TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-08-03, n. 202300418

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-08-03, n. 202300418
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300418
Data del deposito : 3 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2023

N. 00418/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00584/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 584 del 2016, proposto da
G P, rappresentato e difeso dagli avvocati R S e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E G in L’Aquila, via Piemonte n. 2/A;

contro

Comune di Trasacco, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

Provincia dell’Aquila, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati P D N e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Trasacco del 25 febbraio 2016, n. 2, avente ad oggetto <<Lavori di adeguamento della SP 22 “Circonfucense” direttrice Avezzano - Villavallelonga, Via Pecorale nel Comune di Trasacco - Approvazione progetto di variante parziale svincolo S.P. 22 - determinazioni>>, nelle parti di interesse del ricorrente;

- degli eventuali provvedimenti presupposti, connessi, consequenziali e derivati, allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale dell’Aquila;

Visto l’articolo 35, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa R P;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor G P è proprietario di alcuni beni immobili ad uso abitativo, agricolo e commerciale ubicati nel Comune di Trasacco, a ridosso dell’intersezione tra la via Pecorale e la strada provinciale 22 Circonfucense.

Con ricorso notificato il 14 novembre 2016 e depositato il 13 dicembre 2016, il signor Paponetti ha domandato l’annullamento della deliberazione del 25 febbraio 2016, n. 2, con la quale il Consiglio comunale di Trasacco ha approvato il progetto di variante parziale dello svincolo tra la strada provinciale 22 Circonfucense e la via Pecorale, nelle parti in cui rende più difficoltoso l’accesso al proprio fondo e pregiudica la viabilità pubblica, per difetto di istruttoria, violazione di legge ed illogicità manifesta.

Il Comune di Trasacco, al quale il ricorso è stato notificato in data 16 novembre 2016, non si è costituito in giudizio.

Ha resistito al ricorso la Provincia dell’Aquila e ne ha preliminarmente eccepito:

a) l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti adottati successivamente a quello impugnato;

b) l’irricevibilità per tardiva impugnazione dell’atto impugnato, rispetto al termine di scadenza della pubblicazione nell’albo pretorio.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene di dover disattendere la questione preliminare di irricevibilità del ricorso per tardività della sua notificazione, eccepita dalla Provincia dell’Aquila nella memoria di replica depositata in data 31 maggio 2023.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, per gli atti per i quali non è richiesta la notificazione individuale, il termine per proporre l’azione di annullamento decorre <<
dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge>>.

L’obbligo di pubblicazione delle deliberazioni consiliari è previsto dall’articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui <<
tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante l’affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge >>, il quale non è stato modificato dall’articolo 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, con il quale è stato introdotto l’obbligo di istituzione dell’albo pretorio on line .

La parte che ha sollevato l’eccezione preliminare non ha pertanto evaso l’onere probatorio relativo ai fatti sui quali la stessa si fonda, quali la durata del periodo di pubblicazione della deliberazione consiliare impugnata nell’albo pretorio del Comune di Trasacco.

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti successivi a quello impugnato - formulata dalla Provincia dell’Aquila nella memoria depositata in data 19 maggio 2023 e sulla quale si è sviluppato il contraddittorio scritto ed orale tra le parti - è invece fondata.

Il ricorrente deduce di essere pregiudicato dalla riduzione della fascia di rispetto dal confine stradale, conseguente alla realizzazione di un’isola spartitraffico ritenuta eccessivamente ampia, dalla mancata realizzazione di una corsia esclusiva per il traffico proveniente da Trasacco in direzione di Avezzano e dall’utilizzo, limitato alla sola uscita, di uno dei tre varchi alla viabilità pubblica già esistenti sui confini della sua proprietà.

Il ricorrente non ha tuttavia impugnato la determinazione dirigenziale n. 2 del 18 gennaio 2018, con la quale la Provincia dell’Aquila ha approvato la terza perizia di variante al progetto esecutivo, avente ad oggetto la realizzazione non solo, come dallo stesso sostenuto, dell’impianto di illuminazione dello svincolo (tavola 11 della perizia di variante, in realtà già disposta con la determinazione dirigenziale n. 23 del 17 marzo 2015), ma anche delle opere di sistemazione dello svincolo, quali l’isola spartitraffico di cui lamenta l’eccessiva ampiezza (tavola 06-A della perizia di variante).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per mancata impugnazione delle determinazioni con le quali sono state approvate la seconda e la terza variante al progetto, che il ricorrente aveva l’onere di impugnare dettagliatamente, formulando per ciascuna degli specifici motivi di ricorso.

Per costante giurisprudenza, tale onere di specificazione dell’atto impugnato non può infatti ritenersi integrato dall’utilizzo della generica clausola di stile che rinvia agli <<
eventuali provvedimenti presupposti, connessi, consequenziali e derivati >>
( ex multis , Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2018, n. 1523).

La definizione in rito del giudizio e la complessità della fattispecie concreta giustificano la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la Provincia dell’Aquila.

Nulla è dovuto al Comune di Trasacco per le spese di lite, in ragione della sua mancata costituzione in giudizio.

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