TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-06-16, n. 202310298
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Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 10298/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05830/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5830 del 2023, proposto dal sig. AU PA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Galletti, Massimiliano Bezzi e Gianluca Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonino Galletti in Roma, via Francesco Denza 3;
contro
l’Italia Trasporto Aereo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Bello in Roma, via di San Basilio 72;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’AL-Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota di Italia Trasporto Aereo s.p.a. del 22 marzo 2023, recante la declaratoria di inammissibilità e il rigetto per infondatezza dell’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente il 24 febbraio 2023;
- della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 marzo 2023, recante il rigetto della medesima istanza, a fronte dell'asserita secretazione disposta dal Tribunale di Civitavecchia e per la necessità di preservare la riservatezza degli atti richiesti;
- del silenzio-rigetto ex art. 25 comma 4 della l.n. 241/1990 formatosi il 26 marzo 2023 nei confronti delle ulteriori parti resistenti (l’AL-Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria e il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
nonché per la declaratoria del diritto ad accedere agli atti ed ai documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti del 24 febbraio 2023 e per la consequenziale condanna delle parti resistenti all’ostensione, tramite visione ed estrazione di copia semplice a spese del ricorrente, degli atti richiesti con l'istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Italia Trasporto Aereo s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il sig. AU ZZ, già dipendente di AL Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito “AL”), con le mansioni di tecnico specializzato nella verifica delle fatture dei gestori aeroportuali italiani, ha contestato la cessione del cd. settore volo/ ON da tale impresa a Italia Trasporto Aereo s.p.a. (di seguito “IT”) e ha rivendicato il diritto al passaggio automatico e diretto del suo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla cessionaria, agendo anche dinanzi al Giudice del Lavoro per la tutela della pretesa vantata.
2 - In tale veste, il ricorrente, con istanza inoltrata via PEC in data 24 febbraio 2023 ha chiesto all’IT, ad AL, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’ostensione di un vasto compendio documentale comprendente documenti tecnici, contabili, organizzativi e giuridici in vario modo afferenti alla predetta cessione.
3 – Mentre l’AL ed il Ministero dell’Economia non hanno fornito riscontro a tale istanza, con conseguente maturazione nei loro confronti del silenzio-rigetto, l’IT e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’hanno rigettata.
4 - In particolare, l’IT ha basato il proprio rigetto: i) sul carattere massivo dell’istanza ostensiva; ii) sulla mancata disponibilità di alcuni documenti; iii) sul carattere “sensibile” di altra parte della documentazione richiesta, involgente interessi economici e segreti commerciali insuscettibili di divulgazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. d), l.n. 241/1990.
5 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal canto suo, ha rigettato l’istanza richiamando le esigenze di segretezza commerciale ed industriale già rappresentate da IT, nonché il provvedimento del Tribunale di Civitavecchia, recante la secretazione della documentazione contenuta o richiamata nel programma di cessione ex art. 59 D. Lgs. 270/1999, provvedimento però non reso disponibile.
6 – Avverso i surrichiamati provvedimenti di rigetto (tacito ed espresso) della sua istanza di accesso, il ricorrente è insorto con gravame, proposto ai sensi dell’art. 116 cod.proc.amm., in cui ha evidenziato: i) la rilevanza dei documenti richiesti a difendere i suoi diritti in giudizio, in quanto la loro analisi gli consentirebbe di dimostrare che la cessione degli asset relativi al ramo ON avrebbe dato luogo ad una cessione del ramo d’azienda, con conseguente applicazione nei suoi confronti, quale lavoratore ceduto, delle garanzie previste dall’art. 2112 cod.civ.; ii) la legittimazione passiva dell’IT, in quanto società esercente un’attività di pubblico interesse ex art. 22, comma 1 lett. e) della l.n. 241/1990, con conseguente applicabilità alla stessa della disciplina in materia di accesso difensivo, attesa la strumentalità della documentazione richiesta rispetto all’esercizio dell’attività di rilevanza pubblicistica svolta; iii) l’infondatezza dell’affermazione dell’IT di non detenere parte della documentazione richiesta; iv) la genericità del richiamo agli interessi economici e ai segreti commerciali invocati dall’IT, che non sarebbero stati qualificati né sotto l’aspetto normativo né in concreto; v) la genericità del richiamo al decreto di secretazione emesso dal Tribunale di Civitavecchia, atteso che, in assenza della produzione di tale provvedimento, non sarebbe possibile valutare con certezza di quali atti sia stata vietata la divulgazione.
