TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-10-12, n. 201610160
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Pubblicato il 12/10/2016
N. 10160/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01211/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2015, proposto dalle Aziende Agricole Beltramino G e R, e altri come da unito elenco, e dall’AZIENDA AGRICOLA CELLINI Pierluigi e M S,, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli C.F. TMSFRZ70T17B157S, con domicilio eletto presso l’avv. Daniele Manca Bitti in Roma, Via Luigi Luciani, 1;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della comunicazione Agea - Area Coordinamento - Ufficio Coordinamento dei Controlli Specifici - Ufficio Quote Latte avente ad oggetto: "Accoglimento della domanda di rateizzazione" con il decreto di accoglimento della richiesta di rateizzazione nonché dello schema di rinuncia al contenzioso notificata all’azienda agricola Cellini Pierluigi e M S, con sede in Sonnino (LT), con comunicazione del 9.12.2014 prot. ACL33-04132124-P , prot. Agea AGA.2014.0068750, raccomandata n. 151005879849, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto, in quanto lesivo, ivi compresi i provvedimenti con i quali Agea , sulla base dell’impugnata comunicazione, ha iscritto l’azienda ricorrente nel Registro nazionale dei debiti, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Vista l’ordinanza collegiale n. 9059/2015con cui questo Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nei confronti delle aziende ricorrenti, esclusa la ricorrente Az. Agr. Cellini Pierluigi e M S., con sede in Sonnino (LT) , ed ha disposto con riferimento alla vicenda contenziosa di quest’ultima nei confronti dell’Agea resistente incombenti istruttori;
Vista l’ordinanza n. 4275 del 2015, che ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 26 gennaio 2016.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il Cons.. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame, le Aziende agricole, tutte produttrici di latte vaccino, hanno impugnato le comunicazioni AGEA avente ad oggetto l’ "Accoglimento della domanda di rateizzazione", con il decreto di accoglimento della richiesta di rateizzazione, parte integrante del provvedimento, nonche' lo schema di rinuncia al contenzioso, notificate alle medesime.
Le aziende ricorrenti hanno premesso una ampia ricostruzione del quadro normativo riguardante la determinazione delle quote latte e la disciplina della procedura di accertamento degli importi a debito dovuti dai produttori agricoli da iscrivere nel Registro nazionale dei debiti, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, nonché la specifica disciplina relativa alla rateizzazione di tali debiti di cui al d.l. n. 4 del 2009, conv. dalla l. n. 33 del 2009.
Con le impugnate comunicazioni, adottate in applicazione dell’art. 8 quinquies, comma 1, del d.l. n. 4 del 2009, conv. dalla l. n. 33 del 2009, l’Agea - sostenendo di aver “individuato i debiti alle quote latte che risultano esigibili, ovvero non pagati e non sospesi né annullati da decisioni giurisdizionali” e di aver trasmesso detti importi per “l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti” - ha disposto l’accoglimento della richiesta di rateizzazione e l’approvazione del contratto di rateizzazione, come parte integrante del verbale con lo schema di rinuncia al contenzioso;atti questi ritenuti incidenti nella sfera giuridica delle aziende ricorrenti e considerati illegittimi per i seguenti motivi:
1.Illegittimità per violazione dell’articolo 8 quinquies, comma 3 e 6 della l. n. 33 del 2009 nonché per eccesso di potere per difetto. Mancanza di legittimazione e/o attribuzione di poteri per l’accoglimento del contratto di rateizzazione in capo ad Agea: assume parte ricorrente che con la norma rubricata è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario, le cui funzioni sarebbero state prorogate fino al 31.12.2013, il quale avvalendosi degli uffici dell’Agea , assegna le quote, definendo le modalità applicative anche sulle richieste di rateizzazione;pertanto, le impugnate comunicazioni dell’Agea di accoglimento delle richieste di rateizzazione sarebbero illegittime perché adottate da soggetto incompetente ai sensi della l. n. 33 del 2009.
2 . Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 8 ter, 8 quater e quinquies legge n. 33 del 2009 nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento dell’interesse pubblico, mancato previo accertamento dei debiti intimati come dovuti e come esigibili. Violazione degli articoli 83, 84 e 306 cpc: Agea avrebbe disatteso la procedura perché, sensi delle norme rubricate di cui alla legge n. 33 del 2009, solo gli importi accertati come dovuti possono essere iscritti nel Registro dei debiti;solo gli importi accertati come dovuti ed esigibili possono essere intimati e se superiori a 25 mila euro rateizzati;in mancanza di rateizzazione, tali importi sono recuperati coattivamente da Agea ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ciò sia con riferimento ai prelievi latte che avuto riguardo agli interessi;inoltre, l’atto negoziale allegato al provvedimento di accoglimento non sarebbe sorretto da ratio giuridica nella parte relativa all’accettazione della somma da parte del produttore in relazione a tale importo ritenuto definitivo mentre l’atto di rinuncia al contenzioso non sarebbe stato adottato con le modalità prescritte dalle norme del codice di procedura civile.
