TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-04-14, n. 202300634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-04-14, n. 202300634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300634
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 00634/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00917/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 917 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V P e stabilito F P, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per

l’annullamento di:

a) diniego tacito della Regione Puglia in merito all’accesso agli atti afferente agli atti prodromici emessi dalla Regione Puglia e che hanno generato le seguenti cartelle esattoriali, richieste per il tramite dell’Agente della Riscossione: 1) Cartella n. -OMISSIS- notificata in data 21/07/2014, di importo pari ad euro 1.025,91;
2) Cartella n. -OMISSIS-, notificata in data 21/07/2014, di importo pari ad euro 721,63;
nonché alle relate di notifica dei predetti atti prodromici;

per l’accertamento del: b) diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta in data 28.06.2022;

nonché la condanna: c) Della Regione Puglia all’ostensione dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa M L R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente espone, in particolare, che:

- “ in data 28.06.2022 chiedeva alla resistente di estrarre copia della documentazione da essa posseduta inerente atti prodromici emessi dalla Regione Puglia e che hanno generato le seguenti cartelle esattoriali, richieste per il tramite dell’Agente della Riscossione: 1) Cartella n. -OMISSIS- notificata in data 21/07/2014, di importo pari ad euro 1.025,91;
2) Cartella n. -OMISSIS-, notificata in data 21/07/2014, di importo pari ad euro 721,63;
nonché alle relate di notifica dei predetti atti prodromici”;

- “ in data 30.05.2022 rilevava, tramite richiesta di situazione debitoria presso l’Agenzia delle entrate - Riscossione, 1) Cartella n. -OMISSIS- 2) Cartella n. -OMISSIS-, il cui ruolo veniva formato da codesta amministrazione ”;

- “ Pertanto, al fine di regolare la propria posizione debitoria nei confronti della Regione Puglia e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché anche ai fini di un’eventuale tutela giurisdizionale, il ricorrente presentava in data 28.06.2022 istanza di accesso agli atti …. per visionare nonché estrarre copia degli atti prodromici emessi dalla Regione Puglia e che hanno generato le seguenti cartelle esattoriali, richieste per il tramite dell’Agente della Riscossione: 1) Cartella n. -OMISSIS- notificata in data 21/07/2014, di importo pari ad euro 1.025,91;
2) Cartella n. -OMISSIS-, notificata in data 21/07/2014, di importo pari ad euro 721,63;
nonché alle relate di notifica dei predetti atti prodromici
”;

- “ Tuttavia, l’amministrazione resistente rimaneva silente ”.

1.1 - Il ricorrente agisce per l’annullamento del diniego tacito della Regione Puglia in merito all’accesso agli atti afferente agli atti prodromici emessi dalla Regione Puglia e che hanno generato le seguenti cartelle esattoriali, richieste per il tramite dell’Agente della Riscossione: 1) Cartella n. -OMISSIS- notificata in data 21/07/2014, di importo pari ad euro 1.025,91;
2) Cartella n. -OMISSIS-, notificata in data 21/07/2014, di importo pari ad euro 721,63;
nonché alle relate di notifica dei predetti atti prodromici
”.

Chiede l’accertamento del suo diritto di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta in data 28 giugno 2022 nonché la condanna della regione Puglia all’ostensione dei documenti richiesti.

A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure, così rubricate:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 e ss. della l. 07.08.1990 n. 241 - Mancato accesso ai documenti - Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa.

1.2 - Non si è costituita in giudizio la regione Puglia.

1.3 - All’udienza in camera di consiglio in data 11 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 73, comma 3 Cod. Proc. Amm., è stato dato atto a verbale della possibilità d’inesistenza della notifica in quanto effettuata alla Regione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato;
indi la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.

3. - Osserva in linea generale questa Sezione che <<
Sul tema, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza ordinaria e amministrativa (Cfr., Cass. civile, sez. I, 15 gennaio 2007 , n. 621;
CdS, Sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6908;
idem, 9 ottobre 2007, n. 5263;
Sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5311, per citare solo le più recenti) per il quale la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario>>
(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 5 dicembre 2014, n. 6008;
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 15 maggio 2019, n. 3151): in definitiva, <<
la notifica deve ritenersi “inesistente” quando manchi il collegamento fra il destinatario dell’atto e il luogo o la persona, irregolarmente indicati sul plico dell’atto come destinatari della notifica stessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 18/04/2012 n. 2211) >>
(Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 13 ottobre 2014, n. 5046), nel mentre <<La notificazione del ricorso …, la quale sia stata eseguita in un “luogo” diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, ne determina la nullità e non l’inesistenza… >>
(Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 3 settembre 2021, n. 6211).

4. - Ciò posto, rileva il Collegio che:

- ai sensi dell’art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (“ Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell’Avvocatura dello Stato ”), spettano all’Avvocatura dello Stato “1 . La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo ” (c.d. patrocinio obbligatorio);
ai sensi del successivo art. 43 del R.D. n. 1611/1933, “ L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto” (c.d. patrocinio autorizzato) ;

- nel mentre, con legge della regione Puglia 26 giugno 2006, n. 18 (recante “ Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia ”), è stata istituita l’Avvocatura regionale: “

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