TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-01-08, n. 201900276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-01-08, n. 201900276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201900276
Data del deposito : 8 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2019

N. 00276/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10468/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10468 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R G, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Valadier n.36;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Giustizia - D.A.P. - Commissione Art.10 D.Lgs. n.443 del 1992, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di non idoneità espresso il 4 ottobre 2017 in sede di seconda istanza dalla Commissione di cui all'art. 107, comma 3, del d.lgs. n.443/1992 in ordine all'accertamento dei requisiti psico–fisici della ricorrente, quale aspirante alla carriera di allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria, con la motivazione “Tatuaggio esimente per sede non completamente rimosso (art. 123, c. 1, lett. c

DLGS

443/92)”, nell'ambito del concorso pubblico riservato per titoli ed esami per il reclutamento di n. 80 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/4/2018:

del decreto a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. del 26 gennaio 2018 recante l’esclusione della ricorrente dal predetto concorso pubblico, notificato in data 31-01-2018 e di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale a quello sopra impugnato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista l’ordinanza n.6405 del 2017 che ha respinto la domanda cautelare proposta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2018 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso introduttivo la signora -OMISSIS-riferisce di aver partecipato al concorso pubblico per esami per il conferimento di 80 posti di Allievo Agente di polizia penitenziaria del ruolo femminile - riservato ai sensi dell' art. 16 della legge 23 agosto 2004, n.226, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge - tenuto conto del possesso del detto requisito per aver svolto il servizio in qualità di volontaria in ferma prefissata VFP1 dal mese di settembre 2008 al settembre 2010.

All'esito degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali la signora -OMISSIS- è stata dichiarata "non idonea" al servizio di Polizia penitenziaria con giudizio in data 11 maggio 2017 per "tatuaggio esimente per sede non completamente rimosso, visibile con divisa estiva ex art. 123 comma 1 lett.c". In seguito a ciò ha proposto ricorso amministrativo chiedendo di essere sottoposta a nuovo accertamento da parte della Commissione Medica di seconda istanza che, in data 4.10.2017, sottoponendola a nuovi accertamenti ha espresso la stessa motivazione con giudizio "non idonea" per “tatuaggio esimente per sede non completamente rimosso, visibile con divisa estiva ex art. 123 comma 1 lett.c".

1.1.Lamenta la illegittimità dei predetti giudizi di inidoneità, attesa la documentata circostanza della rimozione del tatuaggi,o e avverso tali provvedimenti ha proposto ricorso denunciando motivi di violazione di legge per errata applicazione dell' art. 123 lett.c) del d.lgs n. 443 del 1992 e di eccesso di potere sotto svariati profili (erroneità, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà): la valutazione della Commissione sarebbe erronea a causa della mera presenza di un tatuaggio “non completamente rimosso” e per il difetto di motivazione riguardo le giustificazioni delle determinazioni assunte, tra l’altro fondate solo su una affermazione non corrispondente alla situazione fattuale;
la rimozione del tatuaggio sarebbe avvenuta già prima del momento dell'accertamento medico e inoltre sarebbe assente la valutazione dello stesso se deturpante per sede o natura o se indice di personalità abnorme (nella specie il tatuaggio sarebbe riproduttivo della iniziale lettera "M", di piccole dimensioni, realizzata sul polso interno sinistro, attualmente assente sulla pelle a seguito della intervenuta rimozione definitiva, come documentato). La ricorrente censura la contraddittorietà ed erroneità dell’azione amministrativa per carenza assoluta dei presupposti per l'applicazione dell'art. 123, comma 1, lett.c) del d.lgs n.443 del 1992 che prevede e stabilisce i criteri cui l'Amministrazione deve far riferimento per identificare l'eventuale elemento di esclusione dal concorso, elementi nella specie non individuati ne' analizzati e indicati.

Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia dello stesso.

1.2.Con ordinanza n. 6405/2017 la domanda cautelare è stata respinta.

1.3. Costituitasi in resistenza l’Amministrazione intimata ha depositato atti relativi al procedimento nonché la relazione del Dipartimento competente sulla correttezza del procedimento di valutazione dei requisiti da parte della Commissione, tenuto conto comunque della non totale rimozione del tatuaggio.

2. Con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore Generale del Personale e delle risorse del DAP del 26 gennaio 2018 con cui la stessa e' stata definitivamente esclusa dal concorso. In particolare riferisce che a seguito dell'appello della predetta ordinanza il Consiglio di Stato, sez. IV con ordinanza n.1223/2018 ha accolto la domanda cautelare della ricorrente formulata nel giudizio in primo grado, ritenendo il tatuaggio valutato dalla Commissione ormai completamente rimosso ed ha ammesso la ricorrente con riserva al corso di formazione propedeutico all' assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

Pertanto la ricorrente deduce motivi di illegittimità derivata del provvedimento di esclusione dalla selezione, allegando analoghe censure già prospettate con il ricorso introduttivo, e insiste per l'accoglimento dei gravami.

Alla udienza pubblica del 16 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione

3. Il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti sono fondati per le seguenti considerazioni.

3.1.Preliminarmente riguardo i profili di rito e la chiamata in causa dei controinteressati si fa presente che, allo stato, non risulta pubblicata la graduatoria di concorso e come rappresentato da parte ricorrente, in ottemperanza alla predetta ordinanza cautelare pronunciata dal Consiglio di Stato, la stessa è stata ammessa con riserva a partecipare al Corso di formazione.

3.2.Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio rileva che in punto di diritto si controverte in ordine alla legittimità del provvedimento in epigrafe che ha dichiarato la ricorrente “non idonea”, a motivo della presenza di “tatuaggio esimente per sede non completamente rimosso, visibile con divisa estiva ex art. 123 comma 1 lett.c".

Come evidenziato dall’Amministrazione, effettivamente l’art. 123 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), stabilisce che “ costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità: …c) le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche;
cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione;
tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali;
tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme
”;
e inoltre il Decreto del Ministro della giustizia 24 gennaio 2002 recante “ Disposizioni concernenti l’uso, in durata e la foggia del vestiario e dell’equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria”, all’art. 4, a sua volta, rinvia alle tabelle allegate per l’impiego corretto dell’uniforme da parte del personale della Polizia Penitenziaria, prevedendo l’utilizzo della camicia a mezze maniche da indossare nella stagione estiva. Va aggiunto altresì che l’Amministrazione competente con la circolare

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