TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-09-23, n. 201911200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-09-23, n. 201911200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201911200
Data del deposito : 23 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2019

N. 11200/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01745/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2011, proposto da
Sociwtà Az Agr Agosti Natalino e G B Ss, Agricola Romana Ss, Agri-Leo di Leoni Alberto e S S.S. Agricola, A A, A A, G e L S, A L, Z e D, A F e G - B, A G, B F.Lli, Bertoletti Stefano e Fabio S.S. Agricola, Bettoni Giovanni e Giuseppe S.S., Bianchini Alberto e Mauro, Bisogno Soc. Agr. Semplice, Bizioli Luigi Domenico, Boldini Franco e F.Lli Giulio e Bernardino, Bondioli Angelo e Rodella Loredana, Bondioli Giovanni, Alberto e Stefano S.S., Bonetti Domenico e Massimo S.S., Bonetti Santino e Fgli Societa' Semplice Agricola, Borgo Angelo e Giacomo, Boselli Giancarlo e Franc.Mario, Bozzoni G e Antonio, Brignani Ersilio, Buccella Guerrino Ermes Graziano Agostino S.S., Caldera Sergio, Amadio, Giovanni e Fabio S.S., Calonghi Paolo - Andrea, Calzi Giuseppe e Battista S.S., Camanini Giovanni Battista, Campana Emiliano e Adriano, Cappuccini S.S, Cascina Pioltino S.S., Cattaneo Ernesto e Giuseppe S.S., Cecchinato Giuseppe e Giovanni, Cestana Denis, Chiappini Francesco e Fgli S.S., Chiari Francesco, Cinaglia di Martinelli S.S., Comune di Boldini Amadio e Fgli, Cortina di Chiappini Ettore e C. S.S., Costa F.Lli di Angelo e Luigi S.S., Costa Marco e Fabio S.S., Della Torre Simone e Paolo, Emisfero Giovanni, F.Lli Bonzani Emilio e Adolfo S.S., F.Lli Conti Felice &
Giuseppe B., F.Lli Fumagalli Fruttuoso e Giuseppe S.S., Facchi F.Lli, Falappi Francesco, Maurizio e G. S.S., Falappi Severino e Luciano S.S., Felini Flippo Az. Agricola, Ferrari Agostino, Forini Roberto, Fausto Daniele e Luca S.S., Forti Francesco &
Giambattista S.S., Foschetti Eugenio e Angelo, Francesconi Antonio, Galia di Brignani Societa' Agricola, Gallina Bruno, Gallina Sereno S Sandro Marco e Razio Elda S.S., Ghillini Massimo e Giuseppe, Guarneri Alberto e Luigi S.S. Agricola, Guerrini Ilario e Fgli Mauro e Piergiuseppe, Invernizzi Francesco, Invernizzi Roberto Farm, La Sorgente di Moretti Attilio e Gp. S.S., Lanfranchi Cristian, Lissignoli Luigi e Giacomo, Luppi Rino, Marella Giacomo, Mason e Bertagna S.S. Agricola, Merlini Angelo, Merlo Angelo, Micheli Vincenzo, Moscardi Guido &
C. S.S., Mutti Lorenzo, Giuseppe e Sergio, Nicoli Angelo, Nodari P.G. e Alghisi L. S.S., Omacini Luigi Guido, Orizio Ennio e Fabio, Pagani Gualtiero e F.Lli S.S., Paneroni Alberto e Fgli S.S., Pezzaioli Giulio e Fgli Roberto e Gabriele, Pieve di Rezzola Martino S.S. Agricola, Pipino Francesco, Plebani Enrico Andrea e Mario S.S., Polloni Cesare, Polloni Enrico Luigi, Premoli Maurizio, Preti Gianluigi S.S. Societa' Agricola, Raccagni Santo Luigi e Fgli, Ragnoli Bruno &
C. S.S., Ranghetti Giacomo e Fgli S.S., Rezzola Michele e Giuseppe S.S., Ribaldi Daniele, Rizzini Gabriele, Rossi Giordano e Pierino, Rubes Giuseppe e Pezzi Giuseppina S.S., Rubini Giovanni e Ettore S.S., Ruggeri Luigi &
Lorenzo, Salvoni Mauro e Massimo, San Nicolo' di Donghi F.Lli S.S. Agricola, S M, S G &
F G, S G e S, S P, S L C e F, S A, S G, S A, Societa' Agricola Alari S.S., Societa' Agricola Alberini Francesco e Davide S.S., Societa' Agricola Bicelli F.Lli, Societa' Agricola Busi Carlo Maria e Gianluigi, Societa' Agricola La Bigliarda di Ceruti S.S., Societa' Agricola Perletti S.S., Societa' Agricola Regazzetti Angelo e Regazzetti Assunto S.S., Societa' Agricola Tomasoni Michele e Alberto S.S., Soldi Dario e C. Societa' Semplice, Sora G, T G e F S.S., T G, U States Of Roncaglia di Fuse' Andrea, V C, V L, V V e F S.S., V R, V F.Lli di G e P B e R, Z F.Lli Giuseppe e L, Z G e A, Z A, Z F.Lli Societa' Semplice Agricola, Z G, Z S, F d C A e Fgli S.S., Ravano Societa' Agricola Responsabilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F T, domiciliato presso Manca Bitti Daniele via Luigi Luciani, 1 Roma;
Azienda agricola Zaldini Paolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. E R, con domicilio eletto presso l’avv. A P, in Roma, via Tevere, 46;

contro

Commissario Straordinario Legge 09/04/09 Art 8 Quinquies Comma 6 non costituito in giudizio;
Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

delle comunicazioni del Commissario straordinario aventi ad oggetto: Accoglimento delle domande di rateizzazione debiti relativi alle quote latte e approvazione del contratto di rateizzazione e lo schema di rinuncia al contenzioso,

nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base delle impugnate comunicazioni, ha iscritto i ricorrenti nel Registro nazionale dei debiti, nella parte in cui incidono nella sfera giuridica degli stessi ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti – aziende agricole produttrici di latte vaccino adoperato soprattutto nella produzione di formaggi DOP e Parmigiano Reggiano DOP - impugnano le rispettive comunicazioni, meglio indicate nel ricorso, del Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies , comma 6, L. n. 33/2009, aventi ad oggetto l’accoglimento della domanda di rateizzazione, l’approvazione del contratto di rateizzazione e lo schema di rinuncia al contenzioso, nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base delle impugnate comunicazioni, ha iscritto i ricorrenti nel Registro nazionale dei debiti, nella parte in cui incidono nella sfera giuridica degli stessi ricorrenti.

In punto di fatto, premettono i ricorrenti che, con la legge n. 33/2009, il legislatore italiano ha affidato ad un Commissario Straordinario l’assegnazione ai produttori, sulla base dei criteri indicati nella medesima legge, degli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, e al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, già attribuiti alla riserva nazionale.

In particolare, ai sensi dell’art.

8-ter della predetta L. n. 33/2009, il legislatore ha istituito presso AGEA il “ Registro nazionale dei debiti ”, nel quale debbono essere iscritti “ tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli ”, stabilendo inoltre che “ L’iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all’iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero ” (così, art.

8-ter, comma 4, L. n. 33/09) e demandando direttamente alla stessa AGEA (comma 7 dello stesso articolo) il compito di definire con propri provvedimenti le modalità di attuazione anche della predetta iscrizione.

In base al combinato disposto degli artt.

8-quater e 8-quinquies della medesima legge n. 33/2009, è stato previsto che i debiti accertati come dovuti ed iscritti nel registro nazionale dei debiti (istituiti ai sensi dell’art.

8-ter della medesima normativa) “ derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea ”, di importo superiore ai 25.000,00 euro, e che risultano “ esigibili ”, possano essere oggetto di una particolare procedura di rateizzazione onerosa da parte dei produttori interessati, la cui applicazione è stata affidata allo stesso Commissario Straordinario, cui è stato demandato il compito di assegnare le quote aggiuntive.

Inoltre, i produttori, in caso di accettazione devono espressamente rinunciare ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali relativa ai prelievi rateizzati.

Nel caso di specie, tutte le aziende ricorrenti hanno presentato istanza di rateizzazione ed il Commissario Straordinario ha decretato il loro accoglimento, l’approvazione del contratto di rateizzazione e lo schema di rinuncia al contenzioso.

Tanto premesso, le odierne ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:

1) illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e segg. della L. n. 241/90 e degli artt. 8 ter, 8 quater e quinquies L. n. 33/2009 nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa applicazione della realtà, carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico, mancato previo accertamento dei debiti intimati come dovuti e come esigibili.

L’amministrazione resistente avrebbe proceduto all’invio delle comunicazioni impugnate disattendendo la procedura imposta dalla citata normativa. Infatti, ai sensi delle norme rubricate di cui alla legge n. 33 del 2009, solo gli importi accertati come dovuti possono essere iscritti nel Registro dei debiti;
solo gli importi accertati come dovuti ed esigibili possono essere intimati e, se superiori a 25 mila euro, rateizzati;
in mancanza di rateizzazione, tali importi sono recuperati coattivamente da Agea ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ciò sia con riferimento ai prelievi latte che avuto riguardo agli interessi.

Nel caso in esame, tuttavia, AGEA avrebbe proceduto all’invio delle comunicazioni senza previa iscrizione degli importi indicati nel registro Nazionale debiti, e cioè senza previo accertamento circa la debenza degli stessi, demandando agli allevatori il compito di comunicare all’amministrazione la sussistenza di eventuali errori dell’intimazione, nonché la produzione dei ricorsi e delle eventuali sentenze nel frattempo emesse (e non anche, illegittimamente, di eventuali pronunce cautelari).

2) L’inattendibilità dei dati posti dall’Amministrazione a base della quantificazione del superamento delle produzioni nazionali e dei prelievi supplementari imputati ai singoli allevatori si evincerebbe dalle relazioni pubblicate dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, dagli esiti delle verifiche svolte dalla Commissione di Indagine amministrativa nominata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (relazione del 26 gennaio 2010).

3) sull’esigibilità delle imputazioni di prelievo – illegittimità per violazione di legge: violazione di ordine del giudice (mancato rispetto della sospensione amministrativa degli atti presupposti agli atti impugnati) – violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, L. n. 119/03 e dell’art. 24 del Reg. CE n. 595/2004 nonché dell’art. 3 L. n. 241/90 – eccesso di potere.

Le comunicazioni sarebbero illegittime poiché fondate su intimazioni già impugnate per gli errori contenuti nelle stesse;
tutti i provvedimenti di assegnazione di QRI dal 1995/1996 in avanti sono attualmente impugnati e sospesi in sede giurisdizionale, anche a seguito di ricorso proposti dagli odierni ricorrenti, con efficacia erga omnes . Pertanto, risultando impugnati e sospesi gli atti presupposti alle imputazioni di prelievo supplementare intimate con l’atto impugnato, AGEA avrebbe dovuto astenersi dall’intimare il predetto pagamento.

Inoltre, in molti casi, nelle impugnate comunicazioni non sono risultati conteggiati o lo sono stati in modo errato, i recuperi operati per compensazione con i premi PAC, effettuati a partire dal 2006.

Ancora, molti produttori si non visti intimare somme a suo tempo trattenute dai primi acquirenti che non le hanno versate o sono nel frattempo falliti, senza chiarire né motivare nulla sul punto.

4) illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, quater e quinquies L. n. 33/09 e dell’art. 3 L. n. 241/90 – illegittima intimazione degli interessi – eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione.

Il Commissario Straordinario ed AGEA avrebbero dovuto richiedere solo il pagamento delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare, e non degli interessi su dette somme, e ciò in applicazione degli art. 8 ter, quater e quinquies , L. n. 33/2009 che non menziona gli interessi.

5) sul conteggio degli interessi – illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della commissione, dell’art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della commissione e dell’art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 della Commissione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione.

In particolare:

5.1) sull’errato “dies a quo” preso a riferimento per il conteggio degli interessi: il termine di decorrenza degli interessi è stato illegittimamente fatto decorrere dalla data indicata per il versamento sulla base dei regolamenti comunitari, anche se a quella data l’amministrazione italiana non aveva ancora inviato, né ai produttori né agli acquirenti, il conteggio finale del prelievo supplementare loro imputato;

5.2 ) sull’errata applicazione dei tassi di interesse: fermo il normale cambiamento della misura nominale del tasso di interesse nel corso degli anni, la normativa successivamente entrata in vigore (reg. 1392/2001, entrato in vigore il 31.3.2002) che ha previsto un tasso di interesse maggiorato di un punto percentuale, può trovare applicazione solo dalle relative campagne in poi (ovvero dal 2002/2003), ma non certo per quelle precedenti, che resteranno comunque regolate dalle precedenti norme. L’amministrazione, invece, ha applicato il tasso di interesse maggiorato a decorrere dal 31 agosto 2002, anziché dal 31 agosto 2003.

6) illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CEE n. 536/93 della commissione, dell’art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della commissione e dell’art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 – mancata disapplicazione della normativa interna non conforme (ossia dell’art. 8 quater L. n. 33/09) – illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. – eccesso di potere.

Secondo prospettazione delle odierne ricorrenti, l’art. 8 quater della L. n. 33/2009 risulterebbe in contrasto con la normativa comunitaria nella parte in cui prevede (peraltro senza alcuna giustificazione) l’applicazione di interessi ben maggiori di quelli indicati dai regolamenti comunitari in caso di rateizzazione del debito, ossia di pagamento ritardato. L’amministrazione pretende che per accedere alla rateizzazione vengano pagati, oltre al prelievo supplementare ed ai relativi interessi, gli ulteriori interessi di cui all’art. 8 quater , producendo così il fenomeno dell’anatocismo, in violazione dell’art. 1283 c.c..

7) illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione – illegittimità costituzionale dall’art. 8 quinquies, 3 comma, L. n. 33/09 - violazione del diritto di difesa e del giusto processo – eccesso di potere.

Con tale doglianza, poi, viene dedotta l’illegittimità dell’obbligo di rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi di giustizia amministrativa e ordinari anche per contrasto con i principi costituzionali che garantiscono il principio di uguaglianza e, quindi, a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

8) eccesso di potere. Difetto di motivazione. Violazione di legge art. 83 Cpc, 84 Cpc, 306 Cpc.

Infine, il Commissario straordinario avrebbe richiesto, ai fini della rateizzazione, la sottoscrizione di un atto negoziale non preventivamente comunicato alle parti e, comunque, non previsto dalla normativa. Inoltre, le modalità di sottoscrizione dell’atto non sarebbero coerenti con quelle previste dal codice di procedura civile per la rinuncia al contenzioso.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

L’azienda agricola Zaldini Paolo, con atto in data 16.04.2012, si è costituita con un nuovo difensore, l’avv. E.

All’udienza pubblica del 2.07.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto in conformità con i numerosi precedenti della sezione in materia, ai quali si rinvia.

La questione sollevata con il presente ricorso, infatti, è stata oggetto di approfondimento da parte della Sezione sin dalle decisioni più risalenti che qui rilevano ai fini dell’inquadramento in generale del provvedimento impugnato nell’ambito della disciplina di riferimento relativa all’attribuzione delle quote ed al recupero delle eccedenze (cfr. per tutte, sez. II ter, 6 luglio 2011, n. 5975;
idem, 4 maggio 2012, nn. 4014 e 4016;
idem 23 maggio 2012, n. 4673;
Cons. Stato, sez. V, n. 3804 del 2005;
idem sez. III, 21 giugno 2012, n. 3665;
Tar Lazio, Roma, sez. II ter n. 11376/2008, n. 10584/2010, n. 10588/2010, n. 5975/2011, n. 6184/2011;
n. 3805/2012, n. 4426/2012, n. 4718/2012;
26 maggio 2012, n. 4786 e 29 maggio 2012, n. 4866;
da ultimo, sezione II ter n. 9253/2017 e n. 3709/2018;
6398/2019), integrate da ulteriori decisioni relative alla specificità della rateizzazione delle quote latte ex lege n. 33/09 ( vedasi sentenze nr. 5270/18, 411/18 e 10915/2018) cui il Collegio si richiama integralmente.

Con riferimento alla prima doglianza, il Collegio, richiamando l’art. 8 quinquies, comma 3 del d.l. n. 5 del 2009, conv. in L. n. 33 del 2009, rileva che la disposizione in esame, ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale, richiede che gli importi siano “accertati come dovuti” dovendosi intendere, con tale locuzione, che le somme siano oggetto di provvedimenti amministrativi efficaci.

Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la mera impugnazione degli atti d’imputazione dei prelievi non è, di per sé, ostativa all’iscrizione dei relativi importi nel Registro a meno che non esistano provvedimenti giurisdizionali cautelari di sospensione o definitivi di annullamento, la cui adozione nella fattispecie non è stata specificamente dedotta mediante l’indicazione dei rispettivi provvedimenti cautelari adottati, facendosi invece riferimento ad una asserita efficacia erga omnes dei suddetti provvedimenti. Quanto affermato, del resto, è confermato dall’art. 8 quinquies comma 1 d. l. n. 5/09 secondo cui “ sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale ”.

La doglianza, poi, risulta del tutto generica laddove contesta la generale attendibilità del sistema delle quote latte alla luce delle relazioni depositate dalla commissione d’indagine ministeriale e dai Carabinieri in ordine alla correttezza del metodo di calcolo utilizzato ai fini della determinazione del contenuto della materia grassa del latte.

Infatti, la prospettata carenza di idonee metodologie di controllo ed accertamento non costituisce indice univoco della generale inattendibilità del sistema delle quote latte come, in più occasioni, evidenziato dalla giurisprudenza secondo cui, anche all’esito delle indagini amministrative, “ non risulta che tutto il sistema delle quote latte attuato in Italia sia inaffidabile, pur a fronte di molte disfunzioni…, ragion per cui non può dedursi l’automatica illegittimità dei provvedimenti impugnati senza una seria e concreta analisi degli effetti del preteso malfunzionamento sul caso concreto ” (TAR Lazio – Roma n. 10915/18;
nello stesso senso Cons. Stato n. 3872/2012;
TAR Lazio – Roma n. 10898/18), che nella fattispecie non sono stati specificamente dedotti né comprovati.

Con il terzo motivo, la parte ricorrente sostiene che l'AGEA non abbia preso in considerazione provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai produttori (anche di natura cautelare), tanto che il debito indicato nelle note di che trattasi non ha il carattere dell'esigibilità imposto dall' art. 8 quinquies , comma 1, della legge n. 33/2009. Il motivo appare sul punto generico in quanto, come si è sopra accennato, non sono state indicate le specifiche ordinanze cautelari in questione.

Sempre con il terzo motivo, le ricorrenti deducono l’illegittima mancata considerazione delle compensazioni PAC nel frattempo effettuate.

Anche questa censura è generica e pertanto inammissibile. Non è stata prodotta infatti alcuna prova in ordine alla stessa esistenza delle compensazioni contestate dalle ricorrenti.

Con la quarta, la quinta e la sesta censura la ricorrente prospetta l’illegittimità derivata degli atti impugnati in quanto:

- tra le somme da rateizzare, ricomprendono anche gli interessi già maturati sul prelievo supplementare;

- individuano il dies a quo di decorrenza degli interessi stessi e le modalità di calcolo sulla base di normative diverse da quelle applicabili alla fattispecie;

- applicano, per l’ipotesi di rateizzazione, gli interessi previsti dall’art. 8 quater d.l. n. 5/09 che, invece, dovrebbe essere disapplicato per contrasto con la normativa comunitaria;

- prevedono un illegittimo anatocismo nella parte in cui applicano interessi su somme già comprensive degli interessi fino a quel momento maturati.

I motivi sono inoltre infondati (cfr. Tar Lombardia-Brescia, sentenza n. 184/2015, confermata, sul punto, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 870/2016) in quanto:

- la somma inserita nel Registro nazionale dei debiti corrisponde all’intera obbligazione descritta dai regolamenti comunitari;

- poiché nei regolamenti è prevista l’applicazione di interessi, questi ultimi fanno parte a pieno titolo della somma dovuta, né in sede di impugnazione degli atti della procedura di rateizzazione può essere posta in discussione nuovamente tutta la fase antecendente concernente la determinazione degli importi degli atti di intimazione, comprensivi dei relativi interessi già maturati sulla somme dovute a titolo di prelievo supplementare, atti non impugnati nel presente giudizio;

- gli interessi previsti dall’art. 8 quater d. l. n. 5/09 riguardano la rateizzazione, con conseguente inapplicabilità dei regolamenti comunitari citati nella quinta censura i quali si riferiscono a fattispecie diverse;

- la scelta dello Stato italiano di applicare ulteriori interessi in sede di rateizzazione appare giustificata, in quanto la rateizzazione equivale a una forma di finanziamento che consente alle aziende agricole di far fronte gradualmente alle obbligazioni di diritto comunitario connesse alle quote latte;

- nella fattispecie, pertanto, non è configurabile alcun illegittimo anatocismo (come, invece, dedotto nel sesto motivo);

- proprio perché il debito costituisce un’obbligazione di diritto comunitario è necessario che la decorrenza degli interessi sia quella prevista dai regolamenti comunitari, indipendentemente dalla data di imputazione del prelievo supplementare;

- la certezza del diritto è comunque garantita dal diritto comunitario, mentre la verifica del superamento delle quote individuali costituisce mera attività esecutiva, rimessa alle autorità nazionali;

- per quanto riguarda la data del passaggio dal tasso legale agli interessi maggiorati, si ritiene che anche le obbligazioni relative al prelievo supplementare già esistenti potessero subire questa forma di aggravio, essendo il rapporto di debito esposto alle modifiche della normativa sugli interessi.

Le doglianze vanno pertanto disattese.

Con la settima censura le ricorrenti prospettano l’illegittimità della disposizione che condiziona la rateizzazione alla rinuncia al contenzioso.

Osserva il Collegio che l’art. 8 quinquies comma 3 d. l. n. 5/09 stabilisce che, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario, “i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari”.

La disposizione in esame prevede espressamente che, in un’ottica in senso lato transattiva, al beneficio della rateizzazione acceda la rinuncia espressa ad ogni azione, da parte dei produttori, con la conseguenza che non sono ammesse contestazioni finalizzate a rimettere in discussione l’an e il quantum della pretesa creditoria;
si deve, pertanto, escludere “ che vi siano gli elementi per ritenere non manifestamente infondata una eventuale questione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione, per ipotetico contrasto con l’art. 24 Cost., poiché essa lascia ai produttori la scelta di coltivare i giudizi eventualmente pendenti o di rinunciare ad essi per ottenere il beneficio della rateizzazione, al quale questi non hanno incondizionatamente diritto, sicché la scelta del legislatore non appare irragionevole né arbitraria ” (Cons. Stato n. 870/16;
nello stesso senso TAR Lazio – Roma n. 10915/18).

Infine, con riguardo all’ottavo ed ultimo motivo di ricorso, il Collegio prospetta che la normativa processualcivilistica invocata nella doglianza non è pertinente ai fini della valutazione di legittimità degli atti impugnati anche perché le norme richiamate dalle ricorrenti hanno ad oggetto solo uno dei possibili modi di estinzione del giudizio (ovvero per rinuncia espressa) e, comunque, non riguardano il rapporto sostanziale su cui si innesta il contenzioso che, invece, costituisce l’aspetto disciplinato dallo schema negoziale proposto dal Commissario.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese devono essere compensate, in conformità con il costante orientamento della sezione.

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