3. Sull’esigibilità delle imputazioni del prelievo. Illegittimità per violazione di legge: violazione di ordine del giudice (mancato rispetto dalla sospensione amministrativa degli atti presupposti agli atti impugnati). Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, l. n. 119 del 2003 e dell’art. 24 Reg. CE n.595/2004 nonché dell’art. 3 l.n. 241 del 1990. Eccesso di potere: le comunicazioni sarebbero illegittime perché fondate su intimazioni già impugnate per gli errori contenuti nelle stesse;tutti i provvedimenti di assegnazione di QRI dal 1995/1996 in avanti sarebbero attualmente impugnati e sospesi in sede giurisdizionale a seguito dei ricorsi presentai dai ricorrenti.
4 . Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, quater, quinquies l.n. 33 del 2009 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Illegittima intimazione degli interessi. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento di potere e carenza di motivazione : Agea avrebbe dovuto intimare solo il pagamento delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare e non certo gli interessi su dette somme, in applicazione dell’art. 8 della l.n. 33 del 2009;inoltre ai sensi dell’art. 8 quinquies rubricato le somme da intimare sarebbero le imputazioni di prelievo e non gli interessi sulle stesse.
5. Sul conteggio degli interessi. Illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art.3 del Reg.CE n.536/93 della Commissione, dell’art.8 del Reg. CE n.1392/2001 della Commissione e dell’art. 15 del Reg. CE n.595/2004 della Commissione, come modificato dal Reg. CE n.1468/2006 della Commissione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 241 del 1990. Mancata disapplicazione della normativa interna non conforme (ossia dell’art. 8 quater l. n. 33 del 2009). Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento di potere e difetto di motivazione : sarebbe incomprensibile il dies a quo preso a riferimento per il calcolo degli interessi con decorrenza dalla data indicata per il versamento sulla base dei regolamenti comunitari, anche se a quella data l’Amministrazione non aveva ancora inviato né ai produttori, né agli acquirenti il conteggio finale del prelievo supplementare loro imputato, determinando notevoli aumenti degli interessi. L’art. 8 quater rubricato, disattendendo la normativa comunitaria, ha fissato dei tassi di interesse nuovi, diversi e maggiori rispetto a quelli indicati nei Regolamenti, con ciò palesandosi secondo i ricorrenti l’illegittimità degli atti impugnati per mancata disapplicazione della citata normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari sopra indicati.
6.Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3,24 e 113 Cost. Illegittimità costituzionale dell’art. 8 quinquies, comma 3 della l.n. 33 del 2009. Violazione del diritto di difesa e del giusto processo. Eccesso di potere: l’imposizione di una rinuncia ai giudizi aventi ad oggetto presunti debiti in base ai dati contenuti nelle intimazioni sforniti di certezza ed errati nel quantum, sarebbe una violazione dei principi costituzionali rubricati nonché del diritto di difesa. Concludono con la richiesta di annullamento degli atti impugnati previa sospensione dell’efficacia degli stessi.
L'Agenzia intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, senza produrre memorie.
Con l’ordinanza collegiale n. 9059/2015 questo Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nei confronti di alcune aziende ricorrenti ed ha disposto, con riferimento alla vicenda contenziosa di quest’ultima, incombenti istruttori nei confronti di Agea resistente.
Con memoria depositata in data 8.7.2015, Agea ha contestato la fondatezza del ricorso invocando conclusivamente il rigetto dello stesso.
Con ordinanza n. 4275 del 2015 è stata fissata la trattazione del merito del ricorso alla udienza pubblica del 26 gennaio 2016.
Alla udienza pubblica del 26 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il Collegio preliminarmente rileva che con ordinanza collegiale n. 9059/2015 questo Tribunale ha dichiarato ai sensi dell’art. 15 cpa la propria incompetenza territoriale nei confronti delle domande di annullamento proposte con il ricorso in esame, formulate dalle aziende ricorrenti, ad esclusione della domanda di annullamento della comunicazione ACL33-04132124-P avanzata dalla Azienda Agricola Cellini Pierluigi e M S., con sede in Sonnino (LT), riguardo alla quale sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale.
