TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202303710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202303710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303710
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 03710/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00549/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 549 del 2020, proposto da
A D N e L D N, rappresentate e difese dall'avvocato A H, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del Dirigente pro tempore;

Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del D.D.G. 22 ottobre 2019 n. 4553 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Servizio tutela e acquisizioni, notificato il 3 febbraio 2020, con il quale è stata irrogata alle ricorrenti, in solido, la sanzione ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004 pari ad € 3.936,93, quale indennità per il danno causato al paesaggio per l’asserita realizzazione di opere abusive;

- ove occorra, della nota prot. n. 55466 del 15 novembre 2019, con la quale è stato trasmesso il predetto decreto, e della perizia di stima prot. 6749 del 13 novembre 2018 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della di Regione Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le Sig.re A D N e L D N sono proprietarie di una villetta a due elevazioni f.t. con corte annessa, sita nel Comune di Messina, strada vicinale Mortelle km 13,000, censito al foglio 22, part. 584, acquistata nel 2008 da una procedura esecutiva (Trib. Messina, n. 421/1997 R.G.E.), giusto decreto di trasferimento del G.E. del 19 novembre 2008, registrato l’8 gennaio 2009 (cron. 8417 rep. 1071), in relazione alla quale, nel 1985, il precedente proprietario aveva avviato una pratica di condono edilizio ai sensi della l. n. 47/1985 (istanza di sanatoria 28 novembre 1985, prot. n. 774/80504) – che si chiudeva soltanto il 15 febbraio 2015, con rilascio della concessione edilizia in sanatoria in favore delle nuove proprietarie dell’immobile.

Con nota prot. n. 1237 del 9 gennaio 2019 il Dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana-Servizio tutela e acquisizioni comunicava, ai sensi dell’art. 8 L.r. n. 10/91, che la Soprintendenza aveva provveduto a quantificare nei confronti delle Sig.re A D N e L D N la sanzione pecuniaria ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Queste ultime, con note trasmesse via p.e.c. il 7 febbraio e il 26 aprile 2019, replicavano di non essere tenute al pagamento di alcuna somma poiché, come detto, avevano acquistato l’immobile successivamente all’abuso - e, pertanto, non era a loro trasmissibile alcuna sanzione in applicazione dei principi di personalità delle sanzioni amministrative -, e che in concreto non era stato accertato alcun danno all’ambiente, così come dichiarato dalla stessa Soprintendenza nella nota 1 luglio 1986, prot. n. 6163. Malgrado ciò, con D.D.G. 22 ottobre 2019 n. 4553 del Dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana-Servizio tutela e acquisizioni, notificato il 3 febbraio 2020, veniva irrogata alle Sig.re A D N e L D N, in solido, la sanzione ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004 pari ad € 3.936,93 quale indennità per il danno causato al paesaggio per l’asserita realizzazione di opere abusive.

Tale provvedimento veniva impugnato dalle Sig.re A D N e L D N con un ricorso notificato il 02/04/2020.

Si costituiva in giudizio l’Assessorato Regionale intimato.

In data 7 dicembre 2023 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

Le ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 167, D.lgs. n. 42/2004 e degli artt. 3, 5, 7 e 12 L. n. 689/81, di violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L.R. n. 16/2016, nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Per quanto attiene alle norme di legge (asseritamente) violate, le ricorrenti sostengono che “ il provvedimento impugnato è illegittimo perché adottato nei confronti di soggetti diversi dalla persona che ha commesso il fatto illecito. Com’è noto, infatti, lo stesso comma 5 dell’art. 167, D.lgs. n. 42/2004 parla di “trasgressore” a cui irrogare la sanzione, con ciò riferendosi evidentemente all’autore materiale dell’illecito. Con circolare prot. 6641 del 7 febbraio 2018, lo stesso Assessorato intimato aveva invitato ad uniformarsi nell’applicazione delle sanzioni ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004, a quanto statuito dal C.G.A.R.S. con numerose sentenze (si vedano le nn. 175 e 520/2017), nelle quali si precisa come l’indennità in parola abbia natura di sanzione amministrativa e perciò è intrasmissibile agli aventi causa o nuovi proprietari. Come espressamente si legge nella predetta circolare, il suddetto principio «vale sia nel caso di morte del trasgressore (…), ma anche nei casi in cui il trasgressore abbia ceduto il bene ad altro soggetto, dovendosi applicare il principio della personalità delle sanzioni amministrative;
ragion per cui l’Amministrazione non può comminare l’ingiunzione di pagamento a soggetti estranei all’abuso
».

