TAR Palermo, sez. III, sentenza 2013-12-23, n. 201302598

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2013-12-23, n. 201302598
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201302598
Data del deposito : 23 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01179/1997 REG.RIC.

N. 02598/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01179/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1179 del 1997, proposto da:
C B, rappresentato e difeso dall'avv.to M B, presso il cui studio in Palermo, piazza F. Crispi, n. 9, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. C A, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale in piazza Marina, n. 39;

per l'annullamento

della nota prot. n. 327 del 27 gennaio 1997, con la quale è stata revocata l’assunzione con contratto a tempo determinato stipulato il 31 maggio 1996.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza cautelare n. 919 del 23 aprile 1997;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 117 del 10 settembre 1997;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 180 del 25 novembre 1997;

Vista l’ordinanza cautelare n. 348 del 3 febbraio 1998;

Vista la memoria del Comune di Palermo;

Vista la memoria del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il consigliere Aurora lento e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato:


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. C B ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della nota prot. n. 327 del 27 gennaio 1997, con la quale è stata revocata l’assunzione di cui al contratto a tempo determinato stipulato il 31 maggio 1996.

Il gravame è stato affidato al seguente unico articolato motivo: Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposti, contraddittorietà, violazione del D.M. 25/07/1980. Violazione dell’art. 7 del D.Lgs.vo 23 novembre 1988, n.509. Motivazione incongrua.

Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 919 del 23 aprile 1997 l’istanza cautelare è stata rigettata

Con ordinanza collegiale n. 117 del 10 settembre 1997 sono stati chiesti chiarimenti, i quali sono stati forniti con relazione depositata il 6 novembre successivo.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 180 del 25 novembre 1997 è stata disposta una verificazione medica legale, la cui relazione conclusiva è stata depositata il 20 gennaio 1998.

Con ordinanza n. 348 del 3 febbraio 1998 l’istanza cautelare è stata accolta.

In vista della udienza il Comune ha presentato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato.

Anche il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2013 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta delle parti.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la revoca della assunzione del ricorrente disposta dal Comune di Palermo a seguito della cancellazione dagli elenchi speciali di cui all’art. 19 della l. n. 482/1968 e della conseguente revoca dell’avviamento al lavoro da parte dell’Amministrazione regionale.

Tali provvedimenti sono stati adottati a seguito dell’accertata riduzione del grado di invalidità al 35% da parte della Commissione medica dell’Azienda U.S.L. 6 di Palermo nella seduta del 5 novembre 1996.

Orbene, è stata disposta verificazione medico legale, in esecuzione della quale è stata depositata, in data 20 gennaio 1998, da parte dell’istituto di medicina legale dell’Università di Palermo una relazione di consulenza, la cui conclusione è stata nel senso del riconoscimento al ricorrente di un grado di invalidità pari al 52%.

Ne consegue che va ritenuta fondata la censura, avente carattere assorbente, dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti.

In tal senso si è, peraltro, già pronunciato questo TAR con la sentenza n. 6091 del 30 aprile 2010, che ha annullato la nota prot. n. 69 dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo datata 17 gennaio 1997 di cancellazione dagli elenchi speciali di cui all’art. 19 della legge 482/1968 e di revoca dell’avviamento al lavoro.

Il ricorso va quindi accolto col conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò sussistendo valide ragioni, tenuto conto del fatto che il Comune ha agito in esecuzione di provvedimenti dell’amministrazione regionale.

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