Tale rilievo è assunto ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., che nel delineare, congiuntamente al successivo comma 3 dedicato agli atti ad efficacia ultraregionale, i rapporti tra il criterio della sede e quello dell'efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, ha inteso chiarire che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell'Autorità amministrativa, cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell'efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico;in tale evenienza la competenza spetta, quindi, al Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione tali effetti si verificano anche se l'atto sia stato adottato da un organo dell'Amministrazione centrale, ovvero da un ente ultraregionale;né induce a diversa soluzione la circostanza che siano impugnati anche gli atti endoprocedimentali, atteso che, per regola generale, desumibile dall'art. 13 comma 4-bis, c.p.a., la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2014, n. 6117; idem, 26 agosto 2015 n. 4015 ;Tar Sicilia, Catania, sez. I , 5 novembre 2015, n. 2565).
3.Sempre in via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare i profili di ammissibilità della domanda in considerazione dell’oggetto del giudizio. In particolare, gli atti gravati consistono: nella comunicazione Agea - Area Coordinamento - Ufficio Coordinamento dei Controlli Specifici - Ufficio Quote Latte recante: "Accoglimento della domanda di rateizzazione", unitamente al decreto di accoglimento della richiesta di rateizzazione nonche' allo schema di rinuncia al contenzioso, notificata all’azienda agricola ricorrente con comunicazione del 9.12.2014 prot. ACL33-04132124-P , prot. Agea .AGA.2014.0068750, nonché riguardo gli atti connessi, ivi compresi i provvedimenti con i quali Agea , sulla base dell’impugnata comunicazione, ha iscritto l’Azienda ricorrente nel Registro nazionale dei debiti.
Al fine dell’inquadramento dell’oggetto del giudizio occorre rilevare che la comunicazione impugnata (e relativi atti allegati) è stata adottata dall’Agea in accoglimento alla domanda di rateizzazione del prelievo supplementare per quote latte, proposta dall’Azienda ricorrente del 3.12.2014, prot. AGEA.AGA.2014.0068748.
Pertanto, in relazione all’azione di annullamento proposta e alla satisfattività dell’interesse della ricorrente, il Collegio rileva che l’eventuale accoglimento del ricorso - il cui oggetto è il provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione del prelievo supplementare avanzata dall’Azienda ricorrente – con il conseguente effetto dell’annullamento della comunicazione di rateizzazione, non potrebbe comportare altro che l’obbligo di pagamento di tutti i prelievi a carico della ricorrente in unica soluzione (senza la possibilità della rateizzazione), determinando quindi una situazione contraria al proprio interesse (cfr. in tal senso, Tar Veneto, sez. II, 30.10.2015, n. 1124).
Del resto, è principio comune in giurisprudenza che nel processo amministrativo il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4093;Tar Lazio, Latina, 16 marzo 2015, n. 251).
Ne consegue che - in disparte ogni considerazione in ordine al profilo di tardività dei rilievi sollevati nell’ambito di un giudizio cognitorio di legittimità a connotazione impugnatoria, soggetto a termini decadenziali - le censure svolte relativamente agli atti presupposti, volte a contestare le caratteristiche poste a fondamento dei prelievi supplementari, nonché quella sulla individuazione dell’Ente competente a provvedere, sono inammissibili in quanto a contenuto puramente demolitorio e, dunque, nella particolarità del caso, non satisfattive dell’interesse sostanziale posseduto ed azionato.
3.1. Va soggiunto altresì, che parte ricorrente censura il comportamento dell’Amministrazione per aver subordinato la concessione della rateazione alla sottoscrizione dell’atto di rinuncia al contenzioso, allegato alla comunicazione impugnata, in tal modo ritenendolo incidente sul diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela giurisdizionale.
Al riguardo occorre richiamare l’art. 8 quinquies , comma 3 del d.l. n. 5 del 2009, conv. in l. n. 33 del 2009, secondo cui la rateazione non costituisce un diritto del soggetto obbligato, con la conseguente possibilità per l’Amministrazione di subordinare la concessione a misure diverse, per assicurare la soddisfazione del credito erariale.
In tal senso, il principio che la rateazione del pagamento del debito non costituisca un diritto per il soggetto obbligato, siccome concessa solo su richiesta espressa del debitore che deve ponderarne la convenienza e subordinatamente alle valutazioni dell’Amministrazione in punto di effettiva soddisfazione del credito erariale, dimostra la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del predetto art. 8 quinquies , comma 3 del d.l. n. 5 del 2009, conv. in l. n. 33 del 2009, come proposta per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
4. In definitiva il ricorso proposto dalla Azienda agricola Cellini Pierluigi e M S. deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese di giudizio in ragione della particolarità della fattispecie contenziosa possono essere compensate tra le parti.