TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-01-02, n. 202300005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-01-02, n. 202300005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300005
Data del deposito : 2 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2023

N. 00005/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01311/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2021, proposto da
Sol Levante S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S O, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P S e F M S, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale Puglia 9 agosto 2021 n. 1413, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 21.9.2021, con la quale sono state determinate le tariffe regionali per le strutture del tipo “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno” e ”Comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale” dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, e di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, compreso il regolamento regionale Puglia n. 9 del 8.7.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori l'avv. S O, per la ricorrente, e l'avv. F M S, per la Regione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 19.11.2021 e depositato in segreteria in data 18.12.2021, la società Sol Levante S.r.l. adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

Riferiva in fatto di gestire, nel territorio regionale pugliese, diverse strutture sanitarie istituzionalmente accreditate e di aver “già ottenuto il favorevole parere di compatibilità per la realizzazione di due strutture dedicate alle persone con disturbi dello spettro autistico e precisamente di un Centro socio-educativo e riabilitativo diurno in Specchia (LE) (per il quale ha già chiesto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento) e di una Comunità socio - educativa -riabilitativa residenziale in Carpignano Salentino (LE) (per la quale ha già ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione ed il permesso di costruire)”.

Con deliberazione n. 1413 del 19.8.2021, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 21.9.2021, la Giunta regionale determinava e approvava le tariffe per le strutture dedicate alle persone con disturbi dello spettro autistico e “precisamente quella riguardante il Centro Diurno (art. 60 quater R.R. N. 9/2016) in € 54,00 (tariffa utente/pro die) e quella relativa alla Comunità socio-educativa-riabilitativa (art. 57 bis R.R. n. 9/2016) in € 72,60 (tariffa utente/pro die)”.

La società Sol Levante S.r.l. insorgeva avverso tali statuizioni provvedimentali, qualificando dette tariffe come palesemente inadeguate e illegittime e formulando avverso le medesime le seguenti censure:

“Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità e per erronea valutazione degli elementi di fatto. Violazione di legge, in particolare art. 21 LR. n. 9/2017. Violazione del principio di buona amministrazione”.

Su tali presupposti, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciarsi sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per aver previsto delle tariffe insufficienti allo svolgimento delle attività assistenziali e per aver individuato un quantitativo di personale inadeguato a garantire e assicurare il corretto e idoneo espletamento del servizio di assistenza a soggetti con disturbi rientranti nello spettro autistico.

In data 28.12.2021, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, rilevando, preliminarmente ed in rito, l’inammissibilità del ricorso.

Parte resistente evidenziava, in particolare, che la società Sol Levante S.r.l. risultava in possesso di un mero parere di compatibilità regionale alla realizzazione della struttura sanitaria “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno” avente sede in Specchia e di una autorizzazione comunale alla realizzazione relativamente alla “Comunità socioeducativa-riabilitativa residenziale” avente sede in Carpignano Salentino.

Entrambi i provvedimenti erano inquadrabili come meramente propedeutici al rilascio dei successivi provvedimenti di autorizzazione e accreditamento.

La Regione Puglia specificava, inoltre, che i soggetti accreditati, “solo con la stipula dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502 del 1992, conseguono il diritto alla remunerazione delle prestazioni assistenziali erogate anche a carico del Servizio nazionale, nel rispetto dell’ammontare globale predefinito nell’accordo medesimo (art. 8 sexies D.Lgs. n. 502 del 1992) e della tariffa regionale fissata”.

Pertanto, in tesi di parte resistente, la ricorrente non risultava legittimata ad impugnare la determinazione delle tariffe previste dalla disciplina regionale per le strutture dedicate alle persone con disturbi rientranti nello spettro autistico, non avendo quest’ultima ricevuto gli ulteriori provvedimenti autorizzatori e l’accreditamento per nessuna delle due strutture coinvolte.

