ricorrente ha sostenuto e superato il test di ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2017/2018, classificandosi in posizione utile nella graduatoria nazionale gestita dal ministero;

- era tenuto ad immatricolarsi entro la scadenza perentoria del 6 ottobre 2017, stabilita dal

Cineca, tramite una procedura da svolgersi esclusivamente online, senza alcun coinvolgimento della

segreteria studenti;

- il sistema informatico non gli ha consentito di effettuare la immatricolazione perchè

risultava avere già una carriera attiva per lo stesso Corso di Laurea, e ciò non è consentito dalla legge;

- qualora il sig. Dalla Valle non avesse voluto attendere l’esito della causa in corso, pendente davanti al Tar Lazio, avrebbe potuto rinunciare alla carriera compilando il modulo A/16 e dopo l’avvenuta registrazione della rinuncia, avrebbe potuto immatricolarsi al primo anno, e, successivamente, chiedere al Consiglio di Corso di Laurea la iscrizione al quarto con la convalida degli esami precedentemente sostenuti;

- veniva spiegato al ricorrente che per l’a.a. 2017-18 non sono presenti posti vacanti al IV anno e che potrà chiedere le convalide della materie precedentemente sostenute, che se convalidate in toto saranno dispensate senza voto nella nuova carriera, come previsto dal Regolamento vigente del corso di laurea;

- lo studente invece ha preferito fare scadere i termini per l’immatricolazione e, con due successive diffide, l’ultima del 22 novembre u.s., ha chiesto che il Consiglio di Corso di Laurea di Medicina, nella seduta del 28 novembre 2017, valutasse la sua posizione ;

- il Consiglio di Corso di Laurea del 29.11. 2017 alla unanimità, ha deciso quanto segue: “premesso che lo studente Dalla Valle Bernardo non ha rinunciato alla carriera con riserva, quindi non si è immatricolato regolarmente per la coorte 2017, si ritiene che ogni richiesta che provenga dallo studente stesso e/o dall’Avvocato che lo assiste, non sia di pertinenza del Consiglio, ma debba essere valutata da Esperti giuridici.”

In diritto la difesa dell’Ateneo afferma che “(n)on esiste tuttavia alcuna norma in base alla quale l’Ateneo, in assenza di una sentenza definitiva nel merito del giudice competente, possa regolarizzare, con iscrizione definitiva, una carriera con riserva iniziata sulla base di un provvedimento cautelare, che è per sua natura provvisorio” e che in base all’art. 142 Regio Decreto n. 1592 del 31 Agosto 1933, è infatti impedito a tutti gli studenti italiani di frequentare contemporaneamente due percorsi universitari, che siano nello stesso Ateneo o in due Atenei distinti. Ciò vale sia per percorsi di laurea dello stesso livello (due lauree triennali o due lauree magistrali) e vale anche per chi volesse frequentare contemporaneamente un corso di laurea e un master, per esempio.

In tale senso, anche la prescrizione art 32 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo in base alla quale “Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario, fatto salvo quanto previsto dall’art. 19 della Legge 240/10. La violazione della norma comporta l’annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.”

In base all’art. 24, comma 6, del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, applicabile anche al caso di specie, “(n)el caso di riconoscimento di esami superati in una precedente carriera già conclusa (decadenza, rinuncia o precedente laurea) si dispensa lo Studente dal sostenere gli esami riconosciuti, senza la convalida del relativo voto”.

L’all. 2, comma 9B) del D.M. 477/2017 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018” , inoltre prevede che: “I candidati assegnati devono provvedere all’immatricolazione presso gli Atenei (….) la mancata immatricolazione dei candidati assegnati comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni” ed il medesimo allegato, al comma 11 stabilisce che:

“(a)gli Atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’Ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni.”

L’Avvocatura conclude, quindi, per la reiezione del gravame.

A seguito della Camera di Consiglio del 10 gennaio 2018 il Tribunale ha disposto la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo il ricorrente impugna il rifiuto dell’Ateneo di consentire l’immatricolazione del ricorrente senza la previa rinuncia alla carriera pregressa e la conseguente declaratoria di decadenza della possibilità di accettare il posto ottenuto per effetto del superamento del test per l’anno accademico 2017/2018.

Tale decisione troverebbe il suo fondamento normativo, a detta dell’Università, nelle previsioni di cui all’art. 142 Regio Decreto n. 1592 del 31 Agosto 1933, riprodotta dall’art 32 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo.

Il motivo di censura è fondato.

Nessuna delle previsioni invocate dalla difesa dell’Ateneo si riferisce alla fattispecie sub judice che riguarda la regolarizzazione dell’iscrizione al 4° anno di uno studente immatricolato con riserva ed in soprannumero, per effetto di una ordinanza cautelare, e che ha superato gli esami ed acquisito i crediti degli anni precedenti.

L’art. 142 Regio Decreto n. 1592 del 31 Agosto 1933, recita testualmente quanto segue:

“Nelle università e negl'istituti superiori si può ottenere l'iscrizione solo in qualità di studenti. Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c ), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola.”

La norma vieta l’iscrizione contemporanea a diverse università o a diversi corsi di laurea o di diploma.

Nel caso sub judice il ricorrente non vuole iscriversi contemporaneamente a diversi corsi di laurea ma solo regolarizzare la propria iscrizione al 4° anno senza la riserva, una volta superato il test di ingresso, e dopo avere frequentato con profitto i primi tre anni del corso di Laurea in Medicina nello stesso Ateneo presso il quale chiede la regolarizzazione della propria posizione.

Pretendere la rinuncia alla carriera per l’accettazione del posto, propedeutica alla regolarizzazione dell’iscrizione al quarto anno, è illogico e non trova alcun fondamento nelle norme sopra richiamate.

E’ altresì contrario al principio di buon andamento, atteso che il ricorrente ha comunque rappresentato un costo per la collettività, usufruendo dell’istruzione universitaria impartita nei tre anni di corso universitario, ed ha guadagnato legittimamente il suo posto nel contingente programmato degli studenti delle Facoltà di Medicina dell’Università intimata.

Per quanto osservato, la dichiarata decadenza del ricorrente è illegittima e va annullata.

Per resistere alla domanda del ricorrente l’Ateneo, poi, oppone la mancanza di posti liberi al IV° anno, ma non allega quali siano i posti messi a disposizione per l’offerta formativa ed il numero degli studenti regolarmente frequentanti e non tiene in alcuna considerazione la circostanza che si tratta di uno studente della propria Facoltà che ha titolo all’iscrizione al IV anno, per essere stato ammesso con riserva all’immatricolazione ed avere superato il test di ingresso.

C’è poi da chiedersi su quale base possa affermarsi che per il ricorrente, già iscritto al IV° anno con riserva, sulla scorta di una pronuncia giudiziale, anche se provvisoria, ed avendo superato il test dell’anno 2017/2018, non vi sia un posto vacante e comunque la possibilità di iscriverlo in soprannumero (vedi Tar Torino 1205/2017 e ord. CdS

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