Per quanto non manchi una giurisprudenza favorevole alla tesi della intrasmissibilità delle sanzioni ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004, alla quale le ricorrenti effettuano plurimi richiami in gravame, il Collegio opta però per una diversa esegesi, come dal precedente di cui subito appresso: “ secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale - formatosi già sull'art. 15 della legge n. 1497 del 1939, poi sostituito dall'art. 164 del d.lgs. n. 490 del 1999 e, attualmente, dall'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 - la sanzione pecuniaria di cui si discute si pone come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell'opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, con scelta rimessa all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 gennaio 2020, n. 130;
id., sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4109). Si tratta pertanto di sanzione non avente carattere meramente afflittivo, ma anche riparatorio alternativo al ripristino dello status quo ante, tanto che, come visto, da un lato, essa viene ragguagliata al danno arrecato e al profitto conseguito mediante la trasgressione e, da altro lato, gli introiti da essa assicurati sono finalizzati ad interventi di salvaguardia e recupero dei valori ambientali. Partendo da queste premesse, la stessa giurisprudenza esclude che a tale sanzione siano applicabili le norme di cui alla legge n. 689 del 1981, ritenendo che essa, contrariamente da quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 689 del 1981, sia trasmissibile agli eredi, e sia applicabile anche in assenza di dolo o colpa, contrariamente da quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge (cfr. Cons. giust. amm. sez. giurisd., 14 giugno 2021, n. 533;
Consiglio di Stato, sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6678)”[
T.A.R. Milano – Lombardia, sez. III, sentenza 10 novembre 2021, n. 2493].

Per quanto invece attiene al vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, in relazione ad esso così argomentano le ricorrenti: “ anche a voler considerare l’indennità in oggetto di natura risarcitoria, allora non si può non prescindere da un preliminare accertamento sull’effettivo danno causato al paesaggio prima dell’irrogazione della relativa sanzione. In tal senso, nel caso di specie non ricorre alcun danno concreto ed effettivo all’ambiente come dichiarato dalla stessa Soprintendenza con nota 1 luglio 1986 n. 6163 (e nello stesso Decreto impugnato) sicché il provvedimento sarebbe comunque illegittimo ”.

Osserva però il Collegio come differente sia la logica che presiede alla sanzione di cui al quinto comma del D. Lgs. n. 42/2004. Al terzo paragrafo si prevede infatti espressamente che “ qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione ”. Ma all’interno del provvedimento impugnato l’Amministrazione Regionale intimata non ha mai contestato che “la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha valutato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in Euro zero ”: avendo invece proceduto alla quantificazione del “ profitto conseguito mediante la trasgressione ” - in particolare mediante applicazione del secondo comma dell’art. 3 del D.I. 26/09/1997, “ come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99 ”, e della Tabella costituente allegato n. 1 a quest’ultimo, giungendo così a stimare l’importo dovuto in 3.936,93 euro. E senza quindi cadere in alcuna contraddizione che possa nuocere alla legittimità del provvedimento impugnato, malgrado la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, con la nota 1 luglio 1986, prot. n. 6163, avesse adottato un “ provvedimento dichiarativo della non sussistenza di danni per il paesaggio ai sensi della legge 29.06.1939, n. 1497 ”.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza che “ nel rilasciare parere favorevole in sanatoria (con nota 1 luglio 1986 n. 6163), la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina non ha subordinato il mantenimento delle stesse al pagamento della relativa indennità, come invece erroneamente riportato nella perizia di determinazione per l’indennità prot. n. 6749 del 13 novembre 2018 ”. E’infatti evidente come, per esso, si tratti di un mero errore materiale, ininfluente sulle scelte di ordine sostanziale effettuate dall’Amministrazione Regionale intimata.

Il Collegio, conclusivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Tenuto conto della mancanza di un indirizzo giurisprudenziale univoco circa la trasmissibilità o meno delle sanzioni ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 a persona diversa dal trasgressore, il Collegio ritiene ricorrere giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

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