7 – L’IT e i Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso e con articolata memoria hanno puntualmente controdedotto rispetto al contenuto del ricorso, concludendo per la sua infondatezza. In particolare, tutte le parti hanno evidenziato che: i) il ricorrente, a fronte della mole dei documenti richiesti, non avrebbe allegato in relazione a ciascuno di essi lo specifico interesse all’accesso; ii) alcuni documenti non sarebbero ostensibili in quanto aventi carattere riservato; iii) l’istanza ostensiva avrebbe natura massiva ed esplorativa. I Ministeri hanno, infine, corroborato con specifiche allegazioni il loro difetto di legittimazione in relazione ai documenti non detenuti.
8 – All’udienza camerale del 7 giugno 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
9 – Con il presente gravame il sig. PA ha agito per l’ostensione di un vasto compendio di documenti organizzativi, contabili, tecnici e contrattuali afferenti, a vario titolo, alla cessione di vari compendi dell’ asset ON dall’AL all’IT.
Ha invocato, infatti, l’esistenza di una sostanziale continuità aziendale con la compagnia AL presso la quale prestava servizio e quindi l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2112 cod.civ. e, per questa via, ha rivendicato l’esistenza di un interesse, diretto, concreto e attuale collegato all’acquisizione di tali documenti.
Sennonché è avviso del Collegio che, anche a voler ritenere sussistente la legittimazione passiva dell’IT all’accesso difensivo, qualificando detta società come “ ente di diritto privato esercente attività anche funzionale al soddisfacimento di pubblici interessi ” e la documentazione richiesta come afferente ad un ambito strumentale a quello di rilevanza pubblicistica (cfr. Cons. St., VII, n. 860/2023), il ricorso non possa comunque trovare accoglimento. E ciò in relazione a tutte le pretese ostensive vantate nei confronti delle parti resistenti.
9.1 - Innanzitutto, quanto alla pretesa vantata nei riguardi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non è stata adeguatamente smentita la circostanza, affermata dal citato Dicastero sia in sede provvedimentale che difensiva e relativa alla mancata detenzione, da parte dello stesso, della gran parte della documentazione richiesta, oltretutto in parte riferita ad aspetti esulanti dalla sua competenza (cfr., ad esempio, il “Memorandum of Understanding”, altresì chiamato “memorandum d’intesa”, intercorso tra AL ed IT” , “Accordo di trasferimento codice o <Code Transfer Agreement>” , “Autorizzazione di IATA (International Air Transport Association) ad IT all’utilizzo dei codici AZ e 055 di AL”, “Fattura emessa da IT TD01, documento n. 2210000150 del 14 dicembre 2021” ).
Né può giovare, allo scopo di suffragare in concreto la legittimazione passiva del Ministero, il riferimento, compiuto dal ricorrente, alle sue generali funzioni in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria (come quella dell’AL), tenuto conto del carattere eccessivamente generico e decontestualizzato rispetto alla fattispecie in scrutinio di tale allegazione.
Così, a fronte di una puntuale e specifica affermazione dell’Amministrazione sulla mancata detenzione della documentazione, in giurisprudenza si è condivisibilmente ritenuto che, “ a mente dell'art. 25, comma 2, Legge n. 241 del 1990, l'istanza di accesso deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché, ove l'amministrazione dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non sarà possibile