Previo scambio di memorie e di repliche, all’udienza pubblica in data 8.11.2022 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la società ricorrente è priva dell’interesse a far dichiarare l’illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 1413/2021 così come gravata.

Invero, lo status di soggetto erogatore accreditato e contrattualizzato costituisce elemento qualificante ai fini della sussistenza della legittimazione a ricorrere della società, nonché dello stesso interesse ad impugnare il provvedimento di determinazione della tariffa.

Di tale status la ricorrente non è in possesso, essendo destinataria - allo stato degli atti - di un mero parere di compatibilità regionale alla realizzazione della struttura sanitaria e di una autorizzazione comunale alla realizzazione di un’ulteriore struttura. Atti che devono qualificarsi entrambi come necessariamente propedeutici al rilascio dei successivi provvedimenti di autorizzazione e accreditamento ma che, al momento, non risultano emanati.

L’accreditamento, infatti, è inquadrabile come un provvedimento di carattere latu sensu concessorio rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale e alla verifica positiva della attività svolta e dei risultati raggiunti (art. 8- quater del decreto legislativo n. 502 del 1992).

L’accreditamento istituzionale attribuisce, in sostanza, alla struttura dotata di peculiari requisiti, lo status di potenziale erogatore di prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario regionale. Tuttavia, come già affermato da parte resistente, è solo con la stipula dell’accordo contrattuale, di cui all’art. 8- quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, che i soggetti accreditati acquisiscono l’effettivo diritto alla remunerazione delle prestazioni assistenziali svolte, anche a carico del Servizio nazionale, nel rispetto dell’ammontare globale predefinito nell’accordo medesimo e della tariffa regionale fissata.

Nel caso concreto, la ricorrente è evidentemente carente di legittimazione a ricorrere e, altresì, carente dell’interesse a richiedere l’annullamento di una tariffa a sé non applicabile, in quanto non beneficiaria di un accordo contrattuale funzionale alla fornitura delle predette prestazioni assistenziali.

Su tale specifico profilo, parte ricorrente evidenzia la sussistenza della propria legittimazione rimarcando che “avendo la stessa già intrapreso un iter amministrativo estremamente rigoroso nella previsione di specifici termini, modi e requisiti strutturali ed organizzativi, ha certamente un interesse a contrastare l’illegittimità di un provvedimento pregiudizievole per la propria attività e per le proprie strutture” (cfr. memoria di replica depositata in Segreteria in data 18.10.2022).

Tale argomentazione non coglie nel segno.

Lo svolgimento da parte dei privati di attività nel settore sanitario in regime di accreditamento è da considerarsi attività d’impresa, assoggettata al relativo rischio;
non vi è una posizione giuridica soggettiva tutelabile all’esercizio di detta attività alle condizioni ritenute convenienti o auspicabili, sussistendo, al contrario, un onere per ciascun imprenditore del settore di organizzare il proprio strumento aziendale in modo da tenere assieme l’erogazione di prestazioni di qualità con gli standard di remunerazione fissati dalla Regione in un settore di mercato che deve necessariamente essere assoggettato a controllo tariffario, al fine di salvaguardare i molteplici interessi pubblici che lo caratterizzano (si veda sul punto, Cons. Stato, Sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 5965).

È ovvio, pertanto, che solo chi sia effettivo percettore delle erogazioni tariffarie scaturenti dall’accreditamento può essere pienamente legittimato alla contestazione delle tariffe medesime, solo quest’ultimo potendo vantare un effettivo interesse, concreto e attuale, alla loro piena sostenibilità economica.

Chi non rivesta tale status ma sia interessato all’avvio di un’attività economica nel settore resta titolare di un mero interesse di fatto alla congruità tariffaria, che non è sufficiente a legittimare un’iniziativa processuale di annullamento quale quella in oggetto.

In conclusione, il ricorso resta inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse effettivo a ricorrere.

Da ultimo, tenuto conto dell’esito in rito della controversia e della oggettiva peculiarità della vicenda concreta, sussistano i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

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