TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-23, n. 202410413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-23, n. 202410413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410413
Data del deposito : 23 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2024

N. 10413/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02505/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2505 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Petrarota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 20 settembre 2018, notificato il 3 dicembre 2018, con il quale è stata respinta la domanda presentata di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data in data 21 aprile 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 20 settembre 2018, con il quale è stata respinta la domanda presentata di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data in data 21 aprile 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo risultati dai rapporti informativi della Questura di Bari in data 11 febbraio 2016 e della Prefettura di Bari del 27 luglio 2016 i seguenti precedenti penali:

- a carico del richiedente, notizia di reato all’A.G. emessa dalla Tenenza dei Carabinieri di Terlizzi (BA) in data 28 gennaio 2012 per furto aggravato tentato in concorso ex art. 624 codice penale;

- a carico della coniuge, notizia di reato all’A.G. emessa dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta in data 18 febbraio 2010 per violazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e artt. 483,495,640 codice penale.

Con unico motivo di diritto si eccepisce “violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 4 della legge n. 241/1990, violazione ed erronea applicazione dell’art. 8, commi 2 e 9, lett f, della legge n. 91/1992, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria illogicità, travisamento erronea valutazione dei presupposti considerati” , atteso che le due notizie di reato rilevate dal Ministero dell’Interno, l’una a carico del ricorrente e l’altra a carico della coniuge, non si sono tradotte in condanna penale alcuna ed afferiscono ad episodi di estrema tenuità, al punto che il Tribunale ha ritenuto i fatti non punibili.

Si lamenta infine la violazione del termine biennale per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.

Con memoria in data 2 febbraio 2024 il ricorrente ha ribadito il difetto di motivazione del diniego impugnato.

All’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova al riguardo osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.

In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute

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