TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-01-04, n. 201300055

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-01-04, n. 201300055
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300055
Data del deposito : 4 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05930/2000 REG.RIC.

N. 00055/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05930/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5930 del 2000, proposto da:
Aziende Agricole Baroni Lorenzo, Bcchi Algerino, Blzacchini Gino, Bcchi Algerino e Figli Ss ed Altri (vgs elenco allegato alla presente sentenza che ne costituisce parte integrante), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. E E, A T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Villa Grazioli, 5;

contro

- AIMA - Azienda Stato Inter. Mercato Agricolo in Liquidazione (ora AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero delle Politiche Agricole (ora delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- delle comunicazioni AIMA del gennaio 2000 con cui sono stati comunicati i QRI di riferimento per le annate 1997/98 e 1998/99 e l’assegnazione provvisoria delle QRI per l’annata 1999/2000;

- del DM n. 159 del 21 maggio 1999;

- di tutti gli atti connessi, compresi i DD.MM. n. 309 e 310 del 1999.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in esame, le ricorrenti hanno impugnato, per l’annullamento, gli atti – comunicati con note inviate ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 118 del 1999 - con cui AIMA (ora AGEA) ha assegnato i “quantitativi di riferimento individuali” (QRI) di riferimento per le annate 1997/98 e 1998/99 (e, in via provvisoria, le quote per la campagna 1999/2000).

Al riguardo, le ricorrenti, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propongono, in sintesi, le seguenti censure:

- illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento;

- violazione di ordine del giudice per mancato rispetto della sospensione del DM 17 febbraio 1998 e delle comunicazioni AIMA per gli anni dal 1995 al 1998 con cui sono state determinate induttivamente le produzioni commercializzate in quegli anni;

- violazione della normativa comunitaria in quanto le quote individuali sono state assegnate sulla base di dati inattendibili, come confermato dalle risultanze della Commissione di indagine istituita sul tema;

- illegittimità comunitaria del sistema nazionale delle quote A e B e mancanza di motivazione del taglio della quota “B”;

- violazione della sentenza n. 520/1995 della Corte Costituzionale che, per la determinazione delle QRI da assegnare ai produttori, ha sancito la necessità dell’acquisizione del parere degli enti territoriali.

Con ordinanza n. 4235/2000, è stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo la parte ricorrente per l’accoglimento del ricorso e AIMA (ora AGEA) nel rigetto per infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio ritiene, anche in questo caso (come in altri, del resto), che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento, sebbene con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224 e, più di recente, 24 aprile n. 3687, 26 aprile 2012, n. 3801, 4 maggio 2012, n. 4008 e 5 giugno 2012 nn. 5057 e 5058), con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.

Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze anche con riferimento alla legittimità della procedura di cui al DM 17 febbraio 1998 con cui è stata determinata la produzione commercializzata per le annate dal 1995 al 1998 (vgs, tra le tante, TAR Lazio, sez. II Ter, n. 3805/2012 e 4718/2012 e, ancora più di recente, 26 maggio 2012, n. 4786, 29 maggio 2012, n. 4866, 27 giugno 2012, nn. 5906 e 5907), il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.

3. Di conseguenza, il ricorso in esame va respinto.

4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nelle citate sentenze della Sezione.

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