TAR Parma, sez. I, sentenza 2018-04-11, n. 201800107
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2018
N. 00107/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2017, proposto da sig. B D V, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con studio in Roma, viale Carso n. 57, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliati ex lege in Bologna, via Guido Reni, 4, presso la sede dell’Avvocatura;
per l'annullamento
del provvedimento pubblicato su accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale universitaly, con il quale viene disposta l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria per asserita mancata immatricolazione, presso l'Università degli Studi di Parma, entro il 6 ottobre 2017, con la conseguente declaratoria dello status di “rinunciatario” e riassegnazione del posto in precedenza ad egli attribuito;
del Decreto M.I.U.R. 28 giugno 2017 n. 477 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'Allegato 2, punti 8, 9 e 10;
nonché le previsioni del Bando di Concorso per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Parma per l'a.a. 2017/2018, laddove hanno imposto adempimenti stringenti nei tempi e dalle conseguenze irreversibili in ordine non solo alla scelta della sede, ma anche alla stessa immatricolazione;
del provvedimento, ancorchè sconosciuto, dell'Università degli Studi di Parma con cui viene negato al ricorrente il passaggio e/o iscrizione, a titolo definitivo, al 4° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, con il riconoscimento della carriera pregressa;
e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, dell'Università degli Studi di Parma che impedisce allo studente Dalla Valle Bernardo la formalizzazione del passaggio, a titolo definitivo, al 4° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, con riconoscimento della carriera pregressa e la votazione agli esami da egli sostenuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Universita' degli Studi Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 3 dicembre 2017 e depositato il successivo 22 dicembre, il sig. B D V impugna i provvedimenti meglio descritti in epigrafe con i quali viene negato al ricorrente il passaggio e/o iscrizione, a titolo definitivo, al 4° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, con il riconoscimento della carriera pregressa dopo l’avvenuto superamento del test di ingresso alla Facoltà di Medicina e la frequenza con profitto dei primi tre anni del corso di Laurea al quale è stato immatricolato con riserva, in attesa della definizione del giudizio pendente al Consiglio di Stato.
Espone il ricorrente che:
- nel settembre 2013 partecipava alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e a seguito dell’illegittima esclusione dall’accesso al predetto corso (in ragione della nota vicenda relativa al c.d. “bonus maturità”, dapprima introdotto e poi eliminato), proponeva ricorso dinanzi alla Giustizia Amministrativa, al fine di ottenere la relativa iscrizione al corso di laurea;
- il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 4428/2014, accoglieva la domanda cautelare e disponeva l’immatricolazione con riserva ed in sovrannumero al corso di laurea in medicina e chirurgia;
- una volta iscritto, lo stesso superava gli esami ed acquisiva i crediti formativi utili per l’iscrizione al 4° anno;
- partecipava al test di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2017/2018 – al fine di sciogliere la riserva della immatricolazione, ancora sub judice – e superava il test;
- nei 4 giorni disponibili, dal 3 al 6 ottobre 2017, provava in tutti i modi a procedere all’accettazione del posto (contattando, a più riprese, la segreteria studenti dell’Università di Parma, nonché la dott.ssa Perta, Responsabile dell’Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti; nonché scrivendo email con manifestazione di volontà in tal senso);
- l’Ateneo non acconsentiva alla accettazione, se non previa rinuncia alla carriera pregressa e, non potendo il ricorrente rinunciare a tre anni di carriera universitaria, si vedeva dichiarato rinunciatario per mancata conferma di interesse nel termine stabilito dal bando;
- con istanze e diffide del 17 ottobre 2017 e del 22 novembre 2017, a mezzo del proprio legale, richiedeva all’Università di Parma lo scioglimento della riserva dell’attuale iscrizione (atteso il superamento del test di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia anno accademico 2017/2018, con assegnazione al medesimo Ateneo), con contestuale immatricolazione direttamente al 4° anno del corso di laurea.
Non avendo ricevuto riscontro, il sig. Dalla Valle