TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-12-10, n. 202200732

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-12-10, n. 202200732
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200732
Data del deposito : 10 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2022

N. 00732/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00488/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 488 del 2022, proposto da
C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C B, A C, M C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Provinciale, in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;

Provincia di Ancona, Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, U.O. Valutazioni Ambientali, Provincia di Ancona, Area Governo del Territorio – U.O. Pareri Tecnici Urbanistici ed Edilizi dei Procedimenti, Provincia di Ancona, Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo – U.O. Gestione Rifiuti, Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche, Regione Marche, Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio, Comune di Ostra, Comune di Trecastelli, non costituiti in giudizio;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

1) per la declaratoria di nullità e/o annullabilità e per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti e provvedimenti: - lettera del Settore IV - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - UO Valutazioni Ambientali della Provincia di Ancona recante data 20.5.22, prot. n. 16796 con la quale, in pretesa ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 179/2022, ha riaperto il procedimento con nuova pubblicazione dell'istanza e progetto della ricorrente concernente la “Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 dell'autorizzazione per impianto di recupero e smaltimento rifiuti sito in Via dell'Industria, zona industriale ZIPA, località Casine e richiesta di nuovi pareri alle autorità evocate col presente ricorso;
- lettera del Settore IV - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - UO Valutazioni Ambientali della Provincia di Ancona recante data 5.7.22, prot. n. 23808 con la quale si chiedono ulteriori incombenti istruttori, sempre sotto comminatoria di archiviazione;

2) per l'esecuzione del giudicato previo accertamento della sua elusione e violazione con conseguente necessità che il giudice disponga provvedimenti per l'ottemperanza della sua sentenza n. 179 del 21.3.22.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con la memoria depositata in data 13 ottobre 2022 la società ricorrente, dopo aver premesso che nelle more del giudizio la Provincia di Ancona non solo ha esentato dalla V.I.A. il progetto di adeguamento dell’impianto de quo (che era stato oggetto del precedente giudizio definito con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza), ma ha altresì autorizzato la modifica “non sostanziale” di cui al progetto medesimo, dichiara di non aver più interesse alla decisione di merito, avendo conseguito il soddisfacimento dell’interesse sottostante. Per la regolazione delle spese del giudizio la ditta C si rimette alla giustizia del T.A.R.;

- la Provincia, con la memoria depositata in data 17 novembre 2022, pur insistendo prudenzialmente per il rigetto del ricorso, ha preso atto della dichiarazione della società ricorrente, non opponendosi a che il giudizio venga definito con una pronuncia in rito e chiedendo la compensazione delle spese di lite;

- ciò premesso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese del giudizio si possono compensare, tenuto conto di quanto dichiarato dai difensori della società ricorrente e della Provincia di Ancona nella nota congiunta depositata il 1° dicembre 2022 e del fatto che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale si è costituita, in limine litis , con una memoria c.d. di